Art. 2 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto detta le regole  tecniche  per  i  documenti
informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2
e 3, dall'art. 23, e dall'art. 23-bis, commi 1 e  2,  e  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione
digitale», di seguito Codice. 
  2. Il presente decreto detta le regole tecniche previste  dall'art.
23-ter, commi 3 e 5, dall'art. 40, comma  1  e  dall'art.  41,  comma
2-bis del Codice in materia di documenti amministrativi informatici e
fascicolo informatico. 
  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Codice,  le  presenti  regole
tecniche si applicano nel  rispetto  della  disciplina  rilevante  in
materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di
cui all'art. 2, commi 2 e 3, del Codice, nonche' agli altri  soggetti
a cui e' eventualmente affidata la gestione o  la  conservazione  dei
documenti informatici.