Art. 2 Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 1. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle modifiche relative ai depositi temporanei di rifiuti radioattivi all'interno del perimetro degli impianti, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute».
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27, come modificato dal presente decreto: «Art. 6. L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonche' gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione di energia elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Il richiedente deve dimostrare di possedere capacita' tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la localita' prescelta, le modalita' per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalita' per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'art. 19. Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalita' della garanzia finanziaria per la responsabilita' civile verso i terzi, nonche' le modalita' di esercizio che si ritengano necessarie per la tutela della pubblica incolumita' ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio dell'impianto. Le modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare e, limitatamente alle modifiche relative ai depositi temporanei di rifiuti radioattivi all'interno del perimetro degli impianti, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute.».