Art. 2 
 
 
(( Norme sul trasferimento  dei  servizi  di  pagamento  connessi  al
                   rapporto di conto di pagamento 
 
  1. Il presente articolo reca la  disciplina  sulla  trasferibilita'
dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento  detenuto  da
un consumatore presso un prestatore di servizi di pagamento verso  un
altro prestatore di servizi di pagamento secondo quanto  previsto  al
capo III della direttiva 2014/92/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 luglio 2014. 
  2. Ai fini del presente articolo, per «servizio  di  trasferimento»
si intende il trasferimento, su  richiesta  del  consumatore,  da  un
prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su
tutti o su alcuni ordini permanenti  di  bonifico,  addebiti  diretti
ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti  eseguiti  sul  conto  di
pagamento, o il trasferimento dell'eventuale  saldo  positivo  da  un
conto  di  pagamento  di  origine  a  un  conto   di   pagamento   di
destinazione, o entrambi, con  o  senza  la  chiusura  del  conto  di
pagamento di origine. 
  3. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il  servizio  di
trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a
tutti i consumatori che intendono aprire o che sono  titolari  di  un
conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento. 
  4. Il servizio  di  trasferimento  e'  avviato  dal  prestatore  di
servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore.  A  tale
fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi  di  pagamento
ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di
trasferimento. 
  5. Il prestatore  di  servizi  di  pagamento  ricevente  esegue  il
servizio  di  trasferimento  entro  il  termine  di   dodici   giorni
lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del  consumatore.  Nel
caso in cui il conto abbia due o piu' titolari,  l'autorizzazione  e'
fornita da ciascuno di essi. 
  6. Attraverso l'autorizzazione il consumatore: 
    a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento  trasferente  e
al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico
a  eseguire  ciascuna  delle  operazioni  relative  al  servizio   di
trasferimento, per quanto di rispettiva competenza; 
    b) identifica specificamente i bonifici  ricorrenti  in  entrata,
gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi  ad  addebiti
diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti; 
    c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti  di
bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a
valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data  e'  fissata
ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere  dal  giorno  in  cui  il
prestatore di servizi  di  pagamento  ricevente  riceve  i  documenti
trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente. 
  7. Ai fini  del  presente  articolo  si  applicano  le  definizioni
previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
11. 
  8. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente e'  responsabile
dell'avvio  e  della  gestione  della   procedura   per   conto   del
consumatore. Il consumatore puo' chiedere al prestatore di servizi di
pagamento ricevente di effettuare il  trasferimento  di  tutti  o  di
alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di
addebito diretto. Il prestatore di servizi di  pagamento  trasferente
fornisce al prestatore di servizi di  pagamento  ricevente  tutte  le
informazioni necessarie per  riattivare  i  pagamenti  sul  conto  di
pagamento    di    destinazione.    Con    riguardo    alla     forma
dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 
  9. Per l'inosservanza di quanto stabilito  ai  sensi  del  presente
articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo  144,  comma
3-bis, del testo unico di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni. Si applica il  titolo  VIII
del medesimo testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  385  del
1993. 
  10. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il
prestatore di servizi di pagamento trasferente  e  il  prestatore  di
servizi  di   pagamento   ricevente   consentono   gratuitamente   al
consumatore l'accesso alle informazioni che lo  riguardano  rilevanti
per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini
permanenti e agli addebiti  diretti  in  essere  presso  il  medesimo
prestatore di servizi di pagamento. 
  11. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente  fornisce  le
informazioni  richieste  dal  prestatore  di  servizi  di   pagamento
ricevente e relative all'elenco degli  ordini  permanenti  in  essere
relativi a bonifici e le informazioni  disponibili  sugli  ordini  di
addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici  ricorrenti  in
entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti  sul
conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza
addebito di spese a  carico  del  consumatore  o  del  prestatore  di
servizi di pagamento ricevente. 
  12. Se nell'ambito del servizio  di  trasferimento  il  consumatore
richiede la chiusura del conto di pagamento di  origine,  si  applica
l'articolo 126-septies, commi 1 e  3,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. 
  13.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  precedenti,  il
prestatore di servizi di pagamento trasferente  e  il  prestatore  di
servizi di pagamento ricevente non addebitano  spese  al  consumatore
per il servizio di trasferimento. 
  14. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei
consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di
trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalita' con cui
queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai
sensi dei capi I e II-bis del titolo VI del testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,   e   successive
modificazioni. 
  15. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  in  quanto
compatibili e secondo le modalita' e i termini definiti  dai  decreti
di cui  al  comma  18,  anche  al  trasferimento,  su  richiesta  del
consumatore, di strumenti finanziari da un conto di  deposito  titoli
ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli  di
origine, senza oneri e spese per il consumatore. 
  16. In caso di mancato rispetto delle modalita' e dei  termini  per
il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore  di  servizi
di pagamento inadempiente e' tenuto  a  indennizzare  il  cliente  in
misura proporzionale al ritardo e alla disponibilita'  esistente  sul
conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. 
  17. All'articolo 116 del testo unico di cui al decreto  legislativo
1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il  comma
1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari  rendono  noti  gli
indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla  clientela,
quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche
attraverso gli  sportelli  automatici  e  gli  strumenti  di  accesso
tramite internet ai servizi bancari». 
  18. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i  criteri  per  la
quantificazione  dell'indennizzo  di  cui  al  comma  16  nonche'  le
modalita' e i termini per l'adeguamento alle disposizioni di  cui  al
comma 15 del presente  articolo.  In  sede  di  prima  attuazione,  i
decreti di cui al primo periodo sono emanati entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. I prestatori  di  servizi  di  pagamento  si  adeguano  alle
disposizioni del presente articolo sulla trasferibilita' dei  servizi
di pagamento entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  19. I commi 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, sono abrogati. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  vigente  del  Capo  III  della
          direttiva  2014/92/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla  comparabilita'  delle
          spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del
          conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con
          caratteristiche di base Testo rilevante ai fini del SEE: 
              "CAPO III - TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO 
              Art. 9 (Fornitura del servizio di trasferimento). - Gli
          Stati membri assicurano che  i  prestatori  di  servizi  di
          pagamento forniscano il servizio di  trasferimento  di  cui
          all'art. 10 tra i conti di pagamento detenuti nella  stessa
          valuta a tutti i consumatori  che  aprono  o  detengono  un
          conto di pagamento  presso  un  prestatore  di  servizi  di
          pagamento  situato  nel  territorio  dello   Stato   membro
          interessato. 
              Art. 10 (Servizio di trasferimento).  -  1.  Gli  Stati
          membri assicurano che  il  servizio  di  trasferimento  sia
          avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su
          richiesta del consumatore.  Il  servizio  di  trasferimento
          soddisfa almeno i paragrafi da 2 a 6. 
              Gli Stati membri possono introdurre o mantenere  misure
          alternative a quelle di  cui  ai  paragrafi  da  2  a  6  a
          condizione che: 
              a) cio' sia chiaramente nell'interesse dei consumatori; 
              b) non vi siano per i consumatori oneri  supplementari;
          e 
              c) il trasferimento sia completato al massimo entro  il
          medesimo lasso di tempo indicato ai paragrafi da 2 a 6. 
              2. Il prestatore  di  servizi  di  pagamento  ricevente
          esegue il servizio  di  trasferimento  dopo  aver  ricevuto
          l'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il  conto
          abbia due o piu' titolari, l'autorizzazione e'  fornita  da
          ciascuno di essi. 
              L'autorizzazione e' redatta  in  una  lingua  ufficiale
          dello Stato membro in cui il servizio di  trasferimento  e'
          avviato oppure in qualsiasi altra lingua  concordata  dalle
          parti. 
              L'autorizzazione consente al consumatore di fornire  al
          prestatore di servizi di pagamento trasferente il  consenso
          specifico a eseguire ciascuna delle operazioni  di  cui  al
          paragrafo  3  e  al  prestatore  di  servizi  di  pagamento
          ricevente il consenso specifico a eseguire  ciascuna  delle
          operazioni di cui al paragrafo 5. 
              L'autorizzazione    consente    al    consumatore    di
          identificare specificamente  i  bonifici  in  entrata,  gli
          ordini permanenti di bonifico  e  gli  ordini  relativi  ad
          addebiti   diretti   che    devono    essere    trasferiti.
          L'autorizzazione  consente  inoltre   ai   consumatori   di
          precisare  la  data  a  partire  dalla  quale  gli   ordini
          permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere
          eseguiti dal conto di pagamento aperto o detenuto presso il
          prestatore di servizi di pagamento ricevente. Tale data  e'
          fissata ad almeno sei giorni lavorativi a  decorrere  dalla
          data in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente
          riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi  di
          pagamento trasferente ai sensi del paragrafo 4.  Gli  Stati
          membri possono esigere che l'autorizzazione del consumatore
          avvenga per iscritto  e  che  quest'ultimo  ne  riceva  una
          copia. 
              3.Entro   due   giorni   lavorativi   dal   ricevimento
          dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2, il prestatore di
          servizi di pagamento  ricevente  chiede  al  prestatore  di
          servizi di pagamento trasferente di  eseguire  le  seguenti
          operazioni,    se    previsto    nell'autorizzazione    del
          consumatore: 
              a) trasmettere al prestatore di  servizi  di  pagamento
          ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore,  al
          consumatore stesso, l'elenco  degli  ordini  permanenti  in
          essere relativi a bonifici e  le  informazioni  disponibili
          sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti; 
              b) trasmettere al prestatore di  servizi  di  pagamento
          ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore,  al
          consumatore stesso le informazioni disponibili sui bonifici
          ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal
          creditore eseguiti sul conto di pagamento  del  consumatore
          nei precedenti 13 mesi; 
              c)  quando  il  prestatore  di  servizi  di   pagamento
          trasferente non fornisce  un  sistema  di  reindirizzamento
          automatico dei bonifici in entrata e degli addebiti diretti
          verso il conto di pagamento detenuto dal consumatore presso
          il prestatore di servizi di pagamento ricevente, cessare di
          accettare gli addebiti diretti e i bonifici in entrata  con
          effetto    a    decorrere    dalla     data     specificata
          nell'autorizzazione; 
              d)  annullare  gli  ordini  permanenti  con  effetto  a
          decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione; 
              e) trasferire l'eventuale saldo positivo sul  conto  di
          pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi
          di pagamento ricevente alla data indicata dal  consumatore;
          e 
              f) chiudere il conto di pagamento  detenuto  presso  il
          prestatore di servizi di pagamento  trasferente  alla  data
          indicata dal consumatore. 
              4. Dopo aver ricevuto la richiesta  dal  prestatore  di
          servizi di pagamento ricevente, il prestatore di servizi di
          pagamento trasferente esegue  le  seguenti  operazioni,  se
          previsto nell'autorizzazione del consumatore: 
              a) trasmettere al prestatore di  servizi  di  pagamento
          ricevente le informazioni di cui alle lettere a) e  b)  del
          paragrafo 3 entro cinque giorni lavorativi; 
              b)  quando  il  prestatore  di  servizi  di   pagamento
          trasferente non fornisce  un  sistema  di  reindirizzamento
          automatico dei bonifici in entrata e degli addebiti diretti
          verso  il  conto  di  pagamento  detenuto  o   aperto   dal
          consumatore presso il prestatore di  servizi  di  pagamento
          ricevente, cessare di accettare i bonifici in entrata e gli
          addebiti diretti sul  conto  di  pagamento  con  effetto  a
          decorrere dalla data specificata  nell'autorizzazione.  Gli
          Stati membri possono richiedere al prestatore di servizi di
          pagamento  trasferente  di  informare  il  pagatore  o   il
          beneficiario  delle  ragioni  per  cui   un'operazione   di
          pagamento non viene accettata; 
              c)  annullare  gli  ordini  permanenti  con  effetto  a
          decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione; 
              d) trasferire l'eventuale saldo positivo dal  conto  di
          pagamento al conto di pagamento aperto o detenuto presso il
          prestatore di servizi  di  pagamento  ricevente  alla  data
          indicata nell'autorizzazione; 
              e) fatto  salvo  l'art.  45,  paragrafi  1  e  6  della
          direttiva 2007/64/CE, chiudere il conto di  pagamento  alla
          data indicata nell'autorizzazione se il consumatore non  ha
          obblighi pendenti su tale  conto  di  pagamento  e  purche'
          siano state completate le operazioni di  cui  alle  lettere
          a), b) e  d)  del  presente  paragrafo.  Il  prestatore  di
          servizi di pagamento informa immediatamente il  consumatore
          se tali obblighi pendenti impediscono la chiusura del conto
          di pagamento del consumatore. 
              5. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle
          informazioni  richieste  dal  prestatore  di   servizi   di
          pagamento  trasferente  ai  sensi  del  paragrafo   3,   il
          prestatore di servizi di pagamento  ricevente,  se  e  come
          convenuto nell'autorizzazione e  nella  misura  in  cui  le
          informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento
          trasferente o dal consumatore consentono al  prestatore  di
          servizi di pagamento ricevente di  provvedervi,  esegue  le
          seguenti operazioni: 
              a) immettere gli ordini permanenti di bonifico disposti
          dal consumatore ed eseguirli con effetto a decorrere  dalla
          data specificata nell'autorizzazione; 
              b) fare  i  preparativi  necessari  per  accettare  gli
          addebiti diretti ed  accettarli  con  effetto  a  decorrere
          dalla data specificata nell'autorizzazione; 
              c) se  del  caso,  informare  i  consumatori  dei  loro
          diritti ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, lettera d),  del
          regolamento (UE) n. 260/2012; 
              d) comunicare ai pagatori indicati  nell'autorizzazione
          e che effettuano bonifici ricorrenti in entrata  sul  conto
          di pagamento del consumatore le  coordinate  del  conto  di
          pagamento del consumatore presso il prestatore  di  servizi
          di pagamento ricevente e trasmettere ai pagatori una  copia
          dell'autorizzazione  del  consumatore.  Il  prestatore   di
          servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte  le
          informazioni di cui ha bisogno per  informare  il  pagatore
          chiede  al  consumatore  o  al  prestatore  di  servizi  di
          pagamento trasferente di fornire le informazioni mancanti; 
              e)     comunicare     ai      beneficiari      indicati
          nell'autorizzazione e  che  usano  l'addebito  diretto  per
          prelevare fondi dal conto di pagamento del  consumatore  le
          coordinate del conto di pagamento del consumatore presso il
          prestatore di servizi di pagamento ricevente e  la  data  a
          partire dalla quale gli addebiti diretti  saranno  eseguiti
          da tale conto di pagamento e trasmettere ai beneficiari una
          copia dell'autorizzazione del consumatore. Il prestatore di
          servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte  le
          informazioni  di  cui   ha   bisogno   per   informare   il
          beneficiario chiede  al  consumatore  o  al  prestatore  di
          servizi di pagamento trasferente di fornire le informazioni
          mancanti. 
              Se il consumatore sceglie di  comunicare  personalmente
          le informazioni di cui alle lettere  d)  ed  e)  del  primo
          comma del presente paragrafo ai pagatori o  ai  beneficiari
          invece che fornire al prestatore di  servizi  di  pagamento
          ricevente il consenso specifico a provvedervi ai sensi  del
          paragrafo  2,  il  prestatore  di  servizi   di   pagamento
          ricevente fornisce al consumatore le lettere  standard  per
          la comunicazione delle coordinate del conto di pagamento  e
          della data di inizio specificata nell'autorizzazione  entro
          i termini di cui al primo comma del presente paragrafo. 
              6. Fatto salvo l'art. 55, paragrafo 2, della  direttiva
          2007/64/CE,  il  prestatore   di   servizi   di   pagamento
          trasferente non blocca gli  strumenti  di  pagamento  prima
          della data  indicata  nell'autorizzazione  del  consumatore
          onde evitare di interrompere la  fornitura  al  consumatore
          dei servizi di pagamento  nel  corso  della  fornitura  del
          servizio di trasferimento. 
              Art.  11  (Agevolazione  dell'apertura  di   un   conto
          transfrontaliero da parte dei consumatori). - 1. Gli  Stati
          membri assicurano che, quando un  consumatore  comunica  al
          suo prestatore di servizi di pagamento che  intende  aprire
          un conto di pagamento presso un prestatore  di  servizi  di
          pagamento situato in un altro Stato membro,  il  prestatore
          di servizi di pagamento  presso  il  quale  il  consumatore
          detiene il conto di pagamento fornisca al  consumatore,  in
          seguito alla sua richiesta, la seguente assistenza: 
              a) fornire gratuitamente al consumatore  un  elenco  di
          tutti gli ordini permanenti di bonifico  e  degli  addebiti
          diretti  ordinati  dal  debitore  al  momento  attivi,  ove
          disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici  in
          entrata ricorrenti e sugli addebiti  diretti  ordinati  dal
          creditore eseguiti sul conto di pagamento  del  consumatore
          nei precedenti 13 mesi. Tale elenco  non  comporta  per  il
          nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun  obbligo  di
          attivare servizi che non fornisce; 
              b) trasferire l'eventuale saldo positivo del  conto  di
          pagamento detenuto dal consumatore sul conto  di  pagamento
          aperto  o  detenuto  dal  consumatore   presso   il   nuovo
          prestatore di servizi di pagamento, purche' tale  richiesta
          contenga    informazioni    complete     che     consentano
          l'identificazione  del  nuovo  prestatore  di  servizi   di
          pagamento e del conto di pagamento del consumatore; 
              c)  chiudere  il  conto  di  pagamento   detenuto   dal
          consumatore. 
              2. Fatto  salvo  l'art.  45,  paragrafi  1  e  6  della
          direttiva 2007/64/CE e se il consumatore  non  ha  obblighi
          pendenti sul conto di pagamento, il prestatore  di  servizi
          di pagamento presso il  quale  il  consumatore  detiene  il
          conto di  pagamento  conclude  la  procedura  di  cui  alle
          lettere a), b) e c) del paragrafo 1 del  presente  articolo
          alla data specificata  dal  consumatore,  che  deve  essere
          fissata ad almeno sei giorni lavorativi dopo il ricevimento
          della richiesta del consumatore da parte di tale prestatore
          di servizi di  pagamento,  salvo  diverso  accordo  tra  le
          parti.  Il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  informa
          immediatamente il consumatore  se  tali  obblighi  pendenti
          impediscono la chiusura del conto di pagamento. 
              Art.  12   (Spese   connesse   con   il   servizio   di
          trasferimento)  -  1.Gli  Stati  membri  assicurano  che  i
          consumatori abbiano accesso a  titolo  gratuito  ai  propri
          dati personali  relativi  agli  ordini  permanenti  e  agli
          addebiti diretti in essere presso il prestatore di  servizi
          di pagamento trasferente o  il  prestatore  di  servizi  di
          pagamento ricevente. 
              2. Gli Stati membri assicurano  che  il  prestatore  di
          servizi di pagamento trasferente fornisca  le  informazioni
          richieste dal prestatore di servizi di pagamento  ricevente
          ai sensi dell'art.  10,  paragrafo  4,  lettera  a),  senza
          addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore
          di servizi di pagamento ricevente. 
              3. Gli Stati  membri  assicurano  che  eventuali  spese
          addebitate al consumatore  dal  prestatore  di  servizi  di
          pagamento  trasferente  per  la  chiusura  del   conto   di
          pagamento   detenuto   presso   di   esso   siano   fissate
          conformemente  all'art.  45,  paragrafi  2,  4  e  6  della
          direttiva 2007/64/CE. 
              4. Gli Stati  membri  assicurano  che  eventuali  spese
          addebitate al consumatore  dal  prestatore  di  servizi  di
          pagamento  trasferente  o  dal  prestatore  di  servizi  di
          pagamento ricevente per i servizi forniti a norma dell'art.
          10 diversi da quelli di cui ai  paragrafi  1,  2  e  3  del
          presente articolo siano ragionevoli e in linea con i  costi
          effettivamente  sostenuti  dal  prestatore  di  servizi  di
          pagamento. 
              Art. 13 (Perdita finanziaria per i consumatori).  -  1.
          Gli  Stati  membri   assicurano   che   eventuali   perdite
          finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite  dal
          consumatore e causate direttamente dal mancato rispetto, da
          parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante
          alla procedura  di  trasferimento,  degli  obblighi  a  lui
          imposti dall'art. 10  siano  rimborsate  senza  indugio  da
          detto prestatore di servizi di pagamento. 
              2. La responsabilita' di cui  al  paragrafo  1  non  si
          applica in caso di circostanze esterne  a  chi  le  adduce,
          anormali  e  imprevedibili,  le  cui  conseguenze  non   si
          sarebbero  potute   evitare   nonostante   ogni   diligenza
          impiegata o nei casi in cui un  prestatore  di  servizi  di
          pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti
          da atti legislativi dell'Unione o nazionali. 
              3. Gli Stati membri assicurano che  la  responsabilita'
          di cui ai paragrafi 1 e 2  sia  disciplinata  conformemente
          alle  prescrizioni   giuridiche   applicabili   a   livello
          nazionale. 
              Art. 14 (Informazioni sul servizio di trasferimento). -
          1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di  servizi
          di pagamento mettano  a  disposizione  dei  consumatori  le
          seguenti   informazioni   riguardanti   il   servizio    di
          trasferimento: 
              a) i compiti del prestatore  di  servizi  di  pagamento
          trasferente e del ricevente in ogni fase della procedura di
          trasferimento, come indicato all'art. 10; 
              b) i termini per la conclusione delle  rispettive  fasi
          procedurali; 
              c) le eventuali spese addebitate per  la  procedura  di
          trasferimento; 
              d) ogni informazione che al consumatore  sia  richiesto
          di fornire; e 
              e)  le  procedure  di  risoluzione  alternativa   delle
          controversie di cui all'art. 24. 
              Gli Stati membri possono richiedere  ai  prestatori  di
          servizi di pagamento di mettere a disposizione anche  altre
          informazioni, comprese, ove  applicabile,  le  informazioni
          necessarie per individuare a quale sistema di garanzia  dei
          depositi in seno all'Unione  appartiene  il  prestatore  di
          servizi di pagamento. 
              2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono  messe  a
          disposizione a titolo gratuito su supporto  cartaceo  o  su
          altro supporto durevole in tutti i locali dei prestatori di
          servizi  di   pagamento   aperti   ai   consumatori,   sono
          disponibili in formato elettronico sul loro  sito  Internet
          in qualsiasi momento  e  sono  fornite  ai  consumatori  su
          richiesta.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1  del  decreto
          legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11  (Attuazione  della
          direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento  nel
          mercato interno, recante modifica delle direttive  97/7/CE,
          2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che   abroga   la
          direttiva 97/5/CE): 
              "Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) «consumatore»: la persona fisica di  cui  all'art.
          3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre
          2005, n. 206, e successive modificazioni; 
                b) «servizi di pagamento»: le seguenti attivita': 
              1) servizi che permettono di depositare il contante  su
          un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
          per la gestione di un conto di pagamento; 
              2) servizi che permettono prelievi in  contante  da  un
          conto di pagamento nonche' tutte  le  operazioni  richieste
          per la gestione di un conto di pagamento; 
              3)  esecuzione  di  ordini  di  pagamento,  incluso  il
          trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso  il
          prestatore di  servizi  di  pagamento  dell'utilizzatore  o
          presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 
              3.1. esecuzione di addebiti diretti,  inclusi  addebiti
          diretti una tantum; 
              3.2. esecuzione di  operazioni  di  pagamento  mediante
          carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
              3.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 
                  4) Esecuzione di operazioni di pagamento  quando  i
          fondi rientrano in una linea di  credito  accordata  ad  un
          utilizzatore di servizi di pagamento: 
              4.1. esecuzione di addebiti diretti,  inclusi  addebiti
          diretti una tantum; 
              4.2. esecuzione di  operazioni  di  pagamento  mediante
          carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
              4.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 
                  5)  emissione  e/o  acquisizione  di  strumenti  di
          pagamento; 
              6) rimessa di denaro; 
              7)  esecuzione  di  operazioni  di  pagamento  ove   il
          consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento
          sia dato  mediante  un  dispositivo  di  telecomunicazione,
          digitale  o  informatico  e  il  pagamento  sia  effettuato
          all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni
          o digitale o informatica  che  agisce  esclusivamente  come
          intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento  e
          il fornitore di beni e servizi. 
                c) «operazione di pagamento»: l'attivita',  posta  in
          essere  dal  pagatore  o  dal  beneficiario,  di   versare,
          trasferire  o   prelevare   fondi,   indipendentemente   da
          eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario; 
              d) «sistema di pagamento» o  «sistema  di  scambio,  di
          compensazione   e   di   regolamento»:   un   sistema    di
          trasferimento di  fondi  con  meccanismi  di  funzionamento
          formali  e  standardizzati   e   regole   comuni   per   il
          trattamento,  la  compensazione  e/o  il   regolamento   di
          operazioni di pagamento; 
              e) «pagatore»: il soggetto  titolare  di  un  conto  di
          pagamento a valere sul quale viene impartito un  ordine  di
          pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento,  il
          soggetto che impartisce un ordine di pagamento; 
              f)   «beneficiario»:   il   soggetto   previsto   quale
          destinatario   dei   fondi   oggetto   dell'operazione   di
          pagamento; 
              g)  «prestatore  di  servizi  di  pagamento»:  uno  dei
          seguenti  organismi:  istituti  di  moneta  elettronica   e
          istituti di pagamento nonche', quando prestano  servizi  di
          pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale
          europea e le banche centrali nazionali se non  agiscono  in
          veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le
          pubbliche amministrazioni statali, regionali  e  locali  se
          non agiscono in veste di autorita' pubbliche; 
              h)   «utilizzatore   di   servizi   di   pagamento»   o
          «utilizzatore»: il soggetto che  utilizza  un  servizio  di
          pagamento  in  veste  di  pagatore  o  beneficiario  o   di
          entrambi; 
              i) «contratto quadro»: il contratto che  disciplina  la
          futura esecuzione di  operazioni  di  pagamento  singole  e
          ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le  condizioni
          che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione
          di un conto di pagamento; 
              l) «conto di pagamento»: un conto  intrattenuto  presso
          un prestatore  di  servizi  di  pagamento  da  uno  o  piu'
          utilizzatori di servizi di pagamento  per  l'esecuzione  di
          operazioni di pagamento; 
              m) «fondi»: banconote e monete,  moneta  scritturale  e
          moneta elettronica cosi' come definita dall' art. 1,  comma
          2, lettera h-ter),  testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385 ; 
              n) «rimessa di denaro»:  servizio  di  pagamento  dove,
          senza l'apertura di conti di pagamento a nome del  pagatore
          o del beneficiario, il prestatore di servizi  di  pagamento
          riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire
          un ammontare corrispondente al beneficiario o  a  un  altro
          prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del
          beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti  per  conto
          del beneficiario e messi a sua disposizione; 
              o) «ordine di pagamento»: qualsiasi istruzione data  da
          un pagatore o da un beneficiario al proprio  prestatore  di
          servizi  di  pagamento   con   la   quale   viene   chiesta
          l'esecuzione di un'operazione di pagamento; 
              p) «data valuta»: la data di riferimento  usata  da  un
          prestatore di servizi di pagamento  per  il  calcolo  degli
          interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un
          conto di pagamento; 
              q) «autenticazione»:  una  procedura  che  consente  al
          prestatore di servizi di pagamento di verificare l'utilizzo
          di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi
          dispositivi personalizzati di sicurezza; 
              r) «identificativo unico»: la combinazione di  lettere,
          numeri o simboli che il prestatore di servizi di  pagamento
          indica all'utilizzatore  di  servizi  di  pagamento  e  che
          l'utilizzatore  deve  fornire  al  proprio  prestatore   di
          servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro
          utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto  di
          pagamento per l'esecuzione di un'operazione  di  pagamento;
          ove non vi sia  un  conto  di  pagamento,  l'identificativo
          unico  identifica  solo  l'utilizzatore  del  servizio   di
          pagamento; 
              s)  «strumento  di  pagamento»:  qualsiasi  dispositivo
          personalizzato e/o  insieme  di  procedure  concordate  tra
          l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di
          cui l'utilizzatore di servizi di pagamento  si  avvale  per
          impartire un ordine di pagamento; 
              t) «micro-impresa»: l'impresa  che,  al  momento  della
          conclusione del contratto per la prestazione di servizi  di
          pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti  previsti
          dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
          6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  ovvero  i  requisiti  individuati   con
          decreto  del  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze
          attuativo delle misure adottate dalla  Commissione  europea
          ai  sensi  dell'  art.  84,  lettera  b),  della  direttiva
          2007/64/CE; 
              u) «giornata operativa»: il giorno in cui il prestatore
          di servizi di pagamento del  pagatore  o  del  beneficiario
          coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento  e'
          operativo, in base a quanto e' necessario per  l'esecuzione
          dell'operazione stessa; 
              v) «addebito diretto»: un  servizio  di  pagamento  per
          l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al
          quale  un'operazione   di   pagamento   e'   disposta   dal
          beneficiario in conformita' al consenso dato  dal  pagatore
          al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento  del
          beneficiario o al prestatore di servizi  di  pagamento  del
          pagatore medesimo; 
              z) «area unica dei pagamenti in  euro»:  l'insieme  dei
          Paesi aderenti al processo di integrazione dei  servizi  di
          pagamento in euro secondo regole  e  standard  definiti  in
          appositi documenti; 
              aa) «tasso di  cambio  di  riferimento»:  il  tasso  di
          cambio che e' utilizzato come base per calcolare un  cambio
          valuta e che e' reso disponibile dal fornitore  di  servizi
          di  pagamento  o  proviene  da  una  fonte  accessibile  al
          pubblico.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 117 del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 117 (Contratti). - 1. I  contratti  sono  redatti
          per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti. 
              2. Il CICR puo' prevedere  che,  per  motivate  ragioni
          tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in
          altra forma. 
              3. Nel caso di inosservanza della forma  prescritta  il
          contratto e' nullo. 
              4. I contratti indicano il  tasso  d'interesse  e  ogni
          altro  prezzo  e  condizione  praticati,  inclusi,  per   i
          contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in  caso
          di mora. 
              6. Sono nulle e si considerano non apposte le  clausole
          contrattuali di rinvio agli usi per la  determinazione  dei
          tassi di interesse e di  ogni  altro  prezzo  e  condizione
          praticati nonche' quelle  che  prevedono  tassi,  prezzi  e
          condizioni  piu'  sfavorevoli  per  i  clienti  di   quelli
          pubblicizzati. 
              7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle  ipotesi
          di nullita' indicate nel comma 6, si applicano: 
              a)  il  tasso  nominale  minimo   e   quello   massimo,
          rispettivamente per  le  operazioni  attive  e  per  quelle
          passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o  di  altri
          titoli  similari  eventualmente   indicati   dal   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  emessi  nei  dodici  mesi
          precedenti  la  conclusione  del  contratto  o,   se   piu'
          favorevoli  per  il  cliente,  emessi   nei   dodici   mesi
          precedenti lo svolgimento dell'operazione; 
              b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati  per  le
          corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento
          della conclusione del contratto o, se piu'  favorevoli  per
          il cliente, al momento in cui l'operazione e' effettuata  o
          il servizio viene reso; in mancanza di pubblicita' nulla e'
          dovuto. 
              8. La Banca d'Italia puo' prescrivere  che  determinati
          contratti,   individuati   attraverso    una    particolare
          denominazione   o   sulla   base   di   specifici   criteri
          qualificativi, abbiano un contenuto tipico  determinato.  I
          contratti   difformi   sono   nulli.   Resta    ferma    la
          responsabilita'   della    banca    o    dell'intermediario
          finanziario per  la  violazione  delle  prescrizioni  della
          Banca d'Italia.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3-bis dell'art.
          144 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 144 (Altre sanzioni amministrative). -  1.  -  3.
          (Omissis). 
              3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
          di amministrazione o di direzione, nonche' dei  dipendenti,
          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          5.160 a euro 64.555 per le seguenti condotte: 
              a) inosservanza degli articoli 117, commi 1,  2,  e  4,
          118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3  e  4,  125-bis,
          commi  1,  2,  3  e  4,  125-octies,  commi  2  e  3,  126,
          126-quinquies,  comma  2,  126-sexies   e   126-septies   e
          128-decies, comma 2 e delle relative disposizioni  generali
          o particolari impartite dalle autorita' creditizie; 
              b)  inserimento  nei  contratti  di  clausole  nulle  o
          applicazione alla clientela di  oneri  non  consentiti,  in
          violazione dell'art. 40-bis o del Titolo VI, ovvero offerta
          di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8; 
              c)  inserimento  nei  contratti  di   clausole   aventi
          l'effetto di imporre al debitore oneri superiori  a  quelli
          consentiti per il recesso o il rimborso  anticipato  ovvero
          ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte  del
          cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle  somme
          allo stesso dovute per effetto del recesso. 
              (Omissis).». 
              Il  Titolo   VIII   (Sanzioni)   del   citato   decreto
          legislativo  n.  385  del  1993,  composto  da  sei   Capi,
          comprende gli articoli da 130 a 145-bis. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 126-septies del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 126-septies (Recesso).  -  1.  L'utilizzatore  di
          servizi di pagamento ha sempre la facolta' di recedere  dal
          contratto quadro senza penalita' e senza spese di chiusura. 
              2. Il prestatore di servizi di pagamento puo'  recedere
          da un contratto quadro a tempo  indeterminato  se  cio'  e'
          previsto dal contratto e con un  preavviso  di  almeno  due
          mesi, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia. 
              3. In caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o
          del prestatore di servizi di  pagamento,  le  spese  per  i
          servizi    fatturate     periodicamente     sono     dovute
          dall'utilizzatore  solo  in  misura  proporzionale  per  il
          periodo precedente al recesso; se  pagate  anticipatamente,
          esse sono rimborsate in maniera proporzionale.". 
              Il Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali
          e  dei  rapporti  con  i  clienti)   del   citato   decreto
          legislativo  n.  385  del  1993,  composto  da  sei   Capi,
          comprende gli articoli da 115 a 128-ter: 
              Capo I, articoli da 115  a  120-quater,  disciplina  le
          "Operazioni e servizi bancari e finanziari"; 
              Capo II, articoli da 121 a 126, disciplina il  "Credito
          ai consumatori". 
              - Si riporta il testo dell'art. 116 del citato  decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  116  (Pubblicita').  -  1.  Le  banche   e   gli
          intermediari finanziari rendono  noti  in  modo  chiaro  ai
          clienti  i  tassi  di  interesse,  i  prezzi  e  le   altre
          condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi
          offerti, ivi compresi gli interessi di  mora  e  le  valute
          applicate  per  l'imputazione  degli  interessi.   Per   le
          operazioni  di  finanziamento,  comunque   denominate,   e'
          pubblicizzato il tasso  effettivo  globale  medio  previsto
          dall' art. 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108
          . Non puo' essere fatto rinvio agli usi. 
              1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari  rendono
          noti  gli  indicatori   che   assicurano   la   trasparenza
          informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di
          costo  e  il  profilo  dell'utente,  anche  attraverso  gli
          sportelli automatici e gli  strumenti  di  accesso  tramite
          internet ai servizi bancari. 
              2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite
          la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo  ai
          titoli di Stato: 
              a) criteri e  parametri  per  la  determinazione  delle
          eventuali commissioni massime addebitabili  alla  clientela
          in occasione del collocamento; 
              b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente
          determinazione dei rendimenti; 
              c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e
          propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento. 
              3. Il CICR: 
              a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre  a
          pubblicita'; 
              b)  dette  disposizioni   relative   alla   forma,   al
          contenuto,  alle  modalita'  della   pubblicita'   e   alla
          conservazione  agli  atti  dei  documenti  comprovanti   le
          informazioni pubblicizzate; 
              c) stabilisce criteri uniformi  per  l'indicazione  dei
          tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e  degli
          altri elementi che incidono  sul  contenuto  economico  dei
          rapporti; 
              d)  individua  gli  elementi  essenziali,  fra   quelli
          previsti dal comma 1,  che  devono  essere  indicati  negli
          annunci pubblicitari e nelle offerte, con  qualsiasi  mezzo
          effettuati, con cui i  soggetti  indicati  nell'  art.  115
          rendono nota  la  disponibilita'  delle  operazioni  e  dei
          servizi. 
              4.  Le  informazioni  pubblicizzate  non  costituiscono
          offerta al pubblico  a  norma  dell'art.  1336  del  codice
          civile.».