Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente  decreto  si
applica alle AEE, come definite alla lettera a) dell'articolo 3,  che
rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. 
  2. Il presente decreto non si applica: 
  a) alle apparecchiature  necessarie  alla  tutela  degli  interessi
essenziali in materia di sicurezza nazionale, compresi  le  armi,  le
munizioni e il materiale  bellico  destinati  a  fini  specificamente
militari; 
  b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; 
  c) alle apparecchiature progettate specificamente e  da  installare
come parti di un'altra apparecchiatura che e' esclusa o  non  rientra
nel campo di applicazione del presente decreto e che possono svolgere
la propria funzione solo in quanto parti di tale  apparecchiatura  ed
essere   sostituite   unicamente   dalle    stesse    apparecchiature
appositamente progettate; 
  d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni; 
  e) alle installazioni fisse di grandi dimensioni; 
  f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi  i  veicoli
elettrici a due ruote non omologati; 
  g) alle macchine mobili non stradali  destinate  ad  esclusivo  uso
professionale; 
  h) ai dispositivi medici impiantabili attivi; 
  i) ai pannelli fotovoltaici destinati a  essere  utilizzati  in  un
sistema  concepito,   montato   e   installato   da   professionisti,
qualificati ai sensi dell'articolo 15,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per  un  impiego  permanente  in  un
luogo prestabilito, ai fini  della  produzione  di  energia  da  luce
solare  per  applicazioni  pubbliche,  commerciali,   industriali   e
residenziali; 
  l) alle apparecchiature appositamente concepite  per  attivita'  di
ricerca e sviluppo, messe a disposizione  unicamente  nell'ambito  di
rapporti tra imprese. 
  3.  Sono  altresi'  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di
sicurezza  e  di  salute  e  in  materia  di  sostanze  chimiche,  in
particolare  il  Regolamento  (CE)  n.  1907/2006,  e  la   normativa
specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti. 
 
          Note all'art. 2: 
              - I commi 1 e 2 dell'art. 15, del decreto legislativo 3
          marzo 2011, n. 28, (Attuazione della  direttiva  2009/28/CE
          sulla   promozione   dell'uso   dell'energia    da    fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, cosi' recitano: 
              «Art.   15    (Sistemi    di    qualificazione    degli
          installatori).  -  1.  La   qualifica   professionale   per
          l'attivita'   di   installazione    e    di    manutenzione
          straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa,  di
          sistemi solari fotovoltaici e  termici  sugli  edifici,  di
          sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe  di  calore,
          e'  conseguita  con  il  possesso  dei  requisiti   tecnico
          professionali di cui, alternativamente,  alle  lettere  a),
          b), c) o d) dell'art. 4, comma 1, del decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. 
              2. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le  province
          autonome,  nel  rispetto  dell'allegato  4,   attivano   un
          programma di formazione per gli installatori di impianti  a
          fonti  rinnovabili  o  procedono   al   riconoscimento   di
          fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero
          dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del  territorio  e  del  mare.  Le  regioni  e
          province   autonome   possono   riconoscere   ai   soggetti
          partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i
          periodi  di  prestazione  lavorativa  e  di  collaborazione
          tecnica continuativa svolti presso imprese del settore. 
              (Omissis).». 
              - Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.