Art. 2 
 
 
        Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato 
 
  1. La convenzione di negoziazione assistita da un  avvocato  e'  un
accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare  in  buona
fede e con lealta' per risolvere in via  amichevole  la  controversia
tramite l'assistenza di avvocati iscritti  all'albo  anche  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 
  2. La convenzione di negoziazione deve precisare: 
    a) il termine concordato dalle  parti  per  l'espletamento  della
procedura, in ogni caso non inferiore a un mese; 
    b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare  diritti
indisponibili. 
  3. La convenzione e' conclusa per un periodo di  tempo  determinato
dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a). 
  4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena  di  nullita',
in forma scritta. 
  5. La convenzione e' conclusa con l'assistenza di un avvocato. 
  6.  Gli  avvocati  certificano  l'autografia  delle  sottoscrizioni
apposte   alla   convenzione   sotto   la   propria   responsabilita'
professionale. 
  7. E' dovere  deontologico  degli  avvocati  informare  il  cliente
all'atto  del  conferimento  dell'incarico  della   possibilita'   di
ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.