Art. 2 
 
 
                Fondo perequativo di cui al comma 9, 
          dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 
 
  1. Nelle more del riordino del sistema delle camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, a decorrere dall'anno 2015,  la
quota del diritto annuale riscosso, da riservare al fondo perequativo
di cui all'art. 18, comma 9, della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,
nonche'  le  modalita'  di  destinazione  e  ripartizione  del  fondo
perequativo  stesso  sono  determinate  applicando  le   disposizioni
dell'art. 7 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, di  cui  in
premessa, con l'aggiornamento  dinamico  di  tutti  i  riferimenti  e
termini temporali indicati e con la riduzione delle aliquote prevista
al comma  2  del  presente  articolo.  Le  risorse  finalizzate  alla
realizzazione di progetti ed iniziative  di  sistema  sono  destinate
prioritariamente  ai  conguagli   degli   interventi   destinati   al
rafforzamento dei Confidi ai sensi dell'art. 3, comma 5,  nonche'  ad
interventi di sostegno alle iniziative di  accorpamento  e  riduzione
della spesa da parte delle  Camere  con  minore  numero  di  imprese,
specificati in apposito accordo di programma fra il  Ministero  dello
sviluppo economico e l'Unioncamere. 
  2. Le aliquote di cui al comma 1 da utilizzare per  determinare  le
quote da versare al fondo perequativo si applicano con  le  riduzioni
corrispondenti alla differenza percentuale degli importi del  diritto
annuale previsti  nell'anno  in  corso  rispetto  a  quelli  previsti
nell'anno precedente in applicazione del comma  1  dell'art.  28  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  con  modificazioni
nella legge 11 agosto 2014, n. 114.