Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto ai  successivi  commi,  il  presente
decreto entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 1, comma
1, numero 6), limitatamente all'articolo 51-ter, e numeri 7, 13 e 14,
del presente decreto, si applicano al piu' tardi  sei  anni  dopo  la
data di applicazione degli atti delegati di cui  all'articolo  54-bis
della direttiva 2001/83/CE. 
  3. Relativamente all'articolo 1, comma 1, numero 8),  del  presente
decreto, i produttori e importatori di  sostanze  attive,  che  hanno
iniziato la loro attivita' prima dell'entrata in vigore del  presente
decreto, presentano il modulo di registrazione  di  cui  all'articolo
52-bis del decreto legislativo n. 219 del 2006,  quale  inserito  dal
presente decreto, entro due mesi dalla suddetta entrata in vigore. 
  4. Relativamente all'articolo 1, comma 1, numero 21), del  presente
decreto, i distributori di sostanze attive,  che  hanno  iniziato  la
loro attivita' prima dell'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
presentano il modulo di registrazione di  cui  all'articolo  108-bis,
del decreto legislativo n. 219 del 2006, quale inserito dal  presente
decreto, entro due mesi dalla suddetta entrata in vigore. 
  5. Relativamente all'articolo  1,  comma  1,  numero  25),  secondo
capoverso,  i  broker  di  medicinali  che  hanno  iniziato  la  loro
attivita'  prima  dell'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,
effettuano la registrazione presso il Ministero della salute  di  cui
all'articolo 112-ter del decreto legislativo n.219  del  2006,  quale
inserito dal presente decreto, entro due mesi dalla suddetta  entrata
in vigore; 
  6. Le disposizioni necessarie al rispetto dell'articolo 1, comma 1,
numero 26), si applicano al piu'  tardi  un  anno  dopo  la  data  di
pubblicazione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 85-quater,
paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE. 
  7.  L'autorita'  competente  per  l'applicazione   delle   sanzioni
amministrative di cui all'articolo 148 del decreto legislativo n. 219
del 2006, e successive modificazioni, e' l'AIFA, fatta eccezione  per
le disposizioni di cui ai commi da 7 a 15. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2001/83/CE, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   148   del   decreto
          legislativo 24 aprile 2006, n. 219, citato nelle note  alle
          premesse, si veda nelle note all'articolo 1.