Art. 2 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto,  fatte  salve  le  abrogazioni
previste all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  si  applicano  le
definizioni di cui: 
    a) all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115
e successive modificazioni; 
    b) all'articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.  20
e successive modificazioni; 
    c) all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e successive modificazioni; 
    d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
    a) Accredia:  organismo  nazionale  italiano  di  accreditamento,
designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  20  del  26
gennaio 2010; 
    b) ammodernamento sostanziale di un impianto:  un  ammodernamento
il cui costo di  investimento  e'  superiore  al  50%  dei  costi  di
investimento di una nuova analoga unita'; 
    c) auditor energetico: persona  fisica  o  giuridica  che  esegue
diagnosi energetiche; 
    d) CEI: comitato elettrotecnico italiano; 
    e) coefficiente di edificazione: rapporto tra la superficie lorda
coperta degli immobili e la superficie del terreno di un  determinato
territorio; 
    f) condominio: edificio con almeno  due  unita'  immobiliari,  di
proprieta' in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari
delle parti comuni; 
    g)  consumo  di  energia  finale:  tutta  l'energia  fornita  per
l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con
esclusione  delle   forniture   al   settore   della   trasformazione
dell'energia e alle industrie energetiche stesse; 
    h) consumo di energia  primaria:  il  consumo  interno  lordo  di
energia, ad esclusione degli usi non energetici; 
    i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia
consegnata dal fornitore del servizio; 
    l) contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di misura
del consumo di energia del singolo cliente finale; 
    m) conto termico: sistema di incentivazione della  produzione  di
energia termica da fonti  rinnovabili  ed  interventi  di  efficienza
energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2012,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  1  del  2  gennaio
2013; 
    n) contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica
(EPC): accordo contrattuale  tra  il  beneficiario  o  chi  per  esso
esercita il  potere  negoziale  e  il  fornitore  di  una  misura  di
miglioramento dell'efficienza  energetica,  verificata  e  monitorata
durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori,
forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione  del  livello
di     miglioramento     dell'efficienza     energetica     stabilito
contrattualmente  o  di  altri  criteri  di  prestazione   energetica
concordati, quali i risparmi finanziari; 
    o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali minimi per
categorie  di   prodotto,   adottati   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente ai sensi del PAN GPP; 
    p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi  e
occupato da almeno due soggetti che  devono  ripartire  tra  loro  la
fattura dell'energia acquistata; 
    q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia  e
lo sviluppo economico sostenibile; 
    r) energia termica: calore per riscaldamento e/o  raffreddamento,
sia per uso industriale che civile; 
    s) energia: tutte le forme di prodotti energetici,  combustibili,
energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica  o  qualsiasi
altra forma di energia, come definiti all'articolo 2, lettera d), del
regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio  del  22
ottobre 2008; 
    t) esercente l'attivita' di misura del gas naturale: soggetto che
eroga l'attivita' di misura di  cui  all'articolo  4,  comma17  della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  n.  11
del 2007, e successive modificazioni; 
    u)  esercente  l'attivita'  di  misura  dell'energia   elettrica:
soggetto che eroga l'attivita'  di  misura  di  cui  all'articolo  4,
comma6 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e
il gas n. 11 del 2007, e successive modificazioni; 
    v) grande impresa: impresa che occupa piu' di 250 persone, il cui
fatturato annuo supera i 50 milioni  di  euro  o  il  cui  totale  di
bilancio annuo supera i 43 milioni di euro; 
    z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.; 
    aa) immobili della pubblica amministrazione centrale:  edifici  o
parti  di  edifici  di  proprieta'  della  pubblica   amministrazione
centrale, e da essa occupati; 
    bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico  o  virtuale
che permette la comunicazione fra due o piu' entita' di tipo diverso; 
    cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI:  impresa
che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non  supera  i
50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i  43
milioni di euro. Per le imprese per le quali non e'  stato  approvato
il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla  tenuta
della contabilita' ordinaria o dalla redazione del bilancio, o per le
quali non e' stata presentata la  prima  dichiarazione  dei  redditi,
sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale
dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data; 
    dd) Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica  (PAEE):
documento  redatto  ai  sensi  dell'articolo  17  che  individua  gli
orientamenti nazionali  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
miglioramento dell'efficienza energetica e dei servizi energetici; 
    ee) Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei  consumi
nel  settore  della  pubblica  amministrazione   (PAN   GPP):   Piano
predisposto ai sensi dell'articolo 1,  comma  1126,  della  legge  27
dicembre  2006  n.  296,  e  approvato  con  decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello  sviluppo
economico 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  107
dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  10  aprile
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013; 
    ff)  pubblica  amministrazione  centrale:  autorita'  governative
centrali di cui all'allegato IV del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163; 
    gg) rete di teleriscaldamento e  teleraffreddamento:  sistema  di
trasporto dell'energia termica, realizzato prevalentemente  su  suolo
pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti
consentiti dall'estensione della rete, di  collegarsi  alla  medesima
per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il
raffreddamento di  spazi,  per  processi  di  lavorazione  e  per  la
copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria; 
    hh) ripartizione regionale  della  quota  minima  di  energia  da
produrre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing):  suddivisione
tra Regioni degli impegni per raggiungere una quota minima di energia
rinnovabile di cui al  decreto  15  marzo  2012  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la  Conferenza
Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 78  del  2  aprile
2012; 
    ii) riscaldamento  e  raffreddamento  efficienti:  un'opzione  di
riscaldamento e  raffreddamento  che,  rispetto  a  uno  scenario  di
riferimento che rispecchia le condizioni  abituali,  riduce  in  modo
misurabile l'apporto di energia  primaria  necessaria  per  rifornire
un'unita'  di  energia  erogata   nell'ambito   di   una   pertinente
delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come
valutato nell'analisi costi-benefici  di  cui  al  presente  decreto,
tenendo   conto   dell'energia   richiesta   per   l'estrazione,   la
conversione, il trasporto e la distribuzione; 
    ll)  riscaldamento  e  raffreddamento   individuali   efficienti:
un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento
che, rispetto al teleriscaldamento e  teleraffreddamento  efficienti,
riduce  in  modo  misurabile  l'apporto  di  energia   primaria   non
rinnovabile necessaria per rifornire  un'unita'  di  energia  erogata
nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede  lo
stesso apporto  di  energia  primaria  non  rinnovabile  ma  a  costo
inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione,  la
conversione, il trasporto e la distribuzione; 
    mm) servizio energetico: la prestazione materiale,  l'utilita'  o
il vantaggio derivante dalla combinazione di energia  con  tecnologie
ovvero con operazioni che  utilizzano  efficacemente  l'energia,  che
possono includere le attivita' di  gestione,  di  manutenzione  e  di
controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui  fornitura
e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali
ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e
a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili; 
    nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la
misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita  alle  singole
unita'  immobiliari  (utenze)  servite   da   un   impianto   termico
centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento,  ai  fini
della proporzionale suddivisione delle relative spese; 
    oo) sistema di gestione dell'energia:  insieme  di  elementi  che
interagiscono o sono  intercorrelati  all'interno  di  un  piano  che
stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta
a conseguirlo; 
    pp) sistema di misurazione intelligente: un  sistema  elettronico
in  grado  di  misurare  il  consumo  di  energia  fornendo  maggiori
informazioni  rispetto  ad  un  dispositivo   convenzionale,   e   di
trasmettere e ricevere dati utilizzando una  forma  di  comunicazione
elettronica; 
    qq) sistema di termoregolazione:  sistema  tecnico  che  consente
all'utente di regolare la  temperatura  desiderata,  entro  i  limiti
previsti dalla normativa vigente, per ogni unita' immobiliare, zona o
ambiente; 
    rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento di analisi  e
strategia energetica approvato con decreto 8 marzo 2013 del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 73
del 27 marzo 2013; 
    ss) superficie coperta utile totale: la superficie coperta di  un
immobile o di parte di un immobile in cui l'energia e' utilizzata per
il condizionamento del clima degli ambienti interni; 
    tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di
teleriscaldamento  o  teleraffreddamento  che  usa,  in  alternativa,
almeno: 
      il 50 per cento di calore di scarto; 
      il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; 
      il 50 per cento di una combinazione delle precedenti; 
      il 75 per cento di calore cogenerato; 
    uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep):  unita'  di  misura
dell'energia pari all'energia rilasciata  dalla  combustione  di  una
tonnellata  di  petrolio   grezzo,   il   cui   valore   e'   fissato
convenzionalmente pari a 41,86 GJ; 
    vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30  maggio
          2008,  n.  115  (Attuazione  della   direttiva   2006/32/CE
          relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia  e  i
          servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n.  154,
          cosi' recita: 
              "Art. 2. (Definizioni). 
              1. Esclusivamente ai  fini  del  presente  decreto,  si
          applicano le seguenti definizioni: 
              a)    «energia»:    qualsiasi    forma    di    energia
          commercialmente  disponibile,  inclusi  elettricita',   gas
          naturale, compreso  il  gas  naturale  liquefatto,  gas  di
          petrolio    liquefatto,    qualsiasi    combustibile     da
          riscaldamento     o     raffreddamento,     compresi     il
          teleriscaldamento  e  il  teleraffreddamento,   carbone   e
          lignite, torba, carburante per autotrazione, ad  esclusione
          del carburante per l'aviazione e di quello per uso  marino,
          e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre  2001,
          recepita con il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.
          387, sulla promozione dell'energia  elettrica  prodotta  da
          fonti   energetiche   rinnovabili   nel   mercato   interno
          dell'elettricita'; 
              b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati
          in termini di rendimento,  servizi,  merci  o  energia,  da
          intendersi come  prestazione  fornita,  e  l'immissione  di
          energia; 
              c)  «miglioramento  dell'efficienza   energetica»:   un
          incremento dell'efficienza degli usi  finali  dell'energia,
          risultante da cambiamenti  tecnologici,  comportamentali  o
          economici; 
              d) «risparmio  energetico»:  la  quantita'  di  energia
          risparmiata, determinata mediante  una  misurazione  o  una
          stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una  o  piu'
          misure   di   miglioramento   dell'efficienza   energetica,
          assicurando   nel   contempo   la   normalizzazione   delle
          condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico; 
              e) «servizio  energetico»:  la  prestazione  materiale,
          l'utilita' o il vantaggio derivante dalla  combinazione  di
          energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
          efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
          di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
          prestazione del servizio, la cui  fornitura  e'  effettuata
          sulla base di un contratto e che in circostanze normali  ha
          dimostrato  di  portare  a  miglioramenti   dell'efficienza
          energetica e a risparmi energetici primari  verificabili  e
          misurabili o stimabili; 
              f) «meccanismo  di  efficienza  energetica»:  strumento
          generale adottato dallo Stato o da autorita' pubbliche  per
          creare un regime  di  sostegno  o  di  incentivazione  agli
          operatori  del  mercato   ai   fini   della   fornitura   e
          dell'acquisto di  servizi  energetici  e  altre  misure  di
          miglioramento dell'efficienza energetica; 
              g)   «programma   di   miglioramento    dell'efficienza
          energetica»: attivita'  incentrate  su  gruppi  di  clienti
          finali  e  che  di  norma  si  traducono  in  miglioramenti
          dell'efficienza  energetica  verificabili  e  misurabili  o
          stimabili; 
              h)    «misura    di    miglioramento    dell'efficienza
          energetica»: qualsiasi azione che di norma  si  traduce  in
          miglioramenti  dell'efficienza  energetica  verificabili  e
          misurabili o stimabili; 
              i) «ESCO»: persona  fisica  o  giuridica  che  fornisce
          servizi energetici ovvero  altre  misure  di  miglioramento
          dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali
          dell'utente e, cio' facendo, accetta un  certo  margine  di
          rischio finanziario. Il pagamento dei  servizi  forniti  si
          basa,  totalmente   o   parzialmente,   sul   miglioramento
          dell'efficienza energetica conseguito e sul  raggiungimento
          degli altri criteri di rendimento stabiliti; 
              l)  «contratto  di  rendimento   energetico»:   accordo
          contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante
          una misura di miglioramento dell'efficienza energetica,  in
          cui i pagamenti a fronte  degli  investimenti  in  siffatta
          misura  sono  effettuati  in  funzione   del   livello   di
          miglioramento    dell'efficienza    energetica    stabilito
          contrattualmente; 
              m) «finanziamento tramite terzi»: accordo  contrattuale
          che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e  al
          beneficiario della misura di miglioramento  dell'efficienza
          energetica, che fornisce  i  capitali  per  tale  misura  e
          addebita al beneficiario un canone pari  a  una  parte  del
          risparmio energetico conseguito  avvalendosi  della  misura
          stessa. Il terzo puo' essere una ESCO; 
              n) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a
          fornire  un'adeguata  conoscenza  del  profilo  di  consumo
          energetico di un edificio  o  gruppo  di  edifici,  di  una
          attivita' o impianto industriale o di  servizi  pubblici  o
          privati, ad individuare e quantificare le  opportunita'  di
          risparmio energetico  sotto  il  profilo  costi-benefici  e
          riferire in merito ai risultati; 
              o) «strumento finanziario per i  risparmi  energetici»:
          qualsiasi  strumento  finanziario,  reso  disponibile   sul
          mercato  da  organismi  pubblici  o  privati  per   coprire
          parzialmente o integralmente i costi del progetto  iniziale
          per   l'attuazione   delle    misure    di    miglioramento
          dell'efficienza energetica; 
              p) «cliente finale»: persona  fisica  o  giuridica  che
          acquista energia per proprio uso finale; 
              q) «distributore di energia», ovvero  «distributore  di
          forme di energia  diverse  dall'elettricita'  e  dal  gas»:
          persona fisica o giuridica responsabile  del  trasporto  di
          energia al fine della sua fornitura a clienti  finali  e  a
          stazioni di distribuzione che  vendono  energia  a  clienti
          finali. Da questa definizione sono esclusi  i  gestori  dei
          sistemi di distribuzione del  gas  e  dell'elettricita',  i
          quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r); 
              r)  «gestore  del  sistema  di  distribuzione»   ovvero
          «impresa di  distribuzione»:  persona  fisica  o  giuridica
          responsabile  della  gestione,  della  manutenzione  e,  se
          necessario, dello sviluppo  del  sistema  di  distribuzione
          dell'energia elettrica o del gas naturale in una data  zona
          e, se del caso, delle relative interconnessioni  con  altri
          sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo  termine  del
          sistema   di   soddisfare    richieste    ragionevoli    di
          distribuzione di energia elettrica o gas naturale; 
              s) «societa'  di  vendita  di  energia  al  dettaglio»:
          persona fisica o giuridica  che  vende  energia  a  clienti
          finali; 
              t) «sistema efficiente di utenza»: sistema  in  cui  un
          impianto di produzione di energia  elettrica,  con  potenza
          nominale  non  superiore  a  20  MWe   e   complessivamente
          installata  sullo  stesso   sito,   alimentato   da   fonti
          rinnovabili  ovvero  in  assetto   cogenerativo   ad   alto
          rendimento, anche nella titolarita' di un soggetto  diverso
          dal  cliente  finale,  e'  direttamente  connesso,  per  il
          tramite  di  un  collegamento  privato  senza  obbligo   di
          connessione di terzi, all'impianto per  il  consumo  di  un
          solo cliente finale ed e' realizzato all'interno  dell'area
          di proprieta' o nella  piena  disponibilita'  del  medesimo
          cliente; 
              u)   «certificato   bianco»:   titolo   di   efficienza
          energetica  attestante  il  conseguimento  di  risparmi  di
          energia grazie a misure  di  miglioramento  dell'efficienza
          energetica e utilizzabile  ai  fini  dell'adempimento  agli
          obblighi  di  cui  all'art.  9,  comma   1,   del   decreto
          legislativo  16   marzo   1999,   n.   79,   e   successive
          modificazioni,  e  all'art.  16,  comma  4,   del   decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
              v) «sistema di gestione  dell'energia»:  la  parte  del
          sistema di gestione aziendale che ricomprende la  struttura
          organizzativa, la pianificazione,  la  responsabilita',  le
          procedure,  i  processi  e  le  risorse   per   sviluppare,
          implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la
          politica energetica aziendale; 
              z) «esperto in gestione dell'energia»: soggetto che  ha
          le conoscenze, l'esperienza e la capacita'  necessarie  per
          gestire l'uso dell'energia in modo efficiente; 
              aa) «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico,  ivi  incluse
          le imprese artigiane e le loro  forme  consortili,  che  ha
          come  scopo  l'offerta  di  servizi  energetici   atti   al
          miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia; 
              bb) «fornitore di  servizi  energetici»:  soggetto  che
          fornisce  servizi  energetici,  che  puo'  essere  uno  dei
          soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa); 
              cc)  «Unita'  per  l'efficienza  energetica»:   e'   la
          struttura dell'ENEA  di  cui  all'art.  4,  che  svolge  le
          funzioni previste dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
          2006/32/CE. 
              2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni
          di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  e  al
          decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.". 
              Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 8 febbraio
          2007, n. 20 (Attuazione  della  direttiva  2004/8/CE  sulla
          promozione della cogenerazione basata  su  una  domanda  di
          calore utile  nel  mercato  interno  dell'energia,  nonche'
          modifica  alla  direttiva   92/42/CEE)   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2007, n. 54, cosi' recita: 
              "Art. 2. (Definizioni). 
              1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
              a) cogenerazione: la generazione simultanea in un unico
          processo di energia  termica  ed  elettrica  o  di  energia
          termica e meccanica  o  di  energia  termica,  elettrica  e
          meccanica; 
              b) unita' di cogenerazione ovvero sezione  di  impianto
          di produzione combinata  di  energia  elettrica  e  calore:
          un'unita' che puo' operare in cogenerazione; 
              c)  produzione   mediante   cogenerazione:   la   somma
          dell'elettricita',  dell'energia  meccanica  e  del  calore
          utile prodotti mediante cogenerazione; 
              d)  unita'  di  piccola  cogenerazione:  un'unita'   di
          cogenerazione con una capacita' di  generazione  installata
          inferiore a 1 MWe; 
              e)   unita'   di   microcogenerazione:   un'unita'   di
          cogenerazione con  una  capacita'  di  generazione  massima
          inferiore a 50 kWe; 
              f) calore utile: il calore prodotto in un  processo  di
          cogenerazione per  soddisfare  una  domanda  economicamente
          giustificabile di calore o di raffreddamento; 
              g) domanda economicamente giustificabile:  una  domanda
          non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e
          che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di  mercato
          mediante processi di generazione di energia  diversi  dalla
          cogenerazione; 
              h)  elettricita'   da   cogenerazione:   l'elettricita'
          generata in un processo abbinato alla produzione di  calore
          utile  e  calcolata  secondo   la   metodologia   riportata
          nell'allegato II; 
              i)  elettricita'  di  riserva:  l'elettricita'  fornita
          dalla rete elettrica esterna  in  caso  di  interruzione  o
          perturbazione del processo  di  cogenerazione,  compresi  i
          periodi di manutenzione; 
              l) elettricita' di  integrazione:  l'energia  elettrica
          richiesta alla rete elettrica esterna quando la domanda  di
          elettricita'  dell'utenza   alimentata   dall'impianto   di
          cogenerazione e' superiore alla  produzione  elettrica  del
          processo di cogenerazione; 
              m)  rendimento  complessivo:  la  somma   annua   della
          produzione di  elettricita',  di  energia  meccanica  e  di
          calore   utile   divisa   per   l'energia   contenuta   nel
          combustibile di alimentazione usato per il calore  prodotto
          in un processo di cogenerazione e per la  produzione  lorda
          di elettricita' e di energia meccanica; 
              n) rendimento: e' il rendimento  calcolato  sulla  base
          del potere calorifico inferiore dei combustibili; 
              o) cogenerazione ad alto rendimento:  la  cogenerazione
          con   caratteristiche   conformi   ai   criteri    indicati
          nell'allegato III; 
              p)  valore  di  rendimento  di   riferimento   per   la
          produzione  separata:  il   rendimento   delle   produzioni
          separate alternative di calore e  di  elettricita'  che  il
          processo di cogenerazione e' destinato a sostituire; 
              q)   rapporto   energia/calore:   il    rapporto    tra
          elettricita' da cogenerazione e  calore  utile  durante  il
          funzionamento in pieno regime di cogenerazione, usando dati
          operativi dell'unita' specifica. 
              2. Ad integrazione delle definizioni di cui al comma  1
          si applicano le definizioni di cui al  decreto  legislativo
          16 marzo 1999, n. 79,  e  successive  modificazioni,  e  al
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e  successive
          modificazioni.". 
              Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 19  agosto
          2005,  n.  192  (Attuazione  della   direttiva   2002/91/CE
          relativa   al   rendimento    energetico    nell'edilizia),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre  2005,  n.
          222, cosi' recita: 
              "Art. 2. (Definizioni). 
              1. Ai fini del presente decreto si definisce: 
              a) «edificio» e' un sistema costituito dalle  strutture
          edilizie  esterne  che  delimitano  uno  spazio  di  volume
          definito, dalle strutture interne  che  ripartiscono  detto
          volume e da tutti gli impianti  e  dispositivi  tecnologici
          che si trovano stabilmente al suo  interno;  la  superficie
          esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o
          alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il  terreno,
          altri edifici;  il  termine  puo'  riferirsi  a  un  intero
          edificio  ovvero  a  parti   di   edificio   progettate   o
          ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari
          a se' stanti; 
              b) «edificio di nuova costruzione» e' un  edificio  per
          il quale la richiesta di permesso di costruire  o  denuncia
          di  inizio  attivita',  comunque  denominato,   sia   stata
          presentata successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto; 
              c) «prestazione energetica di un  edificio»:  quantita'
          annua di energia primaria effettivamente consumata o che si
          prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un  uso
          standard   dell'immobile,   i   vari   bisogni   energetici
          dell'edificio, la climatizzazione invernale  e  estiva,  la
          preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la
          ventilazione e, per il settore terziario,  l'illuminazione,
          gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene
          espressa da uno o piu' descrittori che  tengono  conto  del
          livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche
          tecniche e di  installazione  degli  impianti  tecnici.  La
          prestazione energetica  puo'  essere  espressa  in  energia
          primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come  somma
          delle precedenti; 
              d); 
              e); 
              f); 
              g) «generatore di calore o  caldaia»  e'  il  complesso
          bruciatore-caldaia che permette  di  trasferire  al  fluido
          termovettore il calore prodotto dalla combustione; 
              h) «potenza termica utile di un generatore  di  calore»
          e' la quantita' di calore trasferita nell'unita'  di  tempo
          al fluido termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il
          kW; 
              i) «pompa di calore» e' un dispositivo  o  un  impianto
          che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una  sorgente
          di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente
          a temperatura controllata; 
              l) «valori nominali delle  potenze  e  dei  rendimenti»
          sono i valori di potenza massima  e  di  rendimento  di  un
          apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per  il
          regime di funzionamento continuo; 
              l-bis)    «attestato    di    prestazione    energetica
          dell'edificio»: documento, redatto nel rispetto delle norme
          contenute nel presente  decreto  e  rilasciato  da  esperti
          qualificati  e  indipendenti  che  attesta  la  prestazione
          energetica  di  un  edificio   attraverso   l'utilizzo   di
          specifici descrittori e  fornisce  raccomandazioni  per  il
          miglioramento dell'efficienza energetica; 
              l-ter) «attestato  di  qualificazione  energetica»:  il
          documento predisposto ed asseverato  da  un  professionista
          abilitato, non necessariamente  estraneo  alla  proprieta',
          alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio,  nel
          quale sono riportati i fabbisogni di  energia  primaria  di
          calcolo,  la  classe  di  appartenenza   dell'edificio,   o
          dell'unita'  immobiliare,  in  relazione  al   sistema   di
          certificazione energetica in vigore,  ed  i  corrispondenti
          valori  massimi  ammissibili  fissati  dalla  normativa  in
          vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati  tali
          limiti, per un identico edificio di nuova costruzione; 
              l-quater)   «cogenerazione»:   produzione   simultanea,
          nell'ambito di un unico processo, di energia termica  e  di
          energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di
          cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4
          agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
          19 settembre 2011; 
              l-quinquies)   «confine   del   sistema»   o   «confine
          energetico dell'edificio»: confine  che  include  tutte  le
          aree  di  pertinenza  dell'edificio,  sia  all'interno  che
          all'esterno dello stesso, dove  l'energia  e'  consumata  o
          prodotta; 
              l-sexies) «edificio adibito ad uso pubblico»:  edificio
          nel quale si svolge,  in  tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          istituzionale di enti pubblici; 
              l-septies) «edificio di proprieta' pubblica»:  edificio
          di proprieta' dello  Stato,  delle  regioni  o  degli  enti
          locali, nonche' di altri enti pubblici, anche economici  ed
          occupati dai predetti soggetti (13); 
              l-octies) «edificio a energia quasi zero»: edificio  ad
          altissima prestazione energetica,  calcolata  conformemente
          alle disposizioni del  presente  decreto,  che  rispetta  i
          requisiti definiti al decreto di cui all'art. 4,  comma  1.
          Il fabbisogno energetico  molto  basso  o  quasi  nullo  e'
          coperto  in  misura  significativa  da  energia  da   fonti
          rinnovabili, prodotta in situ; 
              l-novies) «edificio di riferimento» o «target»  per  un
          edificio sottoposto a  verifica  progettuale,  diagnosi,  o
          altra valutazione energetica»: edificio identico in termini
          di  geometria  (sagoma,  volumi,  superficie  calpestabile,
          superfici degli elementi  costruttivi  e  dei  componenti),
          orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e
          situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e
          parametri energetici predeterminati; 
              l-decies)  «elemento  edilizio»:  sistema  tecnico  per
          l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio; 
              l-undecies) «energia  consegnata  o  fornita»:  energia
          espressa per vettore energetico finale, fornita al  confine
          dell'edificio agli impianti tecnici  per  produrre  energia
          termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio; 
              l-duodecies) «energia da  fonti  rinnovabili»:  energia
          proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale  a  dire
          energia   eolica,    solare,    aerotermica,    geotermica,
          idrotermica  e  oceanica,  idraulica,  biomassa,   gas   di
          discarica, gas residuati  dai  processi  di  depurazione  e
          biogas; 
              l-ter  decies)  «energia   esportata»:   quantita'   di
          energia, relativa a un dato  vettore  energetico,  generata
          all'interno del confine del sistema e ceduta per l'utilizzo
          all'esterno dello stesso confine; 
              l-quater decies) «energia primaria»: energia, da  fonti
          rinnovabili e non, che non  ha  subito  alcun  processo  di
          conversione o trasformazione; 
              l-quinquies decies) «energia prodotta in situ»: energia
          prodotta o captata o prelevata all'interno del confine  del
          sistema; 
              l-sexies decies) «fabbisogno annuale globale di energia
          primaria»: quantita' di energia primaria relativa a tutti i
          servizi considerati nella determinazione della  prestazione
          energetica,   erogata   dai   sistemi   tecnici    presenti
          all'interno  del  confine  del  sistema,  calcolata  su  un
          intervallo temporale di un anno; 
              l-septies  decies)  «fabbricato»:  sistema   costituito
          dalle strutture edilizie esterne,  costituenti  l'involucro
          dell'edificio, che delimitano un volume  definito  e  dalle
          strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono
          esclusi gli impianti e i  dispositivi  tecnologici  che  si
          trovano al suo interno; 
              l-octies decies) «fattore  di  conversione  in  energia
          primaria»: rapporto adimensionale che indica  la  quantita'
          di energia primaria impiegata  per  produrre  un'unita'  di
          energia fornita, per  un  dato  vettore  energetico;  tiene
          conto  dell'energia   necessaria   per   l'estrazione,   il
          processamento, lo stoccaggio,  il  trasporto  e,  nel  caso
          dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di
          generazione e  delle  perdite  medie  di  trasmissione  del
          sistema   elettrico    nazionale    e    nel    caso    del
          teleriscaldamento, delle  perdite  medie  di  distribuzione
          della  rete.  Questo  fattore  puo'  riferirsi  all'energia
          primaria non rinnovabile, all'energia primaria  rinnovabile
          o all'energia primaria totale come somma delle precedenti; 
              l-novies decies) «involucro di un edificio»: elementi e
          componenti integrati di un edificio  che  ne  separano  gli
          ambienti interni dall'ambiente esterno; 
              l-vicies) «livello ottimale  in  funzione  dei  costi»:
          livello di prestazione energetica  che  comporta  il  costo
          piu' basso durante il  ciclo  di  vita  economico  stimato,
          dove: 
              1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto dei
          costi di investimento  legati  all'energia,  dei  costi  di
          manutenzione e di  funzionamento  e,  se  del  caso,  degli
          eventuali costi di smaltimento; 
              2) il ciclo di vita economico stimato si  riferisce  al
          ciclo di vita economico stimato rimanente  di  un  edificio
          nel caso in cui siano stabiliti  requisiti  di  prestazione
          energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo
          di vita economico stimato di un elemento edilizio nel  caso
          in cui siano stabiliti requisiti di prestazione  energetica
          per gli elementi edilizi; 
              3) il livello ottimale in funzione dei costi  si  situa
          all'interno della scala di livelli di  prestazione  in  cui
          l'analisi  costi-benefici  calcolata  sul  ciclo  di   vita
          economico e' positiva; 
              l-vicies semel) «norma tecnica europea»: norma adottata
          dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di
          normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo  per
          le norme di telecomunicazione e resa  disponibile  per  uso
          pubblico; 
              l-vicies bis); 
              l-vicies  ter)  «riqualificazione  energetica   di   un
          edificio»:  un   edificio   esistente   e'   sottoposto   a
          riqualificazione energetica quando i  lavori  in  qualunque
          modo denominati,  a  titolo  indicativo  e  non  esaustivo:
          manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione  e
          risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse  da
          quelle indicate alla lettera l-vicies quater); 
              l-vicies quater)  «ristrutturazione  importante  di  un
          edificio»:  un   edificio   esistente   e'   sottoposto   a
          ristrutturazione importante quando i  lavori  in  qualunque
          modo denominati  (a  titolo  indicativo  e  non  esaustivo:
          manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione  e
          risanamento conservativo) insistono  su  oltre  il  25  per
          cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio,
          comprensivo  di  tutte  le  unita'   immobiliari   che   lo
          costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non
          esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne,  di  intonaci
          esterni,  del  tetto  o   dell'impermeabilizzazione   delle
          coperture; 
              l-vicies quinquies) «sistema di climatizzazione estiva»
          o «impianto di condizionamento d'aria»: complesso di  tutti
          i  componenti  necessari  a  un  sistema   di   trattamento
          dell'aria,  attraverso   il   quale   la   temperatura   e'
          controllata o puo' essere abbassata; 
              l-vicies sexies)  "sistema  tecnico,  per  l'edilizia":
          impianto tecnologico dedicato a un servizio energetico o  a
          una combinazione dei servizi energetici o  ad  assolvere  a
          una o piu'  funzioni  connesse  con  i  servizi  energetici
          dell'edificio. Un sistema  tecnico  e'  suddiviso  in  piu'
          sottosistemi; 
              l-vicies      septies)      «teleriscaldamento»       o
          «teleraffrescamento»: distribuzione di energia  termica  in
          forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o
          piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici  o
          siti  tramite  una  rete,  per  il   riscaldamento   o   il
          raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e  per
          la fornitura di acqua calda sanitaria; 
              l-duodetricies) «unita' immobiliare»:  parte,  piano  o
          appartamento di un edificio  progettati  o  modificati  per
          essere usati separatamente; 
              l-undetricies) «vettore energetico»: sostanza o energia
          fornite  dall'esterno  del  confine  del  sistema  per   il
          soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio; 
              l-tricies)  «impianto  termico»:  impianto  tecnologico
          destinato ai servizi di climatizzazione invernale o  estiva
          degli ambienti, con  o  senza  produzione  di  acqua  calda
          sanitaria,   indipendentemente   dal   vettore   energetico
          utilizzato, comprendente eventuali sistemi  di  produzione,
          distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi
          di  regolarizzazione  e  controllo.  Sono  compresi   negli
          impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
          Non sono considerati  impianti  termici  apparecchi  quali:
          stufe, caminetti, apparecchi di  riscaldamento  localizzato
          ad  energia  radiante;  tali  apparecchi,  se  fissi,  sono
          tuttavia assimilati agli impianti termici quando  la  somma
          delle potenze nominali del  focolare  degli  apparecchi  al
          servizio della singola unita'  immobiliare  e'  maggiore  o
          uguale a 5 kW. Non  sono  considerati  impianti  termici  i
          sistemi dedicati esclusivamente alla  produzione  di  acqua
          calda sanitaria al servizio di singole  unita'  immobiliari
          ad uso residenziale ed assimilate. 
              2. Ai fini del presente decreto si applicano,  inoltre,
          le definizioni dell'allegato A.". 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
          2006, n. 100 S.O. 
              Il Regolamento (CE) N. 1099/2008 del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 22 ottobre 2008,  e'  stato  pubblicato
          nella GUUE del 14 novembre 2008, n. L 304. 
              Il testo dell'art. 4 della delibera dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas  18  gennaio  2007,  n.  11/07
          (Obblighi  di  separazione  amministrativa  e  contabile  -
          unbundling)   per   le   imprese   operanti   nei   settori
          dell'energia elettrica e del gas. (Deliberazione n. 11/07),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  febbraio  2007,  n.
          36, cosi' recita: 
              "Art. 4. Attivita'. 
              4.1. Ai  fini  del  presente  testo  integrato  vengono
          individuate le seguenti attivita': 
              a) produzione dell'energia elettrica; 
              b) trasmissione dell'energia elettrica; 
              c) dispacciamento dell'energia elettrica; 
              d) distribuzione dell'energia elettrica; 
              e) misura dell'energia elettrica; 
              f)  acquisto  e   vendita   all'ingrosso   dell'energia
          elettrica; 
              g) vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica; 
              h) vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica; 
              i) attivita' elettriche estere; 
              j) servizi statistici di cui al decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2002; 
              k) coltivazione del gas naturale; 
              l) rigassificazione del gas naturale liquefatto; 
              m) stoccaggio del gas naturale; 
              n) trasporto del gas naturale; 
              o) dispacciamento del gas naturale; 
              p) distribuzione del gas naturale; 
              q) misura del gas naturale; 
              r) acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale; 
              s) vendita ai clienti finali del gas naturale; 
              t) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo
          di reti; 
              u) attivita' gas estere; 
              v) attivita' diverse da quelle alle lettere  da  a)  ad
          u). 
              4.2. L'attivita' di produzione dell'energia  elettrica:
          consiste  nelle  operazioni  di  generazione   dell'energia
          elettrica e delle relative risorse di natura elettrica; 
              4.3. L'attivita' di trasmissione dell'energia elettrica
          comprende: 
              a) l'esercizio delle singole  porzioni  della  rete  di
          trasmissione  nazionale,  inteso  come  l'attuazione  delle
          consegne autonome, il pronto intervento a seguito di guasto
          o anomalia, le manovre per la messa  fuori  servizio  e  in
          sicurezza degli impianti, il controllo  dello  stato  degli
          impianti e le ispezioni sugli impianti; 
              b) la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle
          infrastrutture; 
              c)   lo   sviluppo   infrastrutturale,   inteso    come
          realizzazione di interventi di espansione o  di  evoluzione
          delle infrastrutture della rete di trasmissione  nazionale,
          ivi inclusa l'eventuale riduzione della  sua  capacita'  di
          trasporto,  con  conseguente  variazione  dello  stato   di
          consistenza. 
              4.4.   L'attivita'   di   dispacciamento   dell'energia
          elettrica comprende: 
              a) la programmazione del funzionamento e la gestione in
          sicurezza al minimo costo del sistema elettrico  nazionale,
          ivi inclusa la conduzione degli impianti  della  RTN  e  lo
          sviluppo funzionale della medesima; 
              b) l'approvvigionamento e la  gestione  di  risorse  ai
          fini di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema
          elettrico  al  minimo  costo  attraverso  il   mantenimento
          dell'equilibrio tra immissioni e prelievi, anche  in  tempo
          reale; 
              c) la registrazione degli acquisti e delle  vendite  di
          energia  elettrica  e  dei  corrispondenti   programmi   di
          immissione e di prelievo e la determinazione delle  partite
          fisiche di competenza dei  contratti  di  compravendita  ai
          fini dell'immissione o del prelievo  di  energia  elettrica
          nei diversi cicli esecutivi, nonche' la valorizzazione e la
          regolazione dei corrispettivi di dispacciamento; 
              d) l'aggregazione delle misure  dell'energia  elettrica
          ai fini del dispacciamento; 
              e) la predisposizione del piano  di  sicurezza  di  cui
          all'art. 1-quinquies della legge n. 290/2003. 
              4.5.   L'attivita'   di   distribuzione    dell'energia
          elettrica: comprende le operazioni di gestione,  esercizio,
          manutenzione  e  sviluppo  delle  reti   di   distribuzione
          dell'energia elettrica in alta,  media  e  bassa  tensione,
          affidate  in  concessione  in  un  ambito  territoriale  di
          competenza   all'impresa   distributrice   titolare   della
          concessione, ovvero in sub-concessione dalla medesima,  ivi
          comprese   le   operazioni    fisiche    di    sospensione,
          riattivazione  e  distacco  e  le   attivita'   di   natura
          commerciale  connesse  all'erogazione   del   servizio   di
          distribuzione.    Non    rientrano    nell'attivita'     di
          distribuzioni  le  operazioni   di   gestione,   esercizio,
          manutenzione e sviluppo delle linee dirette. 
              4.6.  L'attivita'  di  misura  dell'energia  elettrica:
          comprende le  operazioni  organizzative,  di  elaborazione,
          informatiche    e     telematiche,     finalizzate     alla
          determinazione, alla rilevazione, alla messa disposizione e
          all'archiviazione del dato di misura validato  dell'energia
          elettrica immessa e prelevata dalle reti di distribuzione e
          trasmissione, sia laddove la sorgente di tale  dato  e'  un
          dispositivo di misura, sia  laddove  la  determinazione  di
          tale  dato  e'  ottenuta  anche  convenzionalmente  tramite
          l'applicazione di algoritmi numerici; inoltre comprende  le
          operazioni  connesse   agli   interventi   sui   misuratori
          conseguenti  a  modifiche  contrattuali  o   gestioni   del
          rapporto commerciale, che non  richiedono  la  sostituzione
          del misuratore. 
              4.7. L'attivita' di  acquisto  e  vendita  all'ingrosso
          dell'energia elettrica: comprende le operazioni di acquisto
          e vendita di energia elettrica all'ingrosso e dei  connessi
          servizi di dispacciamento,  trasmissione,  distribuzione  e
          misura per finalita' diverse dalla  commercializzazione  ai
          clienti finali dell'energia elettrica. 
              4.8  L'attivita'   di   vendita   ai   clienti   liberi
          dell'energia  elettrica:   comprende   le   operazioni   di
          approvvigionamento, direttamente  o  attraverso  terzi,  di
          energia elettrica all'ingrosso e dei  connessi  servizi  di
          dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la
          consegna dell'energia elettrica al punto  di  prelievo  dei
          clienti  liberi,  nonche'  le  operazioni  svolte  per   la
          gestione del rapporto commerciale con il cliente. 
              4.8-bis. L'attivita' di  vendita  ai  clienti  tutelati
          dell'energia  elettrica:   comprende   le   operazioni   di
          approvvigionamento, direttamente  o  attraverso  terzi,  di
          energia elettrica all'ingrosso e dei  connessi  servizi  di
          dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la
          consegna dell'energia elettrica al punto  di  prelievo  dei
          clienti tutelati,  nonche'  le  operazioni  svolte  per  la
          gestione del rapporto commerciale con il cliente. 
              4.10. I  servizi  statistici  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12  marzo  2002:
          comprendono le operazioni dell'Ufficio statistico di Terna,
          gia' inserito come GRTN nel  Sistan  -  Sistema  Statistico
          Nazionale con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri del 12 marzo 2002, avente il compito di  elaborare
          le statistiche relative al sistema elettrico italiano. 
              4.11. L'attivita' di  coltivazione  del  gas  naturale:
          comprende  l'estrazione  di  gas  naturale  da   giacimenti
          ubicati sia nel territorio nazionale sia  in  mare  purche'
          compresi nelle acque territoriali italiane. Fanno parte  di
          tale  attivita',  oltre   alle   infrastrutture   minerarie
          necessarie allo sfruttamento dei giacimenti ed  ai  servizi
          connessi, anche la rete di gasdotti di coltivazione, sia in
          terraferma che in acque territoriali italiane. 
              4.12. L'attivita' di rigassificazione del gas  naturale
          liquefatto: comprende le operazioni di scarico,  stoccaggio
          e rigassificazione del gas naturale  liquefatto  effettuate
          tramite l'utilizzo dei terminali  di  rigassificazione  del
          gas naturale liquefatto sul territorio nazionale o entro le
          acque territoriali italiane, compresi eventuali gasdotti di
          collegamento. 
              4.13.  L'attivita'  di  stoccaggio  del  gas  naturale:
          comprende le operazioni di stoccaggio che contribuiscono ad
          ottimizzare  l'impiego  dei  flussi  di  gas   prodotto   e
          importato in relazione  alla  variabilita'  della  domanda.
          Tali operazioni  includono  lo  stoccaggio  strategico,  lo
          stoccaggio di bilanciamento, lo stoccaggio minerario  e  di
          modulazione di cui  al  decreto  legislativo  n.  164/2000,
          nonche' la gestione degli impianti di peak-shaving  di  cui
          alla deliberazione n. 50/06. 
              4.14.  L'attivita'  di  trasporto  del  gas   naturale:
          comprende l'operazione di movimentazione  di  gas  naturale
          attraverso le  reti  nazionale  e  regionale  di  gasdotti,
          esclusi i gasdotti di coltivazione e gli eventuali gasdotti
          di collegamento di cui al comma 4.12 e le reti di  gasdotti
          locali per la distribuzione. 
              4.15. L'attivita' di dispacciamento del  gas  naturale:
          comprende   le   operazioni   finalizzate   ad    impartire
          disposizioni per l'utilizzazione e  l'esercizio  coordinato
          degli impianti di coltivazione, di stoccaggio,  della  rete
          di trasporto gas, delle reti di  distribuzione  gas  e  dei
          servizi accessori. 
              4.16. L'attivita' di distribuzione  del  gas  naturale:
          comprende  le  operazioni  di  trasporto  di  gas  naturale
          attraverso reti di gasdotti  locali  in  affidamento  dagli
          enti locali, dai punti di  consegna  presso  le  cabine  di
          riduzione e misura fino ai punti di riconsegna  della  rete
          di distribuzione gas presso i clienti finali, ivi  comprese
          le  operazioni  fisiche  di  sospensione,  riattivazione  e
          distacco. 
              4.17. L'attivita' di misura del gas naturale: comprende
          le operazioni organizzative, di elaborazione,  informatiche
          e  telematiche,  finalizzate  alla   determinazione,   alla
          rilevazione, alla messa a disposizione ed all'archiviazione
          dei dati di misura validati  del  gas  naturale  immesso  e
          prelevato, sulle reti di trasporto gas e  di  distribuzione
          gas, sia laddove la sorgente di tale dato e' un dispositivo
          di misura, sia laddove la determinazione di  tale  dato  e'
          ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione  di
          algoritmi numerici. 
              4.18. L'attivita' di acquisto  e  vendita  all'ingrosso
          del  gas  naturale:  comprende  l'insieme  delle  attivita'
          commerciali di acquisto di gas naturale, sia in Italia  sia
          all'estero, e di rivendita non diretta ai clienti finali  e
          alle quali non si applica l'imposta di consumo. 
              4.19. L'attivita' di vendita ai clienti finali del  gas
          naturale: comprende le operazioni di approvvigionamento  di
          gas, sia in Italia sia all'estero, di marketing  operativo,
          di gestione commerciale  e  di  bollettazione,  finalizzate
          alla vendita  ai  clienti  finali  che  abbiano  esercitato
          l'idoneita' o che siano tutelati in base alla deliberazione
          n. 138/03 e sue modificazioni ed integrazioni. 
              4.20. L'attivita' di distribuzione, misura e vendita di
          altri gas a mezzo di reti: comprende le medesime operazioni
          attribuite  alle  attivita'  di   distribuzione   del   gas
          naturale,  misura  del  gas  naturale  e  vendita  del  gas
          naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata  sia
          costituita da gas di petrolio  liquefatto  (richiamato  nel
          seguito come Gpl),  o  da  gas  manifatturati,  o  da  aria
          propanata. 
              4.21. Le attivita' gas estere: comprendono le attivita'
          svolte all'estero per clienti esteri nel settore del gas. 
              4.22.  Le  attivita'  diverse:  comprendono,   in   via
          residuale, tutte le attivita' diverse  da  quelle  elencate
          precedentemente, incluse: 
              a) la produzione combinata di energia  elettrica  e  di
          energia termica, quando, con  riferimento  alle  condizioni
          nominali di esercizio, il  rapporto  fra  le  quantita'  di
          energia elettrica  e  di  energia  termica  producibili  in
          assetto  cogenerativo  sia  inferiore  ad  uno;   in   caso
          contrario,  detta   produzione   combinata   e'   assegnata
          all'attivita' di produzione  dell'energia  elettrica;  tale
          criterio non si applica nei casi di impianti che soddisfano
          la definizione di cui  alla  deliberazione  n.  42/02,  che
          rientrano  in  ogni  caso  nell'attivita'   di   produzione
          dell'energia elettrica; 
              b) il trasporto,  la  distribuzione  e  la  vendita  di
          energia termica; 
              c) la  gestione,  la  manutenzione  e  lo  sviluppo  di
          infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica; 
              d) la  gestione,  la  manutenzione  e  lo  sviluppo  di
          impianti di illuminazione cimiteriale; 
              e) le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e
          sviluppo delle linee dirette; 
              f) i servizi prestati ad altre imprese ed enti, inclusi
          quelli prestati ad imprese che rientrano  nei  settori  del
          gas naturale e dell'energia elettrica. 
              4.23 Ai fini del presente Testo integrato  un  soggetto
          opera marginalmente in  un'attivita'  quando,  per  il  suo
          esercizio,  utilizza  in  maniera  occasionale,  cioe'  non
          continuativa, senza disporre di una stabile  organizzazione
          e  in  forza  di  contratti  non   ricorrenti   di   durata
          complessiva  inferiori  a  1  anno,  risorse  di   un'altra
          attivita' originando costi e ricavi inferiori al  3  %  del
          totale dei costi e dei ricavi dell'attivita' principale.". 
              Il testo del comma 1126  dell'art.  1  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2007)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  27
          dicembre 2006, n. 299, S.O., cosi' recita: 
                "1126. E' autorizzata la spesa  di  50.000  euro  per
          finanziare l'attuazione e  il  monitoraggio  di  un  «Piano
          d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
          settore della pubblica  amministrazione»,  predisposto  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
          finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni
          e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto
          alla  approvazione  dalla   CONSIP   Spa,   costituita   in
          attuazione del decreto legislativo  19  novembre  1997,  n.
          414.  Il  Piano  prevede   l'adozione   di   misure   volte
          all'integrazione   delle   esigenze    di    sostenibilita'
          ambientale nelle procedure di acquisto di  beni  e  servizi
          delle amministrazioni competenti, sulla base  dei  seguenti
          criteri: 
              a) riduzione dell'uso delle risorse naturali; 
              b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili
          con fonti rinnovabili; 
              c) riduzione della produzione di rifiuti; 
              d) riduzione delle emissioni inquinanti; 
              e) riduzione dei rischi ambientali.".