Art. 2 Criteri di valutazione delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e organolettiche delle acque minerali naturali 1. Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi chimiche, chimico-fisiche e organolettiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente (ovvero alle singole sorgenti se l'acqua proviene da piu' sorgenti, in tale caso, anche alla miscelazione delle singole sorgenti) e dai relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorita' sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi. 2. Le analisi di cui al comma 1 sono effettuate dai laboratori pubblici di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, recante disposizioni concernenti le analisi delle acque minerali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 1939, n. 276. 3. Dai certificati di analisi devono risultare le caratteristiche organolettiche nonche' la determinazione dei seguenti parametri dell'acqua minerale: 1. Temperatura alla sorgente 2. Concentrazione degli ioni idrogeno (pH) alla temperatura dell'acqua alla sorgente 3. Conducibilita' elettrica specifica a 20°C 4. Residuo fisso a 180°C 5. Ossidabilita' 6. Anidride carbonica libera alla sorgente 7. Silice 8. Bicarbonati 9. Cloruri 10. Solfati 11. Sodio 12. Potassio 13. Calcio 14. Magnesio 15. Ferro disciolto 16. Ione ammonio 17. Fosforo totale 18. Grado solfidrimetrico espresso come H2S 19. Stronzio 20. Litio 21. Alluminio 22. Bromuri 23. Ioduri 4. Dalle analisi chimiche deve inoltre risultare la determinazione dei seguenti parametri, il cui limite massimo ammissibile e' di fianco indicato; tali parametri si riferiscono a sostanze di origine naturale e non devono derivare da un'eventuale contaminazione della fonte: ===================================================================== | N. | Parametro |Limite massimo ammissibile (*) | +===============+===================+===============================+ | 1 |Antimonio |0,0050 mg/L | +---------------+-------------------+-------------------------------+ | | |0,010 mg/L Calcolato come As | | 2 |Arsenico |totale | +---------------+-------------------+-------------------------------+ | 3 |Bario |1,0 mg/L | +---------------+-------------------+-------------------------------+ | 4 |Boro |5,0 mg/L | +---------------+-------------------+-------------------------------+ | 5 |Cadmio |0,0030 mg/L | +---------------+-------------------+-------------------------------+ | 6 |Cromo |0,050 mg/L | +---------------+-------------------+-------------------------------+ | 7 |Rame |1,0 mg/L | +---------------+-------------------+-------------------------------+ | mg/L 8 |Cianuro |0,010 mg/L | +---------------+-------------------+-------------------------------+ | | |5,0 mg/L (1,5 mg/L per acque | | 9 |Fluoruri |destinate all'infanzia) | +---------------+-------------------+-------------------------------+ |10 |Piombo |0,010 mg/L | +---------------+-------------------+-------------------------------+ |11 |Maganese |0,50 mg/L | +---------------+-------------------+-------------------------------+ |12 |Mercurio |0,0010 mg/L | +---------------+-------------------+-------------------------------+ |13 |Nichel |0,020 mg/L | +---------------+-------------------+-------------------------------+ | | |45 mg/L (10 mg/L per | |14 |Nitrati |acque destinate all'infanzia) | +---------------+-------------------+-------------------------------+ |15 |Nitriti |0,020 mg/L | +---------------+-------------------+-------------------------------+ |16 |Selenio |0,010 mg/L | +---------------+-------------------+-------------------------------+ (*) Le caratteristiche di prestazione delle metodiche analitiche per la determinazione dei parametri di cui al comma 4 sono riportate nell'allegato I. 5. Limitatamente ai parametri di cui all'art. 2, comma 4, le acque minerali naturali, provenienti da piu' sorgenti, devono essere conformi ai limiti di concentrazione massima ammissibile sopra indicati, al momento del confezionamento. 6. Nelle acque minerali naturali non devono essere presenti le seguenti sostanze o composti derivanti dall'attivita' antropica; il mancato riscontro di tali sostanze, utilizzando metodi analitici con i livelli minimi di rendimento riportati nell'allegato II, costituisce garanzia di qualita' per l'acqua minerale: 1. Agenti tensioattivi 2. Oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati 3. Benzene 4. Idrocarburi policiclici aromatici 5. Antiparassitari 6. Policlorobifenili 7. Composti organoalogenati (che non rientrano nelle voci 5 e 6) 7. Le sostanze di cui al comma 6 non devono risultare rilevabili con metodi che abbiano i limiti minimi di rendimento analitico riportati nel citato allegato II. Tali limiti di rendimento devono corrispondere a segnali strumentali rivelabili (cioe' a livelli di fiducia del 95% in rapporto a un dosaggio in bianco). I metodi da utilizzarsi devono essere quelli che si avvalgono delle piu' moderne tecniche analitiche e che sono indicati da organismi internazionali o comunitari o nazionali. I livelli minimi di rendimento riportati saranno riesaminati alla luce di nuove metodologie analitiche.