Art. 2 
 
 
                Verifica di regolarita' contributiva 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo  reale,
con le modalita' di cui all'art. 6, la regolarita'  contributiva  nei
confronti dell'INPS, dell'INAIL e,  per  le  imprese  classificate  o
classificabili  ai  fini  previdenziali  nel  settore   industria   o
artigianato per le attivita' dell'edilizia,  delle  Casse  edili.  La
verifica e' effettuata nei confronti  dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori autonomi ai quali e' richiesto il possesso  del  Documento
Unico di Regolarita'  Contributiva  (DURC)  ai  sensi  della  vigente
normativa. Ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera  h)  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili  competenti  ad
attestare la  regolarita'  contributiva  sono  esclusivamente  quelle
costituite da una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori  di
lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano,  per
ciascuna  parte,  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale. 
  2. Il documento di cui all'art.  7,  generato  dall'esito  positivo
della  verifica,  fatte  salve  le  esclusioni  di  cui  all'art.  9,
sostituisce  ad  ogni  effetto  il  Documento  Unico  di  Regolarita'
Contributiva (DURC) previsto: 
    a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi,  sussidi,  ausili
finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli
di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    b) nell'ambito delle procedure di appalto  di  opere,  servizi  e
forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia; 
    c) per il rilascio dell'attestazione SOA.