Art. 2 
 
 
                         Segretario generale 
 
  1. Il segretario generale,  nominato  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita
le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni,  nonche',  in  particolare,
quelle di  seguito  indicate:  coordinamento  delle  attivita'  delle
direzioni generali, anche attraverso la convocazione della conferenza
dei direttori  generali  per  l'esame  di  questioni  di  particolare
rilievo o di massima; risoluzione dei conflitti di competenza fra  le
direzioni generali; coordinamento degli  interventi  delle  direzioni
generali in caso di emergenze sanitarie internazionali e informazione
al  Ministro  sugli  interventi  svolti  dalle   direzioni   generali
conseguenti a stati di crisi, anche internazionali; coordinamento con
le direzioni generali delle attivita'  di  formazione  del  personale
sanitario; raccordo  con  le  direzioni  generali  per  le  attivita'
inerenti ai rapporti con le Conferenze di cui al decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281; formulazione, sentiti i  direttori  generali,
di proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di  cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,   e   successive    modificazioni;    adozione,    nelle    more
dell'attribuzione  degli  incarichi  ai   titolari   di   centro   di
responsabilita' amministrativa, anche ad interim,  dei  provvedimenti
necessari a garantire la continuita' dell'azione amministrativa delle
direzioni generali. 
  2. Nelle relazioni europee e internazionali il segretario  generale
svolge le funzioni di Chief Medical Officer  o  di  Chief  Veterinary
Officer ove  in  possesso,  rispettivamente,  della  professionalita'
medica o medico-veterinaria. Qualora non ricorra tale  condizione  il
Ministro conferisce le anzidette funzioni a un direttore generale del
Ministero in possesso della corrispondente professionalita'. 
  3. Il segretario generale si avvale di un segretariato generale che
costituisce  centro  di  responsabilita'  amministrativa   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.  279,  e
successive modificazioni, e che si articola in uffici dirigenziali di
livello non generale. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  comma  3  dell'art.  19   del   citato   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, reca: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali - Art.  19
          del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
          11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13  del  d.lgs
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          d.lgs n. 387 del 1998). - (Omissis).; 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6.». 
              - L'art. 6 del citato  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, reca: 
              «Art. 6 (Il Segretario generale). - 1. Nei Ministeri in
          cui le  strutture  di  primo  livello  sono  costituite  da
          direzioni generali  puo'  essere  istituito  l'ufficio  del
          segretario generale. Il segretario generale, ove  previsto,
          opera alle dirette dipendenze  del  Ministro.  Assicura  il
          coordinamento    dell'azione    amministrativa,    provvede
          all'istruttoria per l'elaborazione degli  indirizzi  e  dei
          programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e
          le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza  e
          rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.». 
              - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  reca:
          «Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali». 
              - Il comma 1 dell'art. 4 del citato decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, reca: 
              «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni  e
          responsabilita' - Art. 3 del d.lgs n.  29  del  1993,  come
          sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993, poi
          dall'art. 3 del d.lgs n.  80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998). - 1. Gli
          organi di  governo  esercitano  le  funzioni  di  indirizzo
          politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed   i
          programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
          nello  svolgimento  di  tali  funzioni,  e  verificano   la
          rispondenza dei risultati dell'attivita'  amministrativa  e
          della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi  spettano,
          in particolare: 
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
                b) la definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
                c) la individuazione delle risorse  umane,  materiali
          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse
          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello
          dirigenziale generale; 
                d) la definizione dei criteri generali in materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
                e) le nomine, designazioni ed atti analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
                f)   le   richieste   di   pareri   alle    autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto.». 
              - L'art. 3 del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.
          279,  e  successive  modificazioni  «Individuazione   delle
          unita' previsionali  di  base  del  bilancio  dello  Stato,
          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione
          del rendiconto generale dello Stato», reca: 
              «Art. 3 (Gestione del bilancio). -  1.  Contestualmente
          all'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione  del
          bilancio il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le amministrazioni interessate,  provvede  a  ripartire  le
          unita' previsionali di base  in  capitoli,  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. 
              2. I Ministri, entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'
          dell'art. 14 del  citato  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti. 
              3.  Il   titolare   del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate. 
              4. Il dirigente generale esercita  autonomi  poteri  di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'art. 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              5. Variazioni compensative possono essere disposte,  su
          proposta del dirigente generale responsabile,  con  decreti
          del Ministro competente, esclusivamente  nell'ambito  della
          medesima  unita'  previsionale  di  base.  I   decreti   di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.».