Art. 2 
 
  1. La garanzia dello Stato sulle esposizioni di cui all'art. 1,  e'
remunerata  da  CDP  mediante  il  pagamento  di   un   corrispettivo
quantificato sulla base di parametri di  mercato,  in  linea  con  le
condizioni economiche applicate da  CDP  sulla  quota  non  garantita
dallo Stato dell'operazione finanziaria di provvista o di garanzia. 
  2. CDP,  sulla  base  di  propri  sistemi  interni,  metodologie  e
procedure,  anche  avvalendosi  di  soggetti   terzi,   effettua   la
valutazione del merito di credito di ciascuna  esposizione  garantita
dallo Stato ai  sensi  dell'art.  1,  monitorandone  l'andamento  per
l'intera durata dell'operazione. 
  3. La convenzione di cui all'art. 4 definisce  le  modalita'  e  la
periodicita' con cui CDP comunica al Ministero dell'economia e  delle
finanze,  anche  con  modalita'   informatiche,   gli   esiti   delle
valutazioni di cui al comma 2, nonche' gli altri dati necessari  alla
quantificazione del corrispettivo di cui al comma  1  e  all'efficace
monitoraggio delle esposizioni garantite dallo Stato. Nella  medesima
convenzione, sono definite le modalita' di calcolo  e  di  versamento
della remunerazione di cui al comma 1, tenuto anche conto  dei  costi
di gestione sostenuti da CDP.