Art. 2 
 
  1. L'ufficio del giudice di pace di  Cariati,  fatto  salvo  quanto
disposto dall'art. 5 del decreto legislativo  7  settembre  2012,  n.
156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del  presente
decreto. 
  2. Alla  medesima  data  le  relative  competenze  sono  attribuite
all'ufficio del giudice di pace di Rossano.