Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per: 
    a) T.U.L.P.S.: il Testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza
di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni; 
    b) Regolamento d'esecuzione: regolamento di esecuzione del  Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni; 
    c)  decreto  Ministro  dell'interno  269/2010:  il  decreto   del
Ministro dell'interno 1ยบ dicembre 2010, n. 269,  recante  "Disciplina
delle  caratteristiche  minime  del  progetto  organizzativo  e   dei
requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli
articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di  esecuzione  del  Testo
unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  nonche'  dei  requisiti
professionali e di capacita' tecnica richiesti per la  direzione  dei
medesimi istituti e per lo  svolgimento  di  incarichi  organizzativi
nell'ambito degli stessi istituti; 
    d) accreditamento: attestazione rilasciata da parte dell'Ente  di
Accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione  europea  ad
un organismo di valutazione della conformita'; 
    e)  Ente  di  Accreditamento  designato  da  uno   Stato   membro
dell'Unione europea: l'unico organismo che in  uno  Stato  membro  e'
autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento; 
    f) organismo di  valutazione  della  conformita':  organismo  che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui  tarature,
prove, certificazioni e ispezioni; 
    g) organismo di certificazione indipendente: organismo che svolge
attivita' di valutazione della conformita' degli istituti autorizzati
a  norma  dell'articolo  134  T.U.L.P.S.  e  dell'articolo  257   del
Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S.; 
    h) valutazione della conformita': la procedura atta a  dimostrare
se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, ad un processo,
ad un servizio, ad un sistema, ad una persona o ad un organismo siano
state rispettate; 
    i) audit: processo sistematico  di  valutazione,  indipendente  e
documentato, sorretto da criteri di obbiettivita' ed efficienza; 
    j) Comitato tecnico: il  Comitato  tecnico  di  cui  all'articolo
260-ter, comma 4, del Regolamento d'esecuzione del Testo unico  delle
leggi di pubblica sicurezza; 
    k)  ISO:  Organizzazione  Internazionale   per   la   Normazione.
Organismo che sviluppa gli standard a livello mondiale; 
    l) IEC: Commissione Elettrotecnica Internazionale. Organismo  che
sviluppa  gli  standard  a  livello  internazionale  in  materia   di
elettricita', elettronica e tecnologie correlate; 
    m) CEN: Comitato Europeo di Normazione.  Organismo  che  sviluppa
gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard ISO; 
    n) CENELEC: Comitato Europeo per  la  Normazione  elettrotecnica.
Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo  e/o  recepisce
gli standard IEC; 
    o) UNI: Ente Nazionale Italiano di  Unificazione.  Organismo  che
sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli  standard
CEN-ISO; 
    p) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano. Organismo che  sviluppa
gli  standard  a  livello  nazionale  e/o  recepisce   gli   standard
CENELC-IEC. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al regio decreto n. 773  del  1931,
          al regio decreto n. 635 del 1940 e al decreto  n.  269  del
          2010, si veda nelle note alle premesse.