Art. 2 Riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 809, e' inserito il seguente: «Art. 809-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 17; b) generali di divisione e corrispondenti: 44; c) generali di brigata e corrispondenti: 109; d) colonnelli: 820.»; b) dopo l'articolo 812, e' inserito il seguente: «Art. 812-bis (Dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti: a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 9; b) ammiragli di divisione e corrispondenti: 23; c) contrammiragli: 56; d) capitani di vascello: 454. 2. Nelle dotazione organiche di cui al comma 1, sono comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 814, comma 1-bis.»; c) all'articolo 814, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello e' la seguente: a) ammiragli ispettori: 4; b) contrammiragli: 16; c) capitani di vascello: 118.»; d) dopo l'articolo 818, e' inserito il seguente: «Art. 818-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 9; b) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19; c) generali di brigata aerea e corrispondenti: 44; d) colonnelli: 410.».
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 814 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 814. Organici degli ufficiali e dei sottufficiali - 1. La dotazione organica complessiva degli ufficiali del Corpo e' di 979 unita', di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale. 1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello e' la seguente: a) ammiragli ispettori: 4; b) contrammiragli: 16; c) capitani di vascello: 118. 2. La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo e' di 2.000 unita', di cui 600 primi marescialli. 3. La dotazione organica complessiva dei sergenti del Corpo e' di 2.100 unita'. ».