Art. 2 Sanzione per la mancata immissione in consumo dei biocarburanti avanzati 1. Per i biocarburanti avanzati immessi in consumo a partire dall'anno 2018 puo' essere ridotta l'entita' della sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, per il mancato adempimento degli specifici obblighi di immissione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28., qualora allo stesso Ministero risulti una insufficiente disponibilita' sul mercato di tali biocarburanti avanzati e venga emanato il decreto previsto all'articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 10 ottobre 2014. 2. La valutazione della insufficiente disponibilita' sul mercato di biocarburanti avanzati e' effettuata dal Ministero dello sviluppo economico qualora l'offerta non superi almeno del 20% l'obbligo nell'anno, previsto dallo stesso Ministero. 3. Al fine dell'acquisizione degli elementi informativi necessari alla valutazione delle condizioni di cui al comma 2, i produttori di biocarburanti avanzati, nazionali, comunitari ovvero operanti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, interessati all'offerta di biocarburanti avanzati per il soddisfacimento dell'obbligo nazionale, possono comunicare al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, annualmente ed entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2017, la capacita' produttiva teorica e le previsioni di produzione effettiva per l'anno in corso e le previsioni per l'anno successivo, riportando anche un intervallo di prezzo di offerta dei biocarburanti avanzati. 4. La piattaforma del mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione di cui all'articolo 22, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e' conseguentemente estesa anche allo scambio di biocarburanti e biocarburanti avanzati.