Art. 2 Completamento della viabilita' Lioni - Grottaminarda 1. Al fine di consentire il completamento delle opere inerenti alla viabilita' dell'asse stradale Lioni - Grottaminarda, nelle competenze del Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, subentra il Coordinatore di apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino alla data di ultimazione dei relativi lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. 2. Il Coordinatore della struttura temporanea di cui al comma 1, scelto tra i dirigenti in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Gli oneri della struttura temporanea, che si avvale del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero di altro personale appartenente alla pubblica amministrazione ed in posizione di comando presso la struttura, eventualmente proveniente dalla stessa struttura commissariale, sono determinati nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a valere sulle risorse della contabilita' speciale 3250, gia' intestata al Commissario di cui al comma 1, anche provenienti dalla contabilita' speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Coordinatore di cui al comma 1 subentra nella titolarita' delle predette contabilita' speciali, per lo svolgimento delle competenze assegnate.