Art. 2 
 
        Completamento della viabilita' Lioni - Grottaminarda 
 
  1. Al fine di consentire il completamento delle opere inerenti alla
viabilita' dell'asse stradale Lioni - Grottaminarda, nelle competenze
del Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre  2002,
n. 289, subentra il Coordinatore  di  apposita  struttura  temporanea
istituita presso il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
fino alla data di ultimazione dei relativi  lavori,  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2015. 
  2. Il Coordinatore della struttura temporanea di cui  al  comma  1,
scelto  tra  i  dirigenti  in  servizio  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, e' nominato con decreto del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  3.  Gli  oneri  della  struttura  temporanea,  che  si  avvale  del
personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti  ovvero  di  altro  personale  appartenente  alla  pubblica
amministrazione ed in  posizione  di  comando  presso  la  struttura,
eventualmente proveniente dalla stessa struttura commissariale,  sono
determinati nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascuno  degli
anni 2014 e 2015 a valere sulle risorse della  contabilita'  speciale
3250, gia'  intestata  al  Commissario  di  cui  al  comma  1,  anche
provenienti dalla contabilita' speciale 1728 di cui all'articolo  86,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Coordinatore di cui
al comma 1 subentra nella  titolarita'  delle  predette  contabilita'
speciali, per lo svolgimento delle competenze assegnate.