Art. 2 
 
 
                Organizzazione centrale e periferica 
 
  1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso  demandati,
e' articolato, a livello  centrale,  in  due  Dipartimenti,  come  di
seguito indicati: 
    a) Dipartimento per le infrastrutture, i  sistemi  informativi  e
statistici; 
    b) Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli  affari
generali ed il personale. 
  2. I Dipartimenti di cui al precedente comma 1,  si  articolano  in
complessive sedici  Direzioni  generali,  di  cui  al  Capo  III,  ed
assicurano l'esercizio  organico  ed  integrato  delle  funzioni  del
Ministero. Ai Dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 300 del  1999  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, sono attribuiti compiti finali concernenti grandi  aree
di materie omogenee e i relativi  compiti  strumentali  ivi  compresi
quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione  in  cui
si articolano i  Dipartimenti  stessi,  quelli  di  organizzazione  e
quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad
essi attribuite. 
  3.  Sono  organi  decentrati  del  Ministero  sette  Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche,  dipendenti  dal  Dipartimento
per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici. 
  4. Sono, altresi', articolazioni periferiche del Ministero  quattro
Direzioni generali territoriali, dipendenti dal  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. 
  5. Il Comando generale del Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto  e'
incardinato nell'ambito del  Ministero,  dipende  funzionalmente  dal
Ministro ed esercita i compiti di cui al successivo articolo 12 sulla
base delle direttive e degli  indirizzi  del  Ministro,  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 118 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
  6. Sono incardinati nell'assetto  organizzativo  del  Ministero  il
Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici  e  gli  Organismi  e  le
Istituzioni di cui al Capo VI che  operano  secondo  le  attribuzioni
definite da leggi speciali. 
  7. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle  Capitanerie
di Porto ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  costituiscono
centri di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  5  del
          citato decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              "1.  I  dipartimenti  sono  costituiti  per  assicurare
          l'esercizio  organico  ed  integrato  delle  funzioni   del
          ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti  compiti  finali
          concernenti grandi aree di materie omogenee  e  i  relativi
          compiti strumentali ivi  compresi  quelli  di  indirizzo  e
          coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano
          i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di
          gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad
          essi attribuite". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  118  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare): 
              "Art. 118. Corpi della Marina militare. 
              1. L'organizzazione della Marina militare e'  suddivisa
          in: 
              a) Corpo di stato maggiore; 
              b) Corpo del genio navale; 
              c) Corpo delle armi navali; 
              d) Corpo sanitario militare marittimo; 
              e) Corpo di commissariato militare marittimo; 
              f) Corpo delle capitanerie di porto; 
              g) Corpo degli equipaggi militari marittimi. 
              2. Il Corpo delle  Capitanerie  di  porto  e'  trattato
          nella  sezione  II  del  presente  capo.  Il  Corpo   degli
          equipaggi   militari   marittimi    e'    costituito    dai
          sottufficiali, graduati e militari di truppa  della  Marina
          militare,  esclusi  gli   appartenenti   al   Corpo   delle
          capitanerie di porto. 
              2-bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi  di  cui
          al  comma  1  possono   essere   utilizzate   le   seguenti
          denominazioni: per il Corpo di stato maggiore, ufficiali di
          vascello; per il Corpo del genio  navale,  ufficiali  G.N.;
          per il Corpo delle armi  navali,  ufficiali  A.N.;  per  il
          Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali  di  sanita';
          per il Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali
          commissari;  per  il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,
          ufficiali C.P.;  per  il  Corpo  degli  equipaggi  militari
          marittimi, ufficiali C.S". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo 7 agosto 1997,  n.  279  (Individuazione  delle
          unita' previsionali  di  base  del  bilancio  dello  Stato,
          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione
          del rendiconto generale dello Stato): 
              "Art. 3. Gestione del bilancio. 
              1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di
          approvazione del  bilancio  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  con  proprio
          decreto,  d'intesa  con  le  amministrazioni   interessate,
          provvede a ripartire le  unita'  previsionali  di  base  in
          capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 
              2. I Ministri, entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'
          dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti. 
              3.  Il   titolare   del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate. 
              4. Il dirigente generale esercita  autonomi  poteri  di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni. 
              5. Variazioni compensative possono essere disposte,  su
          proposta del dirigente generale responsabile,  con  decreti
          del Ministro competente, esclusivamente  nell'ambito  della
          medesima  unita'  previsionale  di  base.  I   decreti   di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti".