Art. 2 
 
           Elenchi nazionali dei professionisti competenti 
              ad eseguire interventi sui beni culturali 
 
  1. Sono istituiti presso il Ministero dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi,  archivisti,
bibliotecari, demoetnoantropologi,  antropologi  fisici,  esperti  di
diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni  culturali  e
storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del
comma 2. 
  2. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,
sentito  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  sentite  le  rispettive   associazioni   professionali,
individuate ai sensi  dell'articolo  26  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della  legge  14
gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali  e  imprenditoriali
maggiormente rappresentative, per  gli  ambiti  e  nei  limiti  delle
rispettive competenze, in conformita' e nel rispetto della  normativa
dell'Unione europea, stabilisce, con proprio decreto, le modalita'  e
i  requisiti  per  l'iscrizione  dei  professionisti  negli   elenchi
nazionali di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  nonche'  le
modalita'  per  la  tenuta  degli   stessi   elenchi   nazionali   in
collaborazione con le associazioni professionali. I predetti  elenchi
sono pubblicati nel sito internet  istituzionale  del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il decreto di cui  al
presente comma e' emanato entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  previo  parere   delle   Commissioni
parlamentari competenti per materia. 
  3. Gli elenchi di cui al comma 1  non  costituiscono  sotto  alcuna
forma albo professionale e l'assenza dei  professionisti  di  cui  al
comma  1  dai  medesimi  elenchi  non  preclude  in  alcun  modo   la
possibilita' di esercitare la professione. 
  4. Per i restauratori di  beni  culturali  e  per  i  collaboratori
restauratori  di  beni  culturali   resta   fermo   quanto   disposto
dall'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni. 
  5. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 luglio 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 26  del  decreto  legislativo  9
          novembre  2007,  n.   206   (Attuazione   della   direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali,  nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
          adegua  determinate  direttive  sulla  libera  circolazione
          delle  persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria   e
          Romania), e successive modificazioni, e' il seguente: 
                «Art. 26. (Piattaforma comune). -  1.  La  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le  politiche
          europee, al  fine  di  elaborare  proposte  in  materia  di
          piattaforme comuni di cui all'articolo 4, comma 1,  lettera
          n),  da  sottoporre  alla  Commissione   europea,   convoca
          apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorita'
          competenti  di  cui  all'articolo  5.  Sulla   ipotesi   di
          piattaforma  elaborata  dall'autorita'  competente  di  cui
          all'articolo  5  o,  in  mancanza,  dalla  Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche
          europee, vengono  sentiti,  se  si  tratta  di  professioni
          regolamentate, gli  ordini,  i  collegi  o  gli  albi,  ove
          esistenti, e, in mancanza, le associazioni  rappresentative
          sul territorio nazionale, se si tratta di  professioni  non
          regolamentate in Italia,  le  associazioni  rappresentative
          sul territorio nazionale  e,  se  si  tratta  di  attivita'
          nell'area   dei   servizi   non   intellettuali    e    non
          regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative
          a livello nazionale. 
                2. All'elaborazione di piattaforme  comuni,  proposte
          da altri Stati membri, partecipano le autorita'  competenti
          di cui all'articolo 5, sentiti, se si tratta di professioni
          regolamentate, gli  ordini,  i  collegi  o  gli  albi,  ove
          esistenti, e, in mancanza, le associazioni  rappresentative
          sul territorio nazionale, se si tratta di  professioni  non
          regolamentate in Italia,  le  associazioni  rappresentative
          sul territorio nazionale  e,  se  si  tratta  di  attivita'
          nell'area   dei   servizi   non   intellettuali    e    non
          regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative
          a livello nazionale. Analogamente si procede in ogni  altro
          caso in cui a  livello  europeo  deve  essere  espressa  la
          posizione italiana in materia di piattaforma comune. 
                3.  Al  fine  della  valutazione   in   ordine   alla
          rappresentativita' a livello  nazionale  delle  professioni
          non regolamentate si tiene conto: 
                  a) della avvenuta costituzione per atto pubblico  o
          per scrittura privata autenticata o per  scrittura  privata
          registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro
          anni; 
                  b) della adozione di uno statuto  che  sancisca  un
          ordinamento a base democratica, senza scopo  di  lucro,  la
          precisa identificazione delle attivita'  professionali  cui
          l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di
          studi necessari  per  farne  parte,  la  rappresentativita'
          elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di
          conflitto  di   interesse   o   di   incompatibilita',   la
          trasparenza degli assetti organizzativi e  l'attivita'  dei
          relativi   organi,   la   esistenza   di   una    struttura
          organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo
          raggiungimento delle finalita' dell'associazione; 
                  c)  della  tenuta  di  un  elenco  degli  iscritti,
          aggiornato  annualmente  con  l'indicazione   delle   quote
          versate  direttamente  all'associazione   per   gli   scopi
          statutari; 
                  d) di un sistema di deontologia  professionale  con
          possibilita' di sanzioni; 
                  e) della previsione dell'obbligo  della  formazione
          permanente; 
                  f)  della  diffusione  su   tutto   il   territorio
          nazionale; 
                  g) della mancata pronunzia nei confronti  dei  suoi
          rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in
          relazione all'attivita' dell'associazione medesima. 
                4.   Qualora   le   qualifiche   professionali    del
          richiedente   rispondano   ai   criteri    stabiliti    nel
          provvedimento comunitario  di  adozione  della  piattaforma
          comune, il riconoscimento professionale non puo'  prevedere
          l'applicazione dei provvedimenti di  compensazione  di  cui
          all'articolo 22. Le associazioni in possesso dei  requisiti
          di cui  al  periodo  precedente  sono  individuate,  previo
          parere del Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro,
          con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il  Ministro  per  le  politiche  europee  e  del  Ministro
          competente per materia. 
                5.   Se   successivamente   all'adozione   da   parte
          dell'Unione  europea  le  autorita'   competenti   di   cui
          all'articolo  5  ritengono  che  i  criteri  stabiliti  nel
          provvedimento comunitario  di  adozione  della  piattaforma
          comune non  offrano  piu'  garanzie  adeguate  quanto  alle
          qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di cui
          all'articolo 6 che cura la  trasmissione  dell'informazione
          alla Commissione europea per le iniziative del caso.». 
              La legge 14 gennaio 2013, n. 4, reca: «Disposizioni  in
          materia di professioni non organizzate.». 
              Il testo dell'articolo 182 del codice di cui al  citato
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
          modificazioni, e' il seguente: 
                «Art. 182. (Disposizioni transitorie). -  1.  In  via
          transitoria, agli effetti indicati all'articolo  29,  comma
          9-bis, acquisisce la  qualifica  di  restauratore  di  beni
          culturali, per il settore o i settori  specifici  richiesti
          tra quelli indicati nell'allegato B, colui il  quale  abbia
          maturato una adeguata competenza professionale  nell'ambito
          del restauro dei beni culturali mobili  e  delle  superfici
          decorate dei beni architettonici. 
                1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali
          e' attribuita, in esito ad apposita procedura di  selezione
          pubblica  da  concludere  entro  il  30  giugno  2015,  con
          provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
          in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e
          reso accessibile  a  tutti  gli  interessati.  Alla  tenuta
          dell'elenco provvede  il  Ministero  medesimo,  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica.  Gli  elenchi  vengono   tempestivamente
          aggiornati, anche mediante inserimento  dei  nominativi  di
          coloro  i  quali   conseguono   la   qualifica   ai   sensi
          dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. 
                1-ter. La procedura di  selezione  pubblica,  indetta
          entro il 31 dicembre 2012, consiste nella  valutazione  dei
          titoli  e  delle  attivita',  e  nella   attribuzione   dei
          punteggi, indicati nell'allegato  B  del  presente  codice.
          Entro lo stesso  termine  con  decreto  del  Ministro  sono
          definite le linee guida per l'espletamento della  procedura
          di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto  dal
          presente    articolo,     sentite     le     organizzazioni
          imprenditoriali  e  sindacali  piu'   rappresentative.   La
          qualifica di restauratore di beni  culturali  e'  acquisita
          con un punteggio  pari  al  numero  dei  crediti  formativi
          indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto
          del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il  punteggio  previsto
          dalla tabella 1 dell'allegato B  spetta  per  i  titoli  di
          studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per
          quelli conseguiti entro la data del  31  dicembre  2014  da
          coloro i quali risultino iscritti ai  relativi  corsi  alla
          data del  30  giugno  2012.  Il  punteggio  previsto  dalla
          tabella 2  dell'allegato  B  spetta  per  la  posizione  di
          inquadramento formalizzata entro  la  data  del  30  giugno
          2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B
          spetta per l'attivita' di restauro  presa  in  carico  alla
          data di entrata in vigore  della  presente  disposizione  e
          conclusasi entro il 31 dicembre 2014. 
                1-quater.  Ai  fini  dell'attribuzione  dei  punteggi
          indicati nella tabella 3 dell'allegato B: 
                  a) e' considerata attivita'  di  restauro  di  beni
          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni
          architettonici l'attivita' caratterizzante  il  profilo  di
          competenza del  restauratore  di  beni  culturali,  secondo
          quanto previsto nell'allegato A del regolamento di  cui  al
          decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86; 
                  b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro
          effettivamente svolta dall'interessato, direttamente  e  in
          proprio  ovvero  direttamente  e  in  rapporto  di   lavoro
          dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa  o
          a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di  lavoro  alle
          dipendenze  di  amministrazioni  pubbliche  preposte   alla
          tutela  dei  beni  culturali,   con   regolare   esecuzione
          certificata  nell'ambito  della  procedura   di   selezione
          pubblica; 
                  c) l'attivita' svolta deve  risultare  da  atti  di
          data   certa   emanati,   ricevuti   o   anche    custoditi
          dall'autorita' preposta alla tutela del  bene  oggetto  dei
          lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9  del  decreto
          legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati  in  occasione
          dell'affidamento  dell'appalto,  in  corso  d'opera  o   al
          momento della conclusione dell'appalto, ivi  compresi  atti
          concernenti  l'organizzazione  ed  i  rapporti  di   lavoro
          dell'impresa appaltatrice; 
                  d)  la  durata  dell'attivita'   di   restauro   e'
          documentata dai termini di consegna e di completamento  dei
          lavori, con possibilita' di  cumulare  la  durata  di  piu'
          lavori eseguiti nello stesso periodo. 
                1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica  di
          restauratore  di  beni  culturali,  ai   medesimi   effetti
          indicati all'articolo 29, comma 9-bis,  previo  superamento
          di una prova di idoneita' con  valore  di  esame  di  Stato
          abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto  del
          Ministro  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca da emanare,  d'intesa  con
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  il  31  dicembre
          2012, colui  il  quale  abbia  acquisito  la  qualifica  di
          collaboratore restauratore di beni culturali ai  sensi  del
          comma 1-sexies  del  presente  articolo.  Con  il  medesimo
          decreto sono stabilite le modalita' per lo  svolgimento  di
          una distinta prova di idoneita'  con  valore  di  esame  di
          Stato  abilitante,  finalizzata  al   conseguimento   della
          qualifica di restauratore di beni  culturali,  ai  medesimi
          effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui  possono
          accedere coloro i quali, entro il termine  e  nel  rispetto
          della condizione previsti  dal  comma  1-ter  del  presente
          articolo,  abbiano  conseguito  la  laurea  o  il   diploma
          accademico di primo livello in Restauro delle accademie  di
          belle arti, nonche' la laurea  specialistica  o  magistrale
          ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
          delle accademie di belle  arti,  corrispondenti  ai  titoli
          previsti nella tabella 1  dell'allegato  B,  attraverso  un
          percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
          anni. La predetta prova si  svolge  presso  le  istituzioni
          dove si sono tenuti i corsi  di  secondo  livello,  che  vi
          provvedono con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                1-sexies. Nelle  more  dell'attuazione  dell'articolo
          29, comma 10,  acquisisce  la  qualifica  di  collaboratore
          restauratore  di  beni  culturali,  in  esito  ad  apposita
          procedura  di  selezione  pubblica  indetta  entro  il   31
          dicembre 2012, colui il quale, alla data  di  pubblicazione
          del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
                  a) abbia  conseguito  la  laurea  specialistica  in
          Conservazione e restauro del  patrimonio  storico-artistico
          (12/S) ovvero  la  laurea  magistrale  in  Conservazione  e
          restauro dei beni culturali (LM11), ovvero  il  diploma  di
          laurea in Conservazione dei beni culturali,  se  equiparato
          dalle  universita'  alle  summenzionate  classi,  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 
                  b) abbia conseguito la  laurea  in  Beni  culturali
          (L1)  ovvero  in  Tecnologie  per  la  conservazione  e  il
          restauro dei beni culturali (L43); 
                  c) abbia conseguito un diploma in  Restauro  presso
          accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; 
                  d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di
          restauro  statale  ovvero   un   attestato   di   qualifica
          professionale presso una scuola di  restauro  regionale  ai
          sensi dell'articolo 14 della legge  21  dicembre  1978,  n.
          845, con insegnamento non inferiore a due anni; 
                  e)   risulti    inquadrato    nei    ruoli    delle
          amministrazioni pubbliche preposte  alla  tutela  dei  beni
          culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso
          relativo al profilo di assistente tecnico restauratore; 
                  f) abbia  svolto  attivita'  di  restauro  di  beni
          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni
          architettonici, per non meno di quattro anni, con  regolare
          esecuzione  certificata  nell'ambito  della  procedura   di
          selezione  pubblica.  L'attivita'  svolta   e'   dimostrata
          mediante  dichiarazione  del  datore  di   lavoro,   ovvero
          autocertificazione  dell'interessato  ai  sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
                1-septies. Puo' altresi' acquisire  la  qualifica  di
          collaboratore  restauratore  di  beni   culturali,   previo
          superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita'
          stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  entro  il  30  giugno
          2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti  previsti
          dal  comma  1-sexies  del  presente  articolo  nel  periodo
          compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. 
                1-octies. La qualifica di collaboratore  restauratore
          di beni  culturali  e'  attribuita  con  provvedimenti  del
          Ministero che danno luogo all'inserimento  in  un  apposito
          elenco reso  accessibile  a  tutti  gli  interessati.  Alla
          tenuta  dell'elenco   provvede   il   Ministero   medesimo,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                1-novies. I titoli di studio di cui alla  sezione  I,
          tabella  1,   dell'allegato   B   consentono   l'iscrizione
          nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di
          competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui  si
          riferiscono gli  insegnamenti  di  restauro  impartiti.  Le
          posizioni di inquadramento di cui alla sezione  I,  tabella
          2,  dell'allegato  B  consentono  l'iscrizione  nell'elenco
          relativamente ai settori di competenza cui  si  riferiscono
          le    attivita'     lavorative     svolte     a     seguito
          dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui  alla
          sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione
          nell'elenco relativamente al settore di competenza  cui  si
          riferiscono  le  attivita'  di  restauro  svolte   in   via
          prevalente, nonche' agli eventuali  altri  settori  cui  si
          riferiscono attivita' di restauro svolte per la  durata  di
          almeno due anni. 
                2. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  29,
          comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di  cui
          ai commi 8 e 9  del  medesimo  articolo,  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro  per  la
          conservazione ed il restauro dei beni culturali La  Venaria
          Reale" e' autorizzata ad  istituire  ed  attivare,  in  via
          sperimentale, per un ciclo formativo,  in  convenzione  con
          l'Universita' di Torino e  il  Politecnico  di  Torino,  un
          corso di laurea magistrale a ciclo unico per la  formazione
          di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma  6  e
          seguenti dello stesso  articolo  29.  Il  decreto  predetto
          definisce l'ordinamento didattico  del  corso,  sulla  base
          dello specifico progetto approvato  dai  competenti  organi
          della  Fondazione  e  delle  universita',  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                3. Entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  del
          presente codice, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali  adottano  le   necessarie   disposizioni   di
          adeguamento alla  prescrizione  di  cui  all'articolo  103,
          comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero  procede  in
          via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,
          della Costituzione. 
                3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo  146,
          comma  4,  secondo  periodo  sono  conclusi  dall'autorita'
          competente  alla  gestione  del  vincolo  paesaggistico   i
          procedimenti  relativi  alle  domande   di   autorizzazione
          paesaggistica in sanatoria presentate entro  il  30  aprile
          2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del
          presente  comma,  ovvero  definiti  con  determinazione  di
          improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto,
          senza   pronuncia   nel   merito    della    compatibilita'
          paesaggistica  dell'intervento.   In   tale   ultimo   caso
          l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte
          interessata, a riaprire il procedimento  ed  a  concluderlo
          con atto motivato nei termini di  legge.  Si  applicano  le
          sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5. 
                3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis  si  applicano
          anche alle domande di sanatoria presentate nei  termini  ai
          sensi dell'articolo 1,  commi  37  e  39,  della  legge  15
          dicembre 2004, n. 308, ferma  restando  la  quantificazione
          della sanzione pecuniaria ivi stabilita.  Il  parere  della
          soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge
          15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 
                3-quater.  Agli  accertamenti  della   compatibilita'
          paesaggistica effettuati, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, ai  sensi  dell'articolo  181,
          comma  1-quater,  si   applicano   le   sanzioni   di   cui
          all'articolo 167, comma 5.».