Art. 2 
 
 
        Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I 
 
  1. Le strutture sanitarie che  erogano  prestazioni  in  regime  di
ricovero  ospedaliero  ovvero  in   regime   residenziale   a   ciclo
continuativo ovvero diurno, con oltre i  25  posti  letto,  esistenti
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro  dell'interno
18 settembre 2002, che  non  abbiano  completato  l'adeguamento  alle
disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi  stabiliti  dalla
vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere  adeguate
ai requisiti di sicurezza antincendio  previsti  al  titolo  III  del
decreto del Ministro  dell'interno  18  settembre  2002,  cosi'  come
modificato dall'allegato I  al  presente  decreto,  entro  i  termini
temporali e con le modalita' di seguito indicate: 
  a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui  al
presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono  al
Comando provinciale dei vigili del fuoco competente  per  territorio,
di seguito denominato Comando, la valutazione del  progetto,  di  cui
all'art. 3 del medesimo decreto,  relativo  al  completo  adeguamento
dell'attivita'. 
  b) Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i
privati responsabili delle  strutture,  di  cui  al  presente  comma,
presentano  al  Comando  la  segnalazione   certificata   di   inizio
attivita', di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di seguito denominata segnalazione
certificata,  attestante  il  rispetto  dei  requisiti  di  sicurezza
antincendio previsti ai seguenti punti: punto 17.1, comma 2,  esclusa
lettera e); punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1,  comma
1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto
20; punto 21 e punto 22. La segnalazione certificata deve  attestare,
inoltre, la predisposizione e l'adozione di un  apposito  sistema  di
gestione della  sicurezza  finalizzato  all'adeguamento  antincendio,
conforme a quanto stabilito dal titolo V  del  decreto  del  Ministro
dell'interno  18  settembre  2002  introdotto  dall'Allegato  III  al
presente decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti,  delle
limitazioni  e  delle  condizioni  di  esercizio,  ordinarie  ed   in
emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure  di
prevenzione. Per la predisposizione del  sistema  di  gestione  della
sicurezza e per la relativa attuazione, deve essere  individuato  dal
titolare  dell'attivita'  un  responsabile  tecnico  della  sicurezza
antincendio, che potra' coincidere con altre figure tecniche presenti
all'interno   dell'attivita',   in   possesso   di    attestato    di
partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione
ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011  e  deve
essere previsto un numero congruo di  addetti  antincendio,  valutato
con il  metodo  riportato  al  titolo  V  del  decreto  del  Ministro
dell'interno  18  settembre  2002  introdotto  dall'Allegato  III  al
presente decreto. 
  c) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a), gli enti  e
i privati responsabili delle  strutture  di  cui  al  presente  comma
presentano al Comando  la  segnalazione  certificata,  attestante  il
rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai  seguenti
punti: punto 13.3; punto 14; punto 15.2, comma 1, lettere f), g), h);
punto 15.4; punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e);  punto  17.2.1;
punto 17.2.2; punto 17.2.3; punto  17.2.5;  punto  17.3.1,  comma  1;
punto 17.3.2; punto 18.5. La segnalazione certificata deve attestare,
inoltre, la predisposizione e  l'adozione  del  sistema  di  gestione
della sicurezza di cui alla lettera  b)  finalizzato  all'adeguamento
antincendio, che  deve  prevedere  l'attuazione  dei  divieti,  delle
limitazioni  e  delle  condizioni  di  esercizio,  ordinarie  ed   in
emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure  di
prevenzione; a tal fine deve essere previsto  un  numero  congruo  di
addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del
decreto  del  Ministro  dell'interno  18  settembre  2002  introdotto
dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce  delle
ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase. 
  d) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a), gli enti  e
i privati responsabili delle  strutture  di  cui  al  presente  comma
presentano al Comando  la  segnalazione  certificata,  attestante  il
rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai  seguenti
punti: punto 15.5.1, commi 1, 3, 7; punto 15.5.2; punto  15.6;  punto
17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1; punto 17.5 esclusi i commi
1  e  7,  punto  18.1;  punto  18.3;  punto  18.4;  punto  19.3.   La
segnalazione certificata di inizio attivita' deve attestare, inoltre,
la  predisposizione  e  l'adozione  del  sistema  di  gestione  della
sicurezza  di  cui  alla  lettera  b)   finalizzato   all'adeguamento
antincendio, che  deve  prevedere  l'attuazione  dei  divieti,  delle
limitazioni  e  delle  condizioni  di  esercizio,  ordinarie  ed   in
emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure  di
prevenzione; a tal fine deve essere previsto  un  numero  congruo  di
addetti antincendio valutato con il metodo riportato al titolo V  del
decreto  del  Ministro  dell'interno  18  settembre  2002  introdotto
dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce  delle
ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase. 
  e) Entro nove anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti  e
i privati responsabili delle  strutture  di  cui  al  presente  comma
presentano al Comando  la  segnalazione  certificata,  attestante  il
rispetto dei rimanenti punti del titolo III del decreto del  Ministro
dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'Allegato  I
al presente decreto. 
  2. In alternativa  a  quanto  previsto  al  comma  1,  puo'  essere
realizzato l'adeguamento delle medesime strutture per lotti,  secondo
i termini temporali e con le modalita'  di  seguito  indicate,  fatti
salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di
sicurezza: 
  a. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto,  gli  enti  e  i  privati   responsabili   delle   strutture
individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 1 agosto 2011, n.  151,  richiedono  al  Comando  la
valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo  decreto,  il
quale deve riportare la descrizione  di  tutti  i  singoli  lotti  di
realizzazione dell'adeguamento, esplicitandone, per ciascuno di essi,
la  relativa  indipendenza  rispetto  al  resto  della  struttura  da
adeguare, l'autonomia di funzionamento in termini di  vie  di  esodo,
presidi  ed  impianti  antincendio  e  idonee  compartimentazioni   e
descrivendo, per ogni lotto di realizzazione, la relativa  ubicazione
nonche' la gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto  altro
afferente alla sicurezza antincendio. 
  b. Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i
privati  responsabili  delle  strutture  presentano  al  Comando   la
segnalazione certificata, attestante il rispetto, per  la  struttura,
dei requisiti e delle misure di  sicurezza  antincendio  previsti  al
comma 1, lettera b). 
  c. Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i
privati  responsabili  delle  strutture  presentano  al  Comando   la
segnalazione certificata, attestante  il  completo  adeguamento  alle
prescrizioni  tecniche  del  titolo  III  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'allegato  I
al presente decreto, di lotti di  attivita'  aventi  superficie  pari
almeno al 30% della superficie totale in pianta della  struttura.  La
segnalazione certificata, deve attestare, inoltre, la predisposizione
e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui al  comma
1, lettera  b)  finalizzato  all'adeguamento  antincendio,  che  deve
prevedere  l'attuazione  dei  divieti,  delle  limitazioni  e   delle
condizioni di esercizio, ordinarie ed in  emergenza,  che  in  questa
fase concorrono alle misure di prevenzione; a tal  fine  deve  essere
previsto un numero congruo di addetti antincendio,  valutato  con  il
metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18
settembre 2002 introdotto  dall'Allegato  III  al  presente  decreto,
riconsiderato alla luce dei lotti adeguati in questa fase. 
  d. Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i
privati  responsabili  delle  strutture  presentano  al  Comando   la
segnalazione certificata, attestante  il  completo  adeguamento  alle
prescrizioni  tecniche  del  titolo  III  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'Allegato  I
al presente decreto, di lotti di  attivita'  aventi  superficie  pari
almeno al 70% della superficie totale in pianta della  struttura.  La
segnalazione certificata di inizio attivita' deve attestare, inoltre,
la  predisposizione  e  l'adozione  del  sistema  di  gestione  della
sicurezza di cui al comma 1, lettera b)  finalizzato  all'adeguamento
antincendio, che  deve  prevedere  l'attuazione  dei  divieti,  delle
limitazioni  e  delle  condizioni  di  esercizio,  ordinarie  ed   in
emergenza, che per questa specifica fase, concorrono alle  misure  di
prevenzione; a tal fine deve essere previsto  un  numero  congruo  di
addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del
decreto  del  Ministro  dell'interno  18  settembre  2002  introdotto
dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato  alla  luce  dei
lotti adeguati in questa fase. 
  e.  Entro  nove  anni  dal  termine  previsto  alla  lettera  a)  i
responsabili delle strutture presentano al  Comando  la  segnalazione
certificata attestante  il  completo  adeguamento  alle  prescrizioni
tecniche del titolo III del  decreto  del  Ministro  dell'interno  18
settembre 2002 cosi' come  modificato  dall'Allegato  I  al  presente
decreto, di lotti di attivita' aventi superficie pari al  100%  della
superficie in pianta della struttura.