Art. 2 Beneficiari della garanzia 1. La garanzia e' concessa ad investitori soggetti a forme di vigilanza da parte di Autorita' di settore ed autorizzati a operare in Italia, di cui al numero I.(1) dell'allegato 3 del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato dalla CONSOB, con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni, nonche' agli altri soggetti indicati dalla legge, alle seguenti condizioni cumulative: a) siano dotati di un patrimonio netto pari ad almeno euro 100 milioni, come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, ovvero, nel caso di organismi di investimento collettivo e fondi pensione, presentino attivita' gestite superiori a euro 500 milioni; b) non si trovino in difficolta' finanziarie ai sensi della Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02). 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i competenti uffici, avvia le attivita' prodromiche all'individuazione dei soci garantiti, con procedure trasparenti secondo le disposizioni vigenti.