Art. 2 Risorse finanziarie 1. I finanziamenti a tasso agevolato per le finalita' di cui all'art. 9, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116 sono concessi nel limite massimo di Euro 350.000.000,00 a valere sulle somme disponibili, alla data di emanazione del presente decreto, nel conto corrente infruttifero n. 25036 intestato «M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06», istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Le rate di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, concessi ai sensi del richiamato art. 9, affluiscono al Fondo Kyoto e sono destinate alle medesime finalita' di cui all'art. 1 del presente decreto. 3. Nell'ambito del citato conto corrente infruttifero n. 25036 intestato «M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06» CDP S.p.a. gestisce le risorse di cui al comma 1 sulla base di modalita' contabili idonee ad assicurare la separata rendicontazione delle stesse. 4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono cosi' ripartite: a) nella misura di € 250.000.000, ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 3; b) nella misura di € 100.000.000, ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 6. 5. Alla chiusura dello sportello di presentazione delle domande, ai sensi del successivo art. 10, comma 2, del presente decreto, le eventuali somme residue delle risorse di cui ai punti a) e b) del precedente comma, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, possono essere destinate, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla copertura delle eventuali istanze residue presentate dai soggetti di cui ai successivi capi II e III, precedentemente non accolte a causa del superamento delle risorse finanziarie individuate dal precedente comma. 6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le risorse residue di cui alle lettere a) e b) del comma 4, dopo la conclusione delle procedure di al comma 5, possono essere riprogrammate per i medesimi fini del presente decreto.