Art. 2 
 
 
               Destinatari e procedura di attribuzione 
                delle misure economiche compensative 
 
  1.  I   soggetti   legittimamente   abilitati   alla   trasmissione
radiotelevisiva in ambito  locale  -  cui  sia  stato  attribuito  in
qualita' di operatore di  rete  il  diritto  d'uso  di  frequenze  in
tecnica digitale nelle regioni indicate nella citata Tabella  A  -  a
seguito del volontario rilascio delle frequenze oggetto  del  diritto
d'uso, possono partecipare alla  procedura  di  attribuzione  di  una
misura economica  di  natura  compensativa,  di  cui  al  comma  2  e
seguenti, se: 
    a) Operatori  di  rete  in  possesso  di  diritto  d'uso  la  cui
frequenza possa essere utilizzata sull'arco di copertura  dell'intera
regione. Nel caso  in  cui  la  titolarita'  riguardi  una  frequenza
indicata nella Tabella C relativamente a Lombardia, Piemonte,  Emilia
Romagna, Toscana, Marche Nord: PU e AN; Marche Sud:  MC,  FM,  AP,  e
Sicilia e' sufficiente che il diritto  d'uso  comprenda  le  province
interessate dal rilascio necessario (colonna A in Tabella C); 
    b) Operatori di rete in  possesso  di  diritto  d'uso  in  ambito
pluriprovinciale, provinciale o  limitati  all'area  di  servizio  di
singoli impianti che, tramite costituzione di una intesa, chiedono il
volontario rilascio  di  una  medesima  frequenza,  in  modo  che  la
sommatoria delle loro coperture sia equivalente all'arco di copertura
dell'intera regione. Nel caso in  cui  la  titolarita'  riguardi  una
frequenza  indicata  nella  Tabella  C  relativamente  a   Lombardia,
Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche Nord: PU e AN, Marche  Sud:
MC, FM, AP, e  Sicilia  e'  sufficiente  che  l'intesa  comprenda  le
province interessate dal rilascio necessario (colonna  A  in  Tabella
C). 
  2. I soggetti di cui alle precedenti lettere a)  e  b),  presentano
domanda nelle forme e con le modalita'  che  saranno  successivamente
indicate con determina direttoriale della Direzione Generale  servizi
di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali. 
  3. Il Ministero dello sviluppo  economico,  di  seguito  Ministero,
procede a verificare la domanda e la  documentazione  allegata  nella
sua completezza  e  conformita'  rispetto  a  quanto  previsto  dalla
determina di cui al comma 2. Qualora la domanda o  la  documentazione
non risulti completa  ovvero  non  conforme  a  quanto  previsto,  il
partecipante sara' escluso dalla presente procedura. I  provvedimenti
motivati  di  esclusione  saranno   comunicati   dal   Ministero   ai
partecipanti esclusi. 
  4. Al termine della verifica di cui al comma 3 il Ministero procede
alla redazione di una graduatoria per  ogni  Regione,  applicando  il
seguente ordine di priorita': 
    1) soggetti di cui al precedente comma 1, lettere  a)  e  b)  che
chiedono di rilasciare frequenze indicate nella Tabella C; 
    2) soggetti di cui al precedente comma 1, lettere  a)  e  b)  che
chiedono di rilasciare frequenze diverse  da  quelle  indicate  nella
Tabella C, previa costituzione di  una  societa'  o  con  contestuale
impegno  a  costituire  una  societa',  sottoscritto   da   tutti   i
partecipanti entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'ammissione alla
procedura di rilascio di cui al comma 11 del presente  articolo,  con
altri soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b),  almeno
uno dei quali non partecipa alla procedura di rilascio volontario  di
frequenze; nel  caso  tutti  i  soggetti  componenti  detta  societa'
presentino richiesta di rilascio volontario, essi saranno considerati
singolarmente allo stesso ordine di  priorita'  di  cui  al  seguente
punto 3; 
    3) soggetti di cui al precedente comma 1, lettere  a)  e  b)  che
chiedono di rilasciare frequenze diverse  da  quelle  indicate  nella
Tabella C. 
  5. I soggetti ai quali sono  riconosciute  le  misure  compensative
sono individuati tramite le seguenti procedure: 
    a) Per le regioni per le quali sono presentate domande valide  in
numero non superiore  alle  frequenze  da  liberare,  indicate  nella
Tabella C, viene  riconosciuta  la  misura  compensativa  a  tutti  i
richiedenti a fronte del rilascio delle frequenze corrispondenti; 
    b) Per le regioni per le quali sono presentate domande valide  in
numero superiore alle frequenze da liberare, indicate  nella  Tabella
C,  viene  riconosciuta  la  misura  compensativa  ad  un  numero  di
richieste pari  al  numero  di  frequenze  da  liberare,  selezionate
seguendo i criteri di priorita' di cui  al  comma  4,  applicando  la
seguente procedura: 
      1)  La  misura  compensativa  e'  riconosciuta  ad  ognuno  dei
soggetti di cui al comma 4, punto 1; 
      2) Nel caso  non  sia  raggiunto  il  numero  di  frequenze  da
liberare con soggetti di cui al comma 4, punto 1,  si  considerano  i
soggetti di cui al comma 4, punto 2. Se le domande di  tali  soggetti
sono in numero  non  superiore  al  numero  di  frequenze  ancora  da
liberare, la misura compensativa e' riconosciuta ad ognuno di  questi
soggetti; in caso contrario, si  procede  iterativamente  secondo  le
seguenti modalita', fino al raggiungimento del numero di frequenze da
liberare: 
          a) si compila la graduatoria in base all'offerta, di cui al
seguente comma 9, di tutti i soggetti richiedenti di cui al comma  4,
punto 2, non ancora destinatari di misura compensativa; 
          b) si seleziona tra le societa' di cui di cui al  comma  4,
punto 2, la societa' di cui fa parte il soggetto con  l'offerta  piu'
bassa; 
          c) se le richieste dei soggetti  componenti  tale  societa'
sono in numero non superiore alle frequenze ancora da liberare,  sono
riconosciute le misure compensative a tutti i soggetti componenti che
hanno fatto richiesta, ognuna di importo  corrispondente  all'offerta
presentata;  in  caso  contrario,   sono   riconosciute   le   misure
compensative ai componenti  che  hanno  presentato  le  offerte  piu'
basse, in numero pari alle frequenze ancora da  liberare,  ognuna  di
importo corrispondente all'offerta presentata; in caso di parita' tra
due o piu' offerte, l'ordine in graduatoria viene  stabilito  tramite
sorteggio. 
      3) Nel caso  non  sia  raggiunto  il  numero  di  frequenze  da
liberare con soggetti di cui al comma 4, punti 1 e 2, si  considerano
i soggetti di cui al comma 4, punto 3. Sono  riconosciute  le  misure
compensative ai soggetti che hanno presentato le offerte piu'  basse,
di cui al seguente comma 9, in numero pari alle frequenze  ancora  da
liberare, ognuna di importo corrispondente all'offerta presentata; in
caso di parita' tra due o piu' offerte, l'ordine in graduatoria viene
stabilito tramite sorteggio. 
  Il Ministero procede alla eventuale apertura  delle  buste  con  le
offerte,  alla  compilazione  delle  suddette  graduatorie   e   alla
selezione dei soggetti destinatari di misure compensative, per  tutte
le regioni interessate, in seduta pubblica, nel luogo,  data  ed  ora
che saranno indicati sul sito istituzionale www.mise.gov.it. A  detta
seduta possono partecipare i rappresentanti dei soggetti  interessati
dalla selezione  (non  piu'  di  uno  per  partecipante),  muniti  di
apposita delega. 
  6. Nel caso delle regioni Lombardia, Piemonte, Toscana, e  Sicilia,
le procedure di cui  al  comma  5  sono  applicate  con  le  seguenti
modalita': 
    1) La misura compensativa e' riconosciuta ad ognuno dei  soggetti
di cui al comma 4, punto 1,  relativamente  alle  frequenze  indicate
nella Tabella C; ad ognuno  di  detti  soggetti  e'  riconosciuta  la
misura  compensativa  corrispondente  alla  richiesta   di   rilascio
presentata (sub-regionale o regionale); 
    2) Le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3,  sono
applicate  considerando  nell'ordine   le   richieste   di   rilascio
volontario di: 
      a) frequenze sub-regionali; 
      b) frequenze regionali. 
  7. Nel caso della regione Marche, le procedure di cui  al  comma  5
sono applicate con le seguenti modalita' e nel seguente ordine: 
    1) La misura compensativa e' riconosciuta ad ognuno dei  soggetti
di cui al comma 4, punto 1,  relativamente  alle  frequenze  indicate
nella Tabella C; in caso di richieste di rilascio regionale da  parte
di soggetti che rilasciano una frequenza in Tabella C  in  uno  degli
ambiti sub-regionali, tali richieste  sono  considerate  ai  seguenti
punti  2  e  4  come  richieste   sub-regionali   sull'altro   ambito
sub-regionale; 
    2) Le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3,  sono
applicate in modo indipendente alle  frequenze  oggetto  di  rilascio
necessario: 
      a) regionale, considerando le richieste di rilascio regionale; 
      b) in Marche Nord, considerando le  richieste  di  rilascio  in
Marche Nord; 
      c) in Marche Sud, considerando  le  richieste  di  rilascio  in
Marche Sud; 
    3) Se al termine delle procedure di cui ai punti 1 e 2  rimangono
frequenze sub-regionali da liberare in Marche Nord e Marche Sud e  al
tempo stesso vi sono richieste di rilascio regionale non ammesse alle
misure compensative per le frequenze regionali, le procedure  di  cui
al comma 5, lettera b), punti 2 e 3 sono applicate, considerando tali
richieste, alle frequenze regionali ottenibili dalla composizione  di
una frequenza in Marche Nord e una frequenza in Marche Sud ancora  da
liberare; 
    4) Se al termine delle procedure di cui ai punti 1 e 2  rimangono
frequenze regionali da liberare e al tempo stesso vi  sono  richieste
di  rilascio   sub-regionale   non   ancora   ammesse   alle   misure
compensative, le frequenze da liberare in  ambito  regionale  saranno
considerate in maniera distinta per i due  ambiti  sub-regionali;  le
procedure di cui al comma 5, lettera b), punti  2  e  3  sono  quindi
applicate ad ognuno dei due ambiti sub-regionali; 
    5) Se al termine  delle  procedure  di  cui  ai  punti  1,  2,  3
rimangono frequenze sub-regionali da liberare in  Marche  Nord  o  in
Marche Sud e al tempo stesso vi sono richieste di rilascio  regionale
non ancora ammesse alle  misure  compensative,  tali  richieste  sono
considerate come composte da due richieste distinte per i due  ambiti
sub-regionali; le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2  e
3 sono quindi applicate, considerando tali richieste, alle  frequenze
sub-regionali ancora da liberare; 
    6) Se al termine delle procedure di cui ai  precedenti  punti  vi
sono richieste di rilascio regionale ammesse alla misura compensativa
per uno solo degli ambiti sub-regionali, si procede  all'assegnazione
della misura compensativa corrispondente al rilascio facoltativo  per
l'altro ambito sub-regionale, con precedenza alle richieste regionali
di soggetti che rilasciano una  frequenza  in  Tabella  C  in  ambito
sub-regionale; in caso le  rimanenti  richieste  superino  le  misure
compensative a disposizione, si procede al sorteggio. 
  Per i soggetti che hanno espresso consenso esplicito  (in  caso  di
intesa, di cui al precedente comma 1, lettera b),  il  consenso  deve
essere stato espresso da tutti i soggetti componenti) alle  procedure
di cui ai precedenti punti 5 e/o 6 in  sede  di  presentazione  della
domanda, puo' verificarsi il  caso,  in  relazione  al  numero  delle
richieste e all'esito progressivo delle procedure di cui al  presente
comma, in cui  una  richiesta  di  rilascio  avente  ad  oggetto  una
frequenza regionale sia gestita in modo separato  per  i  due  ambiti
sub-regionali, eventualmente con l'esito che la richiesta sia accolta
attribuendo  la  misura  compensativa   prevista   per   l'estensione
facoltativa  all'ambito  regionale  del  rilascio  di  una  frequenza
sub-regionale,  o  che  sia  accolta  in  uno  solo  dei  due  ambiti
sub-regionali. 
  8. Nel caso della regione Emilia-Romagna, le procedure  di  cui  al
comma 5 sono applicate con  le  seguenti  modalita'  e  nel  seguente
ordine: 
    1) La misura compensativa e' riconosciuta ad ognuno dei  soggetti
di cui al comma 4, punto 1,  relativamente  alle  frequenze  indicate
nella  Tabella  C;  le  richieste  dei  soggetti  con  una  frequenza
pluriprovinciale in Tabella C sono ammesse alla  misura  compensativa
di cui alla colonna A di tabella B, se la richiesta  di  rilascio  e'
plurirprovinciale, oppure di colonna B di Tabella B se  la  richiesta
di rilascio e'  regionale;  al  soggetto  che  detiene  la  frequenza
provinciale  in  Tabella  C,  se   presenta   domanda   di   rilascio
provinciale, e' attribuita la misura  compensativa  prevista  per  il
rilascio  della  frequenza  provinciale;  nel  caso  detto   soggetto
presenti domanda di rilascio pluriprovinciale  o  regionale,  la  sua
richiesta e' considerata al seguente punto  2  al  pari  delle  altre
richieste pluriprovinciali o regionali; 
    2) Le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3,  sono
applicate  alle  frequenze  oggetto  di   rilascio   pluriprovinciale
considerando nell'ordine le richieste di rilascio volontario di: 
      a) frequenze pluriprovinciali; 
      b) frequenze regionali; 
    3) Se al termine delle suddette procedure il  soggetto  detentore
della frequenza provinciale in Tabella C e' stato ammesso alla misura
compensativa per rilascio pluriprovinciale o  regionale,  oppure  nel
caso tale soggetto non  abbia  presentato  domanda  di  rilascio,  le
procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3, sono  applicate
alla  frequenza  oggetto  di  rilascio  provinciale  considerando  le
richieste di rilascio provinciale; 
    4) Se al termine delle procedure di cui al punto  2  il  soggetto
detentore della frequenza provinciale  in  Tabella  C  non  e'  stato
ammesso alla misura  compensativa  per  rilascio  pluriprovinciale  o
regionale  per  cui  ha  presentato  domanda,  a  tale  soggetto   e'
attribuita in totale la misura compensativa di colonna B in Tabella B
relativa all'estensione  del  rilascio  della  frequenza  provinciale
(eventualmente decurtata proporzionalmente della quota corrispondente
alla  province  di  PR  e  PC  nel  caso  di  richiesta  di  rilascio
pluriprovinciale), se il soggetto ha esplicitamente  acconsentito  in
fase  di  domanda;  se  il  soggetto  non  ha  acconsentito,  gli  e'
attribuita la misura compensativa di Colonna A in Tabella B a  fronte
del rilascio della sola provincia di Rimini; 
    5) Se al termine delle procedure di cui ai  punti  precedenti  la
frequenza provinciale e' ancora da liberare, e ci sono  richieste  di
rilascio pluriprovinciali o regionali non ancora ammesse alla  misura
compensativa, le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti  2  e
3, sono applicate alla  frequenza  oggetto  di  rilascio  provinciale
considerando nell'ordine le richieste di rilascio volontario di: 
      a) frequenze pluriprovinciali; 
      b) frequenze regionali; in questo caso l'importo di base  della
misura compensativa, al lordo di  eventuali  ribassi,  e'  quello  in
colonna B di Tabella B relativa  all'estensione  del  rilascio  della
frequenza  provinciale,  eventualmente  decurtato   proporzionalmente
della quota corrispondente alla province  di  PR  e  PC  in  caso  di
rilascio pluriprovinciale. 
  Per un soggetto che ha espresso  consenso  esplicito  (in  caso  di
intesa, di cui al precedente comma 1, lettera b),  il  consenso  deve
essere stato espresso da tutti i soggetti componenti) alle  procedure
di cui ai precedenti punti 4 o  5  in  sede  di  presentazione  della
domanda, puo' verificarsi il  caso,  in  relazione  al  numero  delle
richieste e all'esito progressivo delle procedure di cui al  presente
comma, in cui  una  richiesta  di  rilascio  avente  ad  oggetto  una
frequenza regionale o pluriprovinciale e' stata  accolta  attribuendo
la misura compensativa  prevista  per  l'estensione  facoltativa  del
rilascio   di   una   frequenza   provinciale   (Rimini),   decurtata
proporzionalmente degli importi relativi alle  province  di  Parma  e
Piacenza nel caso di richiesta pluriprovinciale. 
  9. Ai fini delle procedure di cui ai commi 5, 6, 7, 8, del presente
articolo, alla domanda possono facoltativamente essere accluse una  o
piu' offerte, costituenti un ribasso  rispetto  all'importo  di  base
previsto per la misura compensativa di cui alla Tabella B, ognuna  in
busta   chiusa   e   sigillata   recante   all'esterno   la   propria
denominazione, la regione oggetto della  richiesta  di  rilascio,  la
dicitura  «Offerta  di  ribasso»   e   l'indicazione   della   misura
compensativa rispetto alla quale e' offerto un  ribasso,  selezionata
tra le opzioni elencate nella  Tabella  1  seguente.  Il  ribasso  e'
offerto tramite indicazione esplicita di un  importo  inferiore  alla
misura compensativa indicata in Tabella B per il rilascio in oggetto.
In caso non sia presente  alcuna  offerta  di  ribasso,  o  l'importo
indicato non sia conforme alle suddette indicazioni,  ai  fini  delle
procedure di cui ai commi 5,  6,  7,  8,  del  presente  articolo  il
ribasso rispetto al relativo importo in Tabella B  sara'  considerato
pari a zero. In caso di soggetti di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
b), a pena di invalidita' ogni offerta deve  essere  sottoscritta  da
tutti i singoli soggetti componenti l'intesa. 
 
                                                            Tabella 1 
    

=====================================================================
|                           |   Richieste di   |                    |
|                           |     rilascio     | Offerte di ribasso |
|          Regione          |   presentabili   |    presentabili    |
+===========================+==================+====================+
|Liguria,                   |                  |                    |
|Friuli-Venezia-Giulia,     |                  |                    |
|Veneto, Abruzzo, Molise,   |                  |«per rilascio       |
|Puglia                     |Regionale         |regionale»          |
+---------------------------+------------------+--------------------+
|                           |                  |«per rilascio       |
|                           |                  |sub-regionale»      |
|                           |                  |oppure «per rilascio|
|                           |                  |regionale», in      |
|                           |                  |accordo con la      |
|Lombardia, Piemonte,       |Sub-regionale     |richiesta di        |
|Toscana, Sicilia           |oppure regionale  |rilascio            |
+---------------------------+------------------+--------------------+
|                           |                  |«per rilascio       |
|                           |                  |regionale» e/o «per |
|                           |                  |rilascio in Marche  |
|                           |                  |Nord» e/o «per      |
|                           |                  |rilascio in Marche  |
|Marche                     |Regionale         |Sud»                |
+                           +------------------+--------------------+
|                           |                  |«per rilascio in    |
|                           |Marche Nord       |Marche Nord»        |
+                           +------------------+--------------------+
|                           |                  |«per rilascio in    |
|                           |Marche Sud        |Marche Sud»         |
+---------------------------+------------------+--------------------+
|                           |                  |«rispetto alla      |
|                           |                  |misura compensativa |
|                           |                  |prevista per        |
|                           |                  |rilascio regionale» |
|                           |                  |e/o «rispetto alla  |
|                           |                  |misura compensativa |
|                           |                  |prevista per        |
|                           |                  |l'estensione del    |
|                           |                  |rilascio            |
|Emilia-Romagna             |Regionale         |provinciale»        |
+                           +------------------+--------------------+
|                           |                  |«rispetto alla      |
|                           |                  |misura compensativa |
|                           |                  |prevista per        |
|                           |                  |rilascio            |
|                           |                  |pluriprovinciale»   |
|                           |                  |e/o «rispetto alla  |
|                           |                  |misura compensativa |
|                           |                  |prevista per        |
|                           |                  |l'estensione del    |
|                           |                  |rilascio            |
|                           |Pluriprovinciale  |provinciale»        |
+                           +------------------+--------------------+
|                           |Provinciale       |«per rilascio       |
|                           |(Rimini)          |provinciale»        |
+---------------------------+------------------+--------------------+

    
  10.  Richieste  di  informazioni  e  chiarimenti   possono   essere
formulate esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax o e  mail  con
conferma di ricezione, fino alla scadenza del  settimo  giorno  dalla
pubblicazione  del  presente  decreto  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, Direzione Generale Servizi di  comunicazione  elettronica,
radiodiffusione e postali, Divisione IV,  fax  +39.065913110,  e-mail
bando.tvlocali@mise.gov.it. Non saranno fornite risposte a  richieste
formulate non in forma scritta e pervenute oltre il suddetto termine.
Le risposte alle eventuali richieste  di  informazioni  saranno  rese
pubbliche, fermo  restando  l'anonimato  del  richiedente,  sul  sito
internet www.mise.gov.it. 
  11. Dell'ammissione alla procedura di rilascio, del  riconoscimento
della misura economica compensativa e del relativo  ammontare  verra'
data  notizia   mediante   pubblicazione   sul   sito   istituzionale
www.mise.gov.it.