Art. 2 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto: a) i commi 13 e 14  dell'articolo  5  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116 sono abrogati; b) il  comma  25  dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' abrogato e  l'ultimo  periodo
del comma  4-octies  dell'articolo  11  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446 e' soppresso. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, (( ad eccezione del  comma
1-bis, valutati in 225,8 milioni di euro per  l'anno  2015  e  in  96
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 )), si provvede: 
  a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a  31,9  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente  utilizzo
delle risorse derivanti dal comma 1; 
  b) quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni  di
euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2017, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a  11,2  milioni  di
euro per l'anno 2016 e a 6 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  (( c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1  milione
di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2015-2017,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero; 
  c-ter) quanto a 4 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015,
mediante riduzione dello stanziamento del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2  milioni
di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della  salute  per  1
milione di  euro  e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della
giustizia per 1 milione di euro; )) 
  d) quanto a 45  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante  il
versamento all'entrata delle risorse disponibili sul  fondo  iscritto
nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49,  comma  2,  lettera
d),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  (( 2-bis. Agli oneri derivanti dal  comma  1-bis  dell'articolo  1,
pari a 15,5 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2015,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. )) 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  dei  commi  13  e  14  dell'art.  5   del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91  (Disposizioni  urgenti
          per  il  settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
          l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e
          universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,  il
          contenimento dei costi gravanti sulle  tariffe  elettriche,
          nonche'  per  la  definizione  immediata   di   adempimenti
          derivanti dalla normativa europea), abrogati dalla presente
          legge, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  24  giugno
          2014, n. 144. 
              - Il testo del comma 25  dell'art.  1  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita'  2015),  abrogato  dalla  presente   legge,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2014,  n.
          300, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo del comma 4-octies  dell'art.  11
          del  decreto  legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446,
          (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'IRPEF   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali), come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
          valore della produzione netta). - 1.-4-septies. (Omissis). 
              4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal  presente
          articolo e in deroga  a  quanto  stabilito  negli  articoli
          precedenti, per i soggetti che determinano il valore  della
          produzione netta ai sensi degli  articoli  da  5  a  9,  e'
          ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo
          per  il  personale  dipendente  con   contratto   a   tempo
          indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi  dei  commi
          1, lettera a),  1-bis,  4-bis.1  e  4-quater  del  presente
          articolo.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art.  10
          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1.-4. (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  49
          del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66: 
              «Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui).  -  1.
          (Omissis). 
              2. In esito alla rilevazione di cui  al  comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
              a) per i residui passivi  iscritti  in  bilancio,  alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
              b) per i residui passivi  perenti,  alla  cancellazione
          delle relative partite dalle scritture contabili del  Conto
          del  patrimonio  generale  dello  Stato;  a  tal  fine,  le
          Amministrazioni interessate individuano i residui non  piu'
          esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  effettuare
          improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
          previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su  base
          pluriennale nella medesima proporzione  nei  fondi  di  cui
          alla precedente lettera a); 
              c)  per  i  residui  passivi  perenti,  connessi   alla
          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,
          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla
          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la
          tesoreria statale; 
              d) per i residui passivi relativi a  trasferimenti  e/o
          compartecipazioni statutarie alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli altri enti territoriali  le  operazioni  di
          cui al presente articolo vengono operate  con  il  concorso
          degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
          gli  anni   2015-2017,   le   somme   corrispondenti   alla
          cancellazione dei suddetti importi sono  iscritte  su  base
          pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
          in relazione ai residui eliminati.».