(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    La indicazione geografica tipica  "Vigneti  delle  Dolomiti",  in
lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", e riservata ai seguenti vini: 
      bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito, 
      rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello, 
      rosati, anche nelle tipologie frizzante spumante e passito. 
    I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti",
in  lingua  tedesca  "Weinberg  Dolomiten",  bianchi  devono   essere
ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito
aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni   classificati   "idonei   alla
coltivazione" o "in osservazione" rispettivamente per le province  di
Bolzano e di Trento e per la  provincia  di  Belluno,  nella  regione
Veneto, iscritti nel Registro nazionale delle varieta'  di  vite  per
uve da vino approvato  con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  e
successivi aggiornamenti,  riportati  nell'allegato  1  del  presente
disciplinare, con esclusione del vitigno Moscato giallo. 
    I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti",
in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", rossi e rosati devono  essere
ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito
aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni   classificati   "idonei   alla
coltivazione" o "in osservazione" rispettivamente per le province  di
Bolzano e di Trento e per la  provincia  di  Belluno,  nella  regione
Veneto, iscritti nel Registro nazionale delle varieta'  di  vite  per
uve da vino approvato  con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  e
successivi aggiornamenti,  riportati  nell'allegato  1  del  presente
disciplinare, con esclusione del vitigno Moscato rosa. 
    La indicazione geografica tipica  "Vigneti  delle  Dolomiti",  in
lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", con la specificazione di uno dei
vitigni di cui ai precedenti commi nonche' dei vitigni Moscato giallo
e Moscato rosa, con l'esclusione: 
      per la provincia di  Bolzano,  dei  vitigni  Lagrein,  Riesling
italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner; 
      per la provincia  di  Trento,  dei  vitigni  Lagrein,  Riesling
italico, Riesling renano, Traminer aromatico,  Marzemino,  Veltliner,
Meunier, Negrara, Trebbiano toscano; 
    e' riservata ai mosti e ai vini ottenuti da  uve  provenienti  da
vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale,  per  almeno  l'85%   del
corrispondente vitigno. 
    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, classificati "idonei alla coltivazione" o "in
osservazione" per le corrispondenti province  di  Bolzano,  Trento  e
Belluno fino ad un massimo del 15%. 
    Per i  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Vigneti  delle
Dolomiti",  in  lingua  tedesca  "Weinberg  Dolomiten",  recanti   la
menzione "vino passito" o "passito" non e' consentito il  riferimento
al nome del vitigno  o  dei  vitigni  dai  quali  il  vino  e'  stato
ottenuto. 
    Per i  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Vigneti  delle
Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", e'  consentito  il
riferimento ai nomi di due vitigni indicati  nel  presente  articolo,
con le esclusioni sopra riportate, a condizione che il vino  prodotto
derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra  in
quantita' minore rispetto  all'altro,  sia  presente  in  percentuale
superiore al 15%. 
    I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti",
in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", con la specificazione di  uno
o due dei vitigni di cui al comma precedente possono essere  prodotti
anche nella tipologia frizzante. 
    I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti",
in lingua tedesca  "Weinberg  Dolomiten",  prodotti  nella  tipologia
novello devono essere ottenuti da vitigni a bacca rossa  classificati
"idonei alla coltivazione" o "in osservazione" per le  corrispondenti
province, con prevalenza del vitigno Lagrein,  per  la  provincia  di
Bolzano e dei vitigni Lagrein e Teroldego da  soli  o  congiuntamente
per la provincia di Trento. 
    Lo spumante  ad  indicazione  geografica  tipica  "Vigneti  delle
Dolomiti",  in  lingua  tedesca  "Weinberg  Dolomiten",  puo'  essere
ottenuto nelle seguenti categorie di prodotto: "vino spumante", "vino
spumante  di  qualita'"  e  "vino  spumante  di  qualita'  del   tipo
aromatico". 
    Il "vino spumante" ed  il  "vino  spumante  di  qualita'"  devono
essere ottenuti da vini delle seguenti varieta' di vite:  Chardonnay,
Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero,  Müller  Thurgau  da  sole  o
congiuntamente. 
    Il riferimento alle suddette varieta' di vite nella  designazione
e presentazione del prodotto e' ammesso: 
      nel caso di una sola varieta' di vite: quando  lo  spumante  e'
costituito per almeno l'85% da detta varieta'; 
      nel caso di due varieta' di vite: a condizione che lo  spumante
derivi al 100% dai due vitigni indicati e che il vitigno che concorre
in misura minore sia presente in percentuale superiore al 15%. 
    Nel caso in cui non sia indicata alcuna varieta' lo spumante deve
provenire al 100% da una o piu' delle suddette varieta'. 
    Il "vino spumante di qualita' del  tipo  aromatico"  deve  essere
ottenuto al 100% da  mosti  o  mosti  parzialmente  fermentati  della
varieta' di vite Moscato giallo.