Art. 2 
 
 
           Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 
 
  1. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, al  quarto
comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e,  limitatamente
alle modifiche relative ai depositi temporanei di rifiuti radioattivi
all'interno  del  perimetro  degli  impianti,  sentito  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero
della salute».  
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo  6  della  legge  31  dicembre
          1962, n. 1860  (Impiego  pacifico  dell'energia  nucleare),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  6.  L'esercizio  di  impianti  di  produzione  e
          utilizzazione dell'energia  nucleare  a  scopi  industriali
          nonche' gli impianti per il trattamento e la  utilizzazione
          dei minerali, materie  grezze,  materie  fissili  speciali,
          uranio arricchito e  materie  radioattive,  con  esclusione
          degli  impianti  comunque  destinati  alla  produzione   di
          energia  elettrica,  sono  autorizzati  con   decreto   del
          Ministro per l'industria e per  il  commercio,  sentito  il
          Comitato nazionale per l'energia nucleare. 
              Il richiedente deve dimostrare di  possedere  capacita'
          tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il  progetto
          dell'impianto,  indicando  particolarmente   la   localita'
          prescelta, le modalita' per la dispersione ed  eliminazione
          dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di
          realizzazione,  le  modalita'  per  la  prestazione   della
          garanzia finanziaria prevista dall'art. 19. 
              Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalita'
          della garanzia finanziaria per  la  responsabilita'  civile
          verso i terzi, nonche' le modalita'  di  esercizio  che  si
          ritengano  necessarie  per   la   tutela   della   pubblica
          incolumita' ed ogni altra disposizione  ritenuta  opportuna
          per l'esercizio dell'impianto. 
              Le  modifiche  degli  impianti   devono   ottenere   la
          preventiva approvazione del Ministero dell'industria e  del
          commercio, sentito  il  Comitato  nazionale  per  l'energia
          nucleare  e,  limitatamente  alle  modifiche  relative   ai
          depositi temporanei di rifiuti radioattivi all'interno  del
          perimetro   degli   impianti,    sentito    il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministero della salute.».