Art. 2 
 
                                ISEE 
 
  1. L'ISEE  e'  lo  strumento  di  valutazione,  attraverso  criteri
unificati,  della  situazione  economica  di  coloro  che  richiedono
prestazioni sociali agevolate.  La  determinazione  e  l'applicazione
dell'indicatore  ai  fini  dell'accesso  alle   prestazioni   sociali
agevolate, nonche' della definizione del livello di compartecipazione
al  costo  delle  medesime,  costituisce  livello  essenziale   delle
prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,  lettera  m),
della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di
normazione, programmazione  e  gestione  delle  politiche  sociali  e
socio-sanitarie e  ferme  restando  le  prerogative  dei  comuni.  In
relazione a tipologie di  prestazioni  che  per  la  loro  natura  lo
rendano necessario e ove non diversamente  disciplinato  in  sede  di
definizione dei livelli essenziali relativi alle  medesime  tipologie
di  prestazioni,  gli  enti  erogatori  possono  prevedere,   accanto
all'ISEE,  criteri  ulteriori  di  selezione  volti  ad  identificare
specifiche platee di beneficiari,  tenuto  conto  delle  disposizioni
regionali in materia e delle  attribuzioni  regionali  specificamente
dettate in tema di servizi  sociali  e  socio-sanitari.  E'  comunque
fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del
nucleo familiare attraverso l'ISEE. 
  2. L'ISEE e' calcolato, con  riferimento  al  nucleo  familiare  di
appartenenza del richiedente, di cui all'articolo  3,  come  rapporto
tra l'ISE, di  cui  al  comma  3,  e  il  parametro  della  scala  di
equivalenza corrispondente alla  specifica  composizione  del  nucleo
familiare. 
  3. L'ISE e' la somma dell'indicatore della  situazione  reddituale,
determinato  ai  sensi  dell'articolo  4,  e  del  venti  per   cento
dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato  ai  sensi
dell'articolo 5. 
  4. L'ISEE differisce sulla  base  della  tipologia  di  prestazione
richiesta, secondo le modalita' stabilite agli articoli  6,  7  e  8,
limitatamente alle seguenti: 
  a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria; 
  b) prestazioni  agevolate  rivolte  a  minorenni,  in  presenza  di
genitori non conviventi; 
  c) prestazioni per il diritto allo studio universitario. 
  5. L'ISEE puo' essere sostituito da  analogo  indicatore,  definito
«ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un  periodo  di  tempo
piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le  modalita'
ivi descritte. 
  6. L'ISEE e' calcolato sulla base delle informazioni  raccolte  con
il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni
disponibili negli archivi  dell'INPS  e  dell'Agenzia  delle  entrate
acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai  sensi  dell'articolo
11. 
 
          Note all'art. 2: 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali.