Art. 2 Compensi e spese 1. Il compenso dell'avvocato e' proporzionato all'importanza dell'opera. 2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato e' dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.