Art. 2 Fattispecie escluse dalla disciplina 1. Il presente decreto non si applica: a) alle pratiche utilizzate in aziende agricole a scopi non sperimentali; b) alle pratiche cliniche veterinarie a scopi non sperimentali; c) alle sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario; d) alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento; e) alle pratiche utilizzate principalmente per l'identificazione di un animale; f) alle pratiche non suscettibili di causare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie.