Art. 2 
 
 
                        Capo del Dipartimento 
 
  1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli  articoli  18,
21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione  ed
il funzionamento del Dipartimento per le politche di coesione. 
  2. Il Capo del Dipartimento coordina  l'attivita'  dell'ufficio  di
livello dirigenziale generale. 
  3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento e'  posta  una
Segreteria dipartimentale. La Segreteria dipartimentale, struttura di
livello  non  dirigenziale,  cura  il  raccordo  tra  il   Capo   del
Dipartimento e l'Ufficio e provvede agli  adempimenti  relativi  alla
gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento. Cura  le
procedure   amministrativo-contabili   relative   alle    spese    di
funzionamento, nonche' le attivita' e gli adempimenti  connessi  alla
disciplina  del  decreto  legislativo  n.  81  del  2008.  Cura   gli
adempimenti relativi alle missioni in Italia  e  all'estero;  cura  i
rapporti con le organizzazioni sindacali. Raccoglie i dati,  ai  fini
del controllo di gestione e cura  i  rapporti  amministrativi  con  i
Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  4. Alle dirette dipendenze  del  Capo  del  Dipartimento  opera  il
Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (NUVAP) di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  19  novembre
2014.