(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente Accordo, si intende per: 
 
  a) «sezione internazionale», l'insieme delle opere, degli  impianti
e  delle  attrezzature  ferroviari  costruiti  e  da  costruire   tra
Saint-Didier de-la-Tour e il nodo ferroviario di Torino. 
 
  Essa e' costituita da tre parti: 
 
  - la parte francese, tra i dintorni di Saint-Didier-de-la-Tour e  i
dintorni di Montmelian; 
  - la parte comune italo-francese, tra i dintorni di  Montmelian  in
Francia e di Chiusa S. Michele in Italia (di seguito «la parte comune
italo-francese»); 
 
  - la parte italiana, dai dintorni di Chiusa S. Michele al  nodo  di
Torino. 
 
  b)  «sezione  transfrontaliera»:  la  sezione  della  parte  comune
compresa tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa - Bussoleno in
Italia; 
 
  c) «CIG», la Commissione intergovernativa italo-francese  istituita
dall'Accordo del 15 gennaio 1996; 
 
  d) «Promotore pubblico»,  organo  comune,  dotato  di  personalita'
giuridica, costituito e controllato in modo  paritetico  dagli  Stati
italiano e francese al fine di  realizzare  le  missioni  specificate
nell'articolo 6 del presente Accordo; 
 
  e) «Linea storica del  Frejus»,  il  tratto  di  linea  ferroviaria
situato tra le stazioni di Modane e di Bardonecchia, ivi compresa  la
galleria storica del Frejus, ad esclusione delle stazioni.