Art. 2 Fondo perequativo di cui al comma 9, dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a decorrere dall'anno 2015, la quota del diritto annuale riscosso, da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche' le modalita' di destinazione e ripartizione del fondo perequativo stesso sono determinate applicando le disposizioni dell'art. 7 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, di cui in premessa, con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con la riduzione delle aliquote prevista al comma 2 del presente articolo. Le risorse finalizzate alla realizzazione di progetti ed iniziative di sistema sono destinate prioritariamente ai conguagli degli interventi destinati al rafforzamento dei Confidi ai sensi dell'art. 3, comma 5, nonche' ad interventi di sostegno alle iniziative di accorpamento e riduzione della spesa da parte delle Camere con minore numero di imprese, specificati in apposito accordo di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere. 2. Le aliquote di cui al comma 1 da utilizzare per determinare le quote da versare al fondo perequativo si applicano con le riduzioni corrispondenti alla differenza percentuale degli importi del diritto annuale previsti nell'anno in corso rispetto a quelli previsti nell'anno precedente in applicazione del comma 1 dell'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.