Art. 2 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche dello SPID ai sensi dell'art. 64 del CAD, come modificato dall'art. 17-ter del decreto-legge n. 69 del 2013. 2. Ai sensi di tali disposizioni lo SPID consente agli utenti di avvalersi di gestori dell'identita' digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi l'immediata verifica della propria identita' e di eventuali attributi qualificati che li riguardano.