Art. 2 
 
 
                      Modifiche all'articolo 4 
 
  1. All'articolo 4, comma 2, lettera a)  del  decreto  del  Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni  e
modificazioni, le parole: «quello la cui sottoscrizione e' necessaria
alla costituzione di una societa' a responsabilita'  limitata»,  sono
sostituite dalle parole: «10.000,00 euro». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo del comma 2, lett. a) dell'articolo
          4 del  citato  decreto  del  Ministro  della  giustizia  18
          ottobre  2010,  n.  180,  come  modificato   dal   presente
          regolamento: 
                «Art. 4. (Criteri per l'iscrizione nel  registro).  -
          1. (Omissis). 
              2.  Il  responsabile  verifica  la  professionalita'  e
          l'efficienza dei richiedenti e, in particolare: 
                a)  la  capacita'  finanziaria  e  organizzativa  del
          richiedente, nonche' la  compatibilita'  dell'attivita'  di
          mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai
          fini della dimostrazione della  capacita'  finanziaria,  il
          richiedente deve possedere  un  capitale  non  inferiore  a
          10.000,00  euro  ;  ai  fini  della   dimostrazione   della
          capacita' organizzativa, il richiedente deve  attestare  di
          poter svolgere l'attivita'  di  mediazione  in  almeno  due
          regioni italiane o in almeno due  province  della  medesima
          regione, anche attraverso gli accordi di  cui  all'articolo
          7, comma 2, lettera c); 
              (Omissis).».