Art. 2 1. La garanzia dello Stato sulle esposizioni di cui all'art. 1, e' remunerata da CDP mediante il pagamento di un corrispettivo quantificato sulla base di parametri di mercato, in linea con le condizioni economiche applicate da CDP sulla quota non garantita dallo Stato dell'operazione finanziaria di provvista o di garanzia. 2. CDP, sulla base di propri sistemi interni, metodologie e procedure, anche avvalendosi di soggetti terzi, effettua la valutazione del merito di credito di ciascuna esposizione garantita dallo Stato ai sensi dell'art. 1, monitorandone l'andamento per l'intera durata dell'operazione. 3. La convenzione di cui all'art. 4 definisce le modalita' e la periodicita' con cui CDP comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalita' informatiche, gli esiti delle valutazioni di cui al comma 2, nonche' gli altri dati necessari alla quantificazione del corrispettivo di cui al comma 1 e all'efficace monitoraggio delle esposizioni garantite dallo Stato. Nella medesima convenzione, sono definite le modalita' di calcolo e di versamento della remunerazione di cui al comma 1, tenuto anche conto dei costi di gestione sostenuti da CDP.