Art. 2 
 
 
Sanzione per la  mancata  immissione  in  consumo  dei  biocarburanti
                              avanzati 
 
  1. Per i  biocarburanti  avanzati  immessi  in  consumo  a  partire
dall'anno 2018 puo' essere ridotta l'entita' della  sanzione  di  cui
all'articolo 1, comma 2, per il mancato adempimento  degli  specifici
obblighi di immissione,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui
all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28., qualora  allo  stesso  Ministero  risulti  una  insufficiente
disponibilita' sul mercato di tali  biocarburanti  avanzati  e  venga
emanato il decreto previsto  all'articolo  3,  comma  4  del  decreto
ministeriale 10 ottobre 2014. 
  2. La valutazione della insufficiente disponibilita' sul mercato di
biocarburanti avanzati e' effettuata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico qualora l'offerta  non  superi  almeno  del  20%  l'obbligo
nell'anno, previsto dallo stesso Ministero. 
  3. Al fine dell'acquisizione degli elementi  informativi  necessari
alla valutazione delle condizioni di cui al comma 2, i produttori  di
biocarburanti avanzati,  nazionali,  comunitari  ovvero  operanti  in
Paesi non appartenenti all'Unione europea, interessati all'offerta di
biocarburanti avanzati per il soddisfacimento dell'obbligo nazionale,
possono comunicare al Ministero dello sviluppo  economico,  Direzione
generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture
energetiche, annualmente ed entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  a
partire dal 2017, la capacita' produttiva teorica e le previsioni  di
produzione effettiva per l'anno in corso e le previsioni  per  l'anno
successivo, riportando anche un intervallo di prezzo di  offerta  dei
biocarburanti avanzati. 
  4. La piattaforma del mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi
liquidi  per  autotrazione  di  cui  all'articolo  22,  del   decreto
legislativo 31 dicembre 2012,  n.  249,  e'  conseguentemente  estesa
anche allo scambio di biocarburanti e biocarburanti avanzati.