Art. 2 Attivita' di coordinamento 1. Il Presidente del Consiglio coordina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale: a) individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, responsabile dell'attivita' di coordinamento, assicurando allo stesso il supporto di tutte le altre strutture della Presidenza eventualmente interessate in relazione alla specificita' della materia o dell'operazione; b) individua, su indicazione rispettivamente dei Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, dello sviluppo economico e degli affari esteri, l'ufficio di livello almeno dirigenziale generale o equiparato responsabile delle attivita' di competenza di ciascun Ministero. Per il Ministero degli affari esteri il responsabile dell'attivita' e' di livello dirigenziale generale; c) istituisce un gruppo di coordinamento presieduto dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a), o da altro componente da lui indicato, e composto dai responsabili degli uffici di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi Ministri interessati. Il gruppo puo' essere integrato, ove necessario e in ogni tempo, da rappresentanti di altre strutture o unita' al fine di potenziarne le capacita' di analisi. Ai componenti del gruppo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita' comunque denominati, ne' rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del gruppo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; d) stabilisce adeguate modalita' e procedure telematiche necessarie a garantire il tempestivo esercizio dei poteri speciali e la sicurezza dei dati trasmessi, nonche' la predisposizione di apposita modulistica per le notifiche previste dall'articolo 1 del decreto-legge; e) predispone adeguate procedure elettroniche per il ricevimento delle notifiche, degli allegati e delle informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica; f) assicura modalita' di condivisione dei dati con i Ministeri interessati anche mediante accesso informatico immediato alle notifiche, ai documenti, agli allegati, ai pareri e a tutte le informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica; g) stabilisce la tempistica e le modalita' di raccordo tra i Ministeri interessati, i termini per la presentazione da parte di questi del parere motivato per l'esercizio o meno dei poteri speciali, e prevede la possibilita' di convocare riunioni di coordinamento anche in video/multiconferenza, per assicurare adeguati elementi informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio o meno dei poteri speciali; h) puo' prevedere procedure semplificate per i casi di operazioni infragruppo o per alcuni tipi di atti e operazioni. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione per quanto di competenza dei Ministri interessati, sono nominati, in sede di prima attuazione, i componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 2, lettera c), nonche', per ciascuno di essi, due componenti supplenti. E' in facolta' del Presidente del Consiglio e dei Ministri interessati, previa formale comunicazione all'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al comma 2, lettera a), sostituire il componente effettivo o supplente.
Note all'art. 2: - Per gli articoli 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si veda nelle note alle premesse.