Art. 2 
 
                Modificazioni in materia di rilascio 
                    delle comunicazioni antimafia 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 87, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1.  La   comunicazione   antimafia   e'   acquisita   mediante
consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei  soggetti
di cui all'articolo 97, comma 1,  debitamente  autorizzati,  salvo  i
casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis. 
  2. Nei casi di  cui  all'articolo  88,  commi  2,  3  e  3-bis,  la
comunicazione antimafia e' rilasciata: 
      a) dal prefetto della provincia in cui le persone  fisiche,  le
imprese, le associazioni o i  consorzi  risiedono  o  hanno  la  sede
legale ovvero dal prefetto della provincia in cui  e'  stabilita  una
sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato
per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile; 
      b) dal prefetto della provincia in cui i  soggetti  richiedenti
di cui all'articolo 83, commi 1 e  2,  hanno  sede  per  le  societa'
costituite   all'estero,   prive   di   una   sede   secondaria   con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.»; 
    b) all'articolo 88: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Nei casi previsti dai commi 2, 3  e  3-bis,  il  prefetto
rilascia la comunicazione antimafia entro trenta  giorni  dalla  data
della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.»; 
      2) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i  soggetti  di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche  in  assenza  della
comunicazione antimafia, previa acquisizione  dell'autocertificazione
di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i  finanziamenti,
le agevolazioni e le altre erogazioni di  cui  all'articolo  67  sono
corrisposti  sotto  condizione  risolutiva  e  i  soggetti   di   cui
all'articolo 83, commi  1  e  2,  revocano  le  autorizzazioni  e  le
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo  il  pagamento  del
valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese  sostenute
per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 
        4-ter. La revoca e il  recesso  di  cui  al  comma  4-bis  si
applicano anche quando la sussistenza delle cause  di  decadenza,  di
sospensione  o  di  divieto  di  cui  all'articolo  67  e'  accertata
successivamente alla  stipula  del  contratto,  alla  concessione  di
lavori o all'autorizzazione al subcontratto. 
        4-quater. Il versamento delle erogazioni di  cui all'articolo
67, comma 1, lettera g) puo' essere in ogni caso  sospeso  fino  alla
ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui  all'articolo  83,
commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria. 
        4-quinquies.  La  comunicazione  antimafia  interdittiva   e'
comunicata dal prefetto, entro  cinque  giorni  dalla  sua  adozione,
all'impresa,  societa'  o  associazione   interessata,   secondo   le
modalita'  previste  dall'articolo  79,  comma  5-bis,  del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»; 
    c) all'articolo 89,  comma  1,  dopo  le  parole:  «e'  richiesta
l'informazione antimafia» sono inserite le seguenti: «e salvo  quanto
previsto dall'articolo 88, comma 4-bis»; 
    d) dopo l'articolo 89, e' inserito il seguente: 
      «Art.  89-bis  (Accertamento  di  tentativi  di   infiltrazione
mafiosa in esito alla richiesta di  comunicazione  antimafia).  -  1.
Quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga
accertata la sussistenza di tentativi di  infiltrazione  mafiosa,  il
prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e  ne
da' comunicazione ai soggetti richiedenti  di  cui  all'articolo  83,
commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia. 
  2. L'informazione antimafia adottata ai sensi  del  comma  1  tiene
luogo della comunicazione antimafia richiesta.». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo degli articoli 87, 88, 89, 90 e  92
          del citato decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
          come modificati dal presente decreto: 
                «Art. 87. (Competenza al rilascio della comunicazione
          antimafia). - 1. La comunicazione  antimafia  e'  acquisita
          mediante consultazione della banca dati nazionale unica  da
          parte  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  97,  comma  1,
          debitamente autorizzati, salvo i casi di  cui  all'articolo
          88, commi 2, 3 e 3-bis. 
              2. Nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis,
          la comunicazione antimafia e' rilasciata: 
              a) dal prefetto  della  provincia  in  cui  le  persone
          fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono
          o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della  provincia
          in cui e' stabilita una sede secondaria con  rappresentanza
          stabile nel territorio dello Stato per le societa'  di  cui
          all'articolo 2508 del codice civile; 
              b) dal prefetto  della  provincia  in  cui  i  soggetti
          richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede
          per le societa' costituite all'estero, prive  di  una  sede
          secondaria con rappresentanza stabile nel territorio  dello
          Stato. 
              3. Ai fini del rilascio della  comunicazione  antimafia
          le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati
          nazionale unica di cui al successivo capo V.» 
              «Art. 88. (Termini per il rilascio della  comunicazione
          antimafia). - 1. Il rilascio della comunicazione  antimafia
          e'  immediatamente  conseguente  alla  consultazione  della
          banca dati quando non emerge, a  carico  dei  soggetti  ivi
          censiti,  la  sussistenza  di  cause   di   decadenza,   di
          sospensione o di divieto di cui  all'articolo  67  In  tali
          casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la
          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca
          dati nazionale unica. 
              2. Quando dalla consultazione della banca  dati  emerge
          la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione  o  di
          divieto di cui all'articolo 67,  il  prefetto  effettua  le
          necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi
          ostativi  emersi  dalla  consultazione  della  banca   dati
          nazionale unica alla  situazione  aggiornata  del  soggetto
          sottoposto agli accertamenti. 
              3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2
          diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione
          antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche
          medesime diano esito  negativo,  il  prefetto  rilascia  la
          comunicazione  antimafia  liberatoria  attestando  che   la
          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca
          dati nazionale unica. 
              3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando
          la  consultazione  della  banca  dati  nazionale  unica  e'
          eseguita per un soggetto che risulti non censito. 
              4. Nei casi  previsti  dai  commi  2,  3  e  3-bis,  il
          prefetto rilascia la comunicazione antimafia  entro  trenta
          giorni dalla data della consultazione di  cui  all'articolo
          87, comma 1.»; 
              4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti
          di cui all'articolo 83, commi 1 e  2,  procedono  anche  in
          assenza della comunicazione antimafia, previa  acquisizione
          dell'autocertificazione di cui  all'articolo  89.  In  tale
          caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni  e  le
          altre erogazioni di cui all'articolo  67  sono  corrisposti
          sotto  condizione  risolutiva   e   i   soggetti   di   cui
          all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni  e
          le concessioni o recedono dai  contratti,  fatto  salvo  il
          pagamento  del  valore  delle  opere  gia'  eseguite  e  il
          rimborso  delle  spese  sostenute  per   l'esecuzione   del
          rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 
              4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis  si
          applicano  anche  quando  la  sussistenza  delle  cause  di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all'articolo
          67 e' accertata successivamente alla stipula del contratto,
          alla  concessione  di  lavori   o   all'autorizzazione   al
          subcontratto. 
              4-quater. Il versamento delle erogazioni  di  cui  alla
          lettera g)  dell'articolo  67  puo'  essere  in  ogni  caso
          sospeso  fino  alla  ricezione  da   parte   dei   soggetti
          richiedenti di cui all'articolo 83,  commi  1  e  2,  della
          comunicazione antimafia liberatoria. 
              4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva e'
          comunicata dal prefetto,  entro  cinque  giorni  dalla  sua
          adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,
          secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  79,  comma
          5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.» 
              «Art. 89. (Autocertificazione). - 1. Fuori dei casi  in
          cui e' richiesta l'informazione antimafia  e  salvo  quanto
          previsto dall'articolo  88,  comma  4-bis,  i  contratti  e
          subcontratti  relativi  a  lavori,  servizi   o   forniture
          dichiarati  urgenti   ed   i   provvedimenti   di   rinnovo
          conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono  stipulati,
          autorizzati o  adottati  previa  acquisizione  di  apposita
          dichiarazione con la quale l'interessato  attesti  che  nei
          propri confronti non sussistono le  cause  di  divieto,  di
          decadenza o di  sospensione  di  cui  all'articolo  67.  La
          dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita'  di
          cui  all'articolo  38  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              2. La predetta dichiarazione e'  resa  dall'interessato
          anche quando gli atti  e  i  provvedimenti  della  pubblica
          amministrazione riguardano: 
              a)   attivita'    private,    sottoposte    a    regime
          autorizzatorio,   che   possono   essere   intraprese    su
          segnalazione certificata di inizio attivita' da  parte  del
          privato alla pubblica amministrazione competente; 
              b) attivita' private  sottoposte  alla  disciplina  del
          silenzio-assenso,  indicate  nella  tabella  C  annessa  al
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  aprile   1992,   n.   300,   e   successive
          modificazioni.».