Art. 2 Funzioni della cabina di regia di carattere generale 1. La cabina di regia di cui al presente decreto ha la funzione di: a) promuovere l'attuazione coordinata del piano di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2014, ed i relativi aggiornamenti; b) contribuire, secondo le modalita' all'art. 3, alla definizione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale di cui all'art. 5, ai fini dell'approvazione da parte delle amministrazioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2014, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 5, comma 5, dello stesso decreto legislativo; c) assicurare il coordinamento delle misure per l'efficienza energetica attivate attraverso il Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 102/2014 e il Fondo di cui all'art. 1, comma 1110, della legge n. 296/2006; d) coordinare interventi di formazione, di supporto alla predisposizione dei progetti e di pubblicita' dei risultati; e) favorire sinergie con le regioni per favorire lo sviluppo omogeneo dell'efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale; f) sostenere occasioni di dialogo con gli operatori del settore e con le istituzioni bancarie e finanziarie al fine di stimolare il mercato dei servizi energetici; g) formulare proposte ai Ministri responsabili per migliorare l'efficacia delle misure per la promozione dell'efficienza energetica; h) riferire, almeno due volte l'anno, sulle politiche per l'efficienza energetica al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con ipotesi di ulteriore promozione e sviluppo coordinato delle politiche di settore.