Art. 2 Modifiche all'articolo 4 1. All'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, le parole: «quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla costituzione di una societa' a responsabilita' limitata», sono sostituite dalle parole: «10.000,00 euro».
Note all'art. 2: Si riporta il testo del comma 2, lett. a) dell'articolo 4 del citato decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal presente regolamento: «Art. 4. (Criteri per l'iscrizione nel registro). - 1. (Omissis). 2. Il responsabile verifica la professionalita' e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare: a) la capacita' finanziaria e organizzativa del richiedente, nonche' la compatibilita' dell'attivita' di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacita' finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a 10.000,00 euro ; ai fini della dimostrazione della capacita' organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attivita' di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c); (Omissis).».