Art. 2 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre  2005,
n. 206, dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del  presente  decreto
legislativo entrano in vigore dal 13 giugno 2014 e  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo tale data. 
  2. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
europea entro il 13 dicembre 2013  o,  al  piu'  tardi,  entro  dieci
giorni  dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   delle
disposizioni adottate agli articoli 47, comma 2, 49, commi 7, 8 e  9,
50, comma 4, 51, comma 6, e 52, comma 3, del  decreto  legislativo  6
settembre  2005,  n.  206,  come  modificati  dal  presente   decreto
legislativo, ai sensi delle scelte normative previste rispettivamente
all'articolo 3,  paragrafo  4,  all'articolo  6,  paragrafi  7  e  8,
all'articolo  7,  paragrafo  4,  all'articolo  8,  paragrafo   6,   e
all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE. Il Ministero
dello sviluppo economico comunica altresi' alla  Commissione  europea
qualsiasi successiva  modifica  adottata  in  relazione  alle  citate
scelte normative previste dalla direttiva comunitaria. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione
europea le disposizioni di protezione dei consumatori  piu'  rigorose
di quelle previste dalla direttiva 93/13/CE in  materia  di  clausole
vessatorie nei contratti con i consumatori,  in  particolare  qualora
tali disposizioni: 
    a) estendano la valutazione di abusivita' a clausole contrattuali
negoziate  individualmente  o  all'adeguatezza  del  prezzo  o  della
remunerazione, oppure 
    b) contengano liste di clausole contrattuali  che  devono  essere
considerate abusive. 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione
le disposizioni di protezione dei consumatori piu' rigorose di quelle
previste dalla direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della  vendita  e
delle  garanzie  dei  beni  di  consumo,  qualora  tali  disposizioni
riguardino i termini della durata della garanzia legale nella vendita
di beni di consumo sia per i nuovi beni che per i beni usati. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei 
 
                                 Zanonato,  Ministro  dello  sviluppo
                                economico 
 
                                Bonino, Ministro degli affari esteri 
 
                                Cancellieri, Ministro della giustizia 
 
                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimento normativi al decreto legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo degli articoli 47, 49, 51 e  52  del  citato
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' recita: 
              «Art. 47 (Informazione sul diritto  di  recesso). -  1.
          Per i contratti e per  le  proposte  contrattuali  soggetti
          alle disposizioni della presente sezione, il professionista
          deve informare il  consumatore  del  diritto  di  cui  agli
          articoli da 64 a 67. L'informazione deve essere fornita per
          iscritto e deve contenere: 
                a) l'indicazione dei termini, delle modalita' e delle
          eventuali  condizioni  per  l'esercizio  del   diritto   di
          recesso; 
                b) l'indicazione del soggetto  nei  cui  riguardi  va
          esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o,  se
          si  tratti  di  societa'  o  altra  persona  giuridica,  la
          denominazione e la sede della stessa, nonche' l'indicazione
          del soggetto al quale deve essere  restituito  il  prodotto
          eventualmente gia' consegnato, se diverso. 
              2. Qualora il contratto  preveda  che  l'esercizio  del
          diritto di recesso non sia  soggetto  ad  alcun  termine  o
          modalita',  l'informazione  deve  comunque  contenere   gli
          elementi indicati nella lettera b) del comma 1. 
              3. Per i contratti di cui  all'articolo  45,  comma  1,
          lettere a), b) e c), qualora sia sottoposta al consumatore,
          per  la  sottoscrizione,  una   nota   d'ordine,   comunque
          denominata, l'informazione di cui al comma  1  deve  essere
          riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle
          altre clausole contrattuali  e  con  caratteri  tipografici
          uguali o superiori a quelli degli altri  elementi  indicati
          nel documento.  Una  copia  della  nota  d'ordine,  recante
          l'indicazione del luogo e  della  data  di  sottoscrizione,
          deve essere consegnata al consumatore. 
              4. Qualora non venga  predisposta  una  nota  d'ordine,
          l'informazione deve  essere  comunque  fornita  al  momento
          della stipulazione  del  contratto  ovvero  all'atto  della
          formulazione   della   proposta,   nell'ipotesi    prevista
          dall'articolo 45, comma 2, ed il  relativo  documento  deve
          contenere, in caratteri chiaramente leggibili,  oltre  agli
          elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della
          data in cui viene consegnato al  consumatore,  nonche'  gli
          elementi necessari per identificare il contratto.  Di  tale
          documento il  professionista  puo'  richiederne  una  copia
          sottoscritta dal consumatore. 
              5. Per i contratti di cui  all'articolo  45,  comma  1,
          lettera d), l'informazione  sul  diritto  di  recesso  deve
          essere   riportata   nel   catalogo   o   altro   documento
          illustrativo  della  merce  o  del  servizio  oggetto   del
          contratto, o nella relativa nota  d'ordine,  con  caratteri
          tipografici  uguali  o  superiori  a  quelli  delle   altre
          informazioni concernenti  la  stipulazione  del  contratto,
          contenute nel documento. Nella nota d'ordine, comunque,  in
          luogo della indicazione completa degli elementi di  cui  al
          comma 1, puo'  essere  riportato  il  solo  riferimento  al
          diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del
          relativo termine e con rinvio  alle  indicazioni  contenute
          nel catalogo o altro documento illustrativo della  merce  o
          del  servizio   per   gli   ulteriori   elementi   previsti
          nell'informazione. 
              6. Il professionista non potra' accettare, a titolo  di
          corrispettivo, effetti cambiari che  abbiano  una  scadenza
          inferiore  a  quindici  giorni   dalla   stipulazione   del
          contratto e non potra' presentali allo sconto prima di tale
          termine.». 
              «Art. 49 (Norme applicabili). - 1. Alle vendite di  cui
          alla presente sezione si applicano le disposizioni  di  cui
          agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31  marzo
          1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa  al
          settore del commercio.». 
              «Art. 50 (Definizioni). - 1.  Ai  fini  della  presente
          sezione si intende per: 
                a) contratto a  distanza:  il  contratto  avente  per
          oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un
          consumatore nell'ambito di  un  sistema  di  vendita  o  di
          prestazione  di  servizi   a   distanza   organizzato   dal
          professionista   che,   per   tale    contratto,    impiega
          esclusivamente una  o  piu'  tecniche  di  comunicazione  a
          distanza fino alla conclusione del contratto,  compresa  la
          conclusione del contratto stesso; 
                b) tecnica di  comunicazione  a  distanza:  qualunque
          mezzo che,  senza  la  presenza  fisica  e  simultanea  del
          professionista e del consumatore, possa impiegarsi  per  la
          conclusione del contratto tra le dette parti; 
                c) operatore di tecnica di comunicazione: la  persona
          fisica o giuridica, pubblica o privata,  la  cui  attivita'
          professionale  consiste  nel  mettere  a  disposizione  dei
          professionisti una  o  piu'  tecniche  di  comunicazione  a
          distanza.». 
              «Art. 51 (Campo di applicazione). - 1. Le  disposizioni
          della  presente  sezione  si  applicano  ai   contratti   a
          distanza, esclusi i contratti: 
                a)  relativi  ai  servizi  finanziari  di  cui   agli
          articoli 67-bis e seguenti del presente Codice (62); 
                b) conclusi tramite distributori automatici o  locali
          commerciali automatizzati; 
                c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni
          impiegando telefoni pubblici; 
                d) relativi alla costruzione  e  alla  vendita  o  ad
          altri diritti relativi  a  beni  immobili,  con  esclusione
          della locazione; 
                e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.». 
              «Art. 52 (Informazioni per il  consumatore).  -  1.  In
          tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto
          a  distanza,  il  consumatore  deve  ricevere  le  seguenti
          informazioni: 
                a)  identita'  del  professionista  e,  in  caso   di
          contratti   che   prevedono   il   pagamento    anticipato,
          l'indirizzo del professionista; 
                b)  caratteristiche  essenziali  del   bene   o   del
          servizio; 
                c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte  le
          tasse e le imposte; 
                d) spese di consegna; 
                e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o
          della prestazione del servizio e di  ogni  altra  forma  di
          esecuzione del contratto; 
                f) esistenza del diritto di recesso o  di  esclusione
          dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2; 
                g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro  del
          bene in caso di esercizio del diritto di recesso; 
                h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione
          a distanza, quando e' calcolato su una base  diversa  dalla
          tariffa di base; 
                i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo; 
                l) durata minima del contratto in caso  di  contratti
          per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad
          esecuzione continuata o periodica. 
              2. Le informazioni di cui al  comma  1,  il  cui  scopo
          commerciale  deve  essere  inequivocabile,  devono   essere
          fornite in modo chiaro  e  comprensibile,  con  ogni  mezzo
          adeguato  alla  tecnica   di   comunicazione   a   distanza
          impiegata, osservando in particolare i  principi  di  buona
          fede e di lealta' in materia  di  transazioni  commerciali,
          valutati alla stregua delle esigenze  di  protezione  delle
          categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. 
              3. In caso di  comunicazioni  telefoniche,  l'identita'
          del professionista e lo scopo commerciale della  telefonata
          devono essere dichiarati in modo inequivocabile  all'inizio
          della conversazione con il consumatore, a pena di  nullita'
          del contratto. In caso di utilizzo della posta  elettronica
          si applica  la  disciplina  prevista  dall'articolo  9  del
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
              4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono
          una comunicazione individuale, le informazioni  di  cui  al
          comma 1 sono fornite, ove il consumatore  lo  richieda,  in
          lingua italiana. In tale caso, sono  fornite  nella  stessa
          lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui
          all'articolo 53. 
              5.  In  caso  di  commercio  elettronico  gli  obblighi
          informativi dovuti dal professionista vanno  integrati  con
          le  informazioni  previste  dall'articolo  12  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2003, n. 70.». 
              -  Per   i   riferimenti   normativi   alla   direttiva
          2011/83/UE, si veda nelle note alle premesse. 
              - La direttiva 93/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
          aprile 1993, n. L 95. 
              - La direttiva 99/44/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.  7
          luglio 1999, n. L 171.