Art. 2 
 
 
        Funzioni della cabina di regia di carattere generale 
 
  1. La cabina di regia di cui al presente decreto ha la funzione di: 
    a) promuovere l'attuazione coordinata del piano di interventi  di
medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica
degli  immobili,  di  cui  all'art.  4  del  decreto  legislativo  n.
102/2014, ed i relativi aggiornamenti; 
    b) contribuire, secondo le modalita' all'art. 3, alla definizione
del programma per la riqualificazione energetica degli edifici  della
pubblica  amministrazione  centrale  di  cui  all'art.  5,  ai   fini
dell'approvazione da parte delle amministrazioni di cui  all'art.  5,
comma 2, del decreto legislativo  n.  102/2014,  nel  rispetto  delle
disposizioni del decreto ministeriale di cui  all'art.  5,  comma  5,
dello stesso decreto legislativo; 
    c) assicurare il  coordinamento  delle  misure  per  l'efficienza
energetica attivate attraverso il Fondo  nazionale  per  l'efficienza
energetica di cui all'art. 15 del decreto legislativo n.  102/2014  e
il Fondo di cui all'art. 1, comma 1110, della legge n. 296/2006; 
    d)  coordinare  interventi  di  formazione,  di   supporto   alla
predisposizione dei progetti e di pubblicita' dei risultati; 
    e) favorire sinergie con le  regioni  per  favorire  lo  sviluppo
omogeneo  dell'efficienza  energetica  degli  edifici  su  tutto   il
territorio nazionale; 
    f) sostenere occasioni di dialogo con gli operatori del settore e
con le istituzioni bancarie e finanziarie al  fine  di  stimolare  il
mercato dei servizi energetici; 
    g) formulare proposte ai  Ministri  responsabili  per  migliorare
l'efficacia  delle   misure   per   la   promozione   dell'efficienza
energetica; 
    h)  riferire,  almeno  due  volte  l'anno,  sulle  politiche  per
l'efficienza energetica al Ministro dello  sviluppo  economico  e  al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con  ipotesi  di
ulteriore  promozione  e  sviluppo  coordinato  delle  politiche   di
settore.