Art. 2 Capo del Dipartimento 1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento per le politche di coesione. 2. Il Capo del Dipartimento coordina l'attivita' dell'ufficio di livello dirigenziale generale. 3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento e' posta una Segreteria dipartimentale. La Segreteria dipartimentale, struttura di livello non dirigenziale, cura il raccordo tra il Capo del Dipartimento e l'Ufficio e provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento. Cura le procedure amministrativo-contabili relative alle spese di funzionamento, nonche' le attivita' e gli adempimenti connessi alla disciplina del decreto legislativo n. 81 del 2008. Cura gli adempimenti relativi alle missioni in Italia e all'estero; cura i rapporti con le organizzazioni sindacali. Raccoglie i dati, ai fini del controllo di gestione e cura i rapporti amministrativi con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (NUVAP) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2014.