Art. 2 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Coloro  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva  o  non  si
trovano piu' in stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  possono
proporre l'azione di cui all'articolo 35-ter, comma 3, della legge 26
luglio 1975, n. 354, entro  il  termine  di  decadenza  di  sei  mesi
decorrenti dalla stessa data. 
  2. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, i detenuti e gli internati che abbiano gia' presentato
ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo,  sotto  il  profilo
del  mancato  rispetto  dell'articolo  3  della  Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
ratificata ai sensi della  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  possono
presentare domanda ai sensi dell'articolo  35-ter,  legge  26  luglio
1975, n.  354,  qualora  non  sia  intervenuta  una  decisione  sulla
ricevibilita' del ricorso da parte della predetta Corte. 
  3.  In  tale  caso,  la  domanda  deve   contenere,   a   pena   di
inammissibilita',  l'indicazione  della  data  di  presentazione  del
ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. 
  4. La cancelleria  del  giudice  adito  informa  senza  ritardo  il
Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi
dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge.