Art. 2 
 
 
Definizioni e tipologie  di  soggetti  e  interventi  ammissibili  al
                          credito d'imposta 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge  n.
83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  106  del
2014: 
    a) per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al
pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce
alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori,  in  camere
situate in uno o piu' edifici. Tale struttura e' composta da non meno
di sette camere per il pernottamento  degli  ospiti.  Sono  strutture
alberghiere  gli  alberghi,  i   villaggi   albergo,   le   residenze
turistico-alberghiere,   gli   alberghi   diffusi,   nonche'   quelle
individuate come tali dalle specifiche normative regionali; 
    b) per "interventi di ristrutturazione edilizia" si intendono: 
      1)  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia: 
        1.1) le opere e  le  modifiche  necessarie  per  rinnovare  e
sostituire parti anche strutturali degli edifici; 
        1.2) le opere e le modifiche  necessarie  per  realizzare  ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre  che  non
alterino la volumetria complessiva degli  edifici  e  non  comportino
modifiche delle destinazioni di uso; 
        1.3)  gli  interventi   consistenti   nel   frazionamento   o
accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere,  anche
se comportanti la variazione delle  superfici  delle  singole  unita'
immobiliari  nonche'  del  carico  urbanistico,   purche'   non   sia
modificata la volumetria complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga
l'originaria destinazione d'uso; 
      2) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, e successive  modificazioni,  ossia
gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici,  formali  e  strutturali
dell'organismo stesso, ne  consentano  destinazioni  d'uso  con  essi
compatibili.  Tali  interventi  comprendono  il  consolidamento,   il
ripristino e il rinnovo  degli  elementi  costitutivi  dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori  e  degli  impianti  richiesti
dalle  esigenze  dell'uso,  l'eliminazione  degli  elementi  estranei
all'organismo edilizio; 
      3)  gli  interventi  di  ristrutturazione   edilizia   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001, e  successive  modificazioni,  ossia  gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi  edilizi  mediante  un
insieme sistematico di opere che  possono  portare  ad  un  organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali  interventi
comprendono il  ripristino  o  la  sostituzione  di  alcuni  elementi
costitutivi   dell'edificio,   l'eliminazione,    la    modifica    e
l'inserimento  di  nuovi  elementi  ed  impianti.  Nell'ambito  degli
interventi di cui al presente numero  sono  ricompresi  anche  quelli
consistenti  nella  demolizione  e  ricostruzione   con   la   stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve  le  sole  innovazioni
necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa  antisismica  nonche'
quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente
crollati o demoliti, attraverso la loro  ricostruzione,  purche'  sia
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,
con riferimento agli immobili  sottoposti  a  vincoli  ai  sensi  del
decreto  legislativo  22   gennaio   2004,   n.   42   e   successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e  ricostruzione  e  gli
interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove  sia  rispettata
la medesima sagoma dell'edificio preesistente; 
    c)   per   "interventi    di    eliminazione    delle    barriere
architettoniche" si intendono: 
      1) gli interventi volti ad eliminare gli  ostacoli  fisici  che
sono fonte di disagio per la mobilita' di chiunque ed in  particolare
di coloro che, per  qualsiasi  causa,  hanno  una  capacita'  motoria
ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che
limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di
spazi, attrezzature o  componenti;  la  mancanza  di  accorgimenti  e
segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilita'  dei
luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per  i
non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi; 
      2) la progettazione e la realizzazione di  prodotti,  ambienti,
programmi e servizi utilizzabili da tutte le  persone,  nella  misura
piu'  estesa  possibile,  senza  il  bisogno  di  adattamenti  o   di
progettazioni specializzate; 
      3) gli interventi volti ad eliminare le barriere  sensoriali  e
della comunicazione; 
    d) per "interventi di incremento dell'efficienza  energetica"  si
intendono: 
      1)  gli  interventi  di  riqualificazione  energetica,   ovvero
interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per  la
climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'Allegato  A  al
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  11  marzo  2008,  e
successive modificazioni, citato in premessa; 
      2) gli interventi sull'involucro  edilizio:  interventi  su  un
edificio  esistente,  parti  di  un  edificio  esistente   o   unita'
immobiliari  esistenti,  riguardante  strutture  opache  verticali  e
orizzontali (pareti, coperture e pavimenti),  delimitanti  il  volume
riscaldato  verso  l'esterno  e  verso  vani  non   riscaldati,   che
rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti  dal  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 11  marzo  2008,  e  successive
modificazioni, citato in premessa; 
      3) gli interventi di sostituzione,  integrale  o  parziale,  di
impianti  di  climatizzazione  con:  impianti  dotati  di  caldaie  a
condensazione  e  contestuale  messa   a   punto   del   sistema   di
distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta  efficienza
ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e  contestuale  messa  a
punto ed equilibratura del  sistema  di  distribuzione;  impianti  di
cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa
a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; 
    e) per "spese per l'acquisto  di  mobili  e  componenti  d'arredo
destinati  esclusivamente  alle  strutture  alberghiere  oggetto  del
presente decreto", si intendono: 
      1) quelle relative a rifacimento o sostituzione di cucine o  di
attrezzature professionali per la ristorazione, quali,  tra  l'altro,
apparecchiature  varie  di  cottura,  forni,  armadi  frigoriferi   e
congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi  per  la
preparazione statica,  macchine  per  il  lavaggio  delle  stoviglie,
macchine per il lavaggio dei  tessuti,  abbattitori  di  temperatura,
produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative
rispetto a quelle  esistenti  in  termini  di  sicurezza,  efficienza
energetica, prestazioni; 
      2) quelle relative a mobili e complementi d'arredo da interno e
da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite
e  non,  altri  manufatti  imbottiti,  mobili  contenitori,  letti  e
materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere; 
      3) quelle relative a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi
fissi per bagno, pareti e cabine  doccia,  cucine,  boiserie,  pareti
interne mobili, apparecchi di illuminazione; 
      4) quelle relative a  pavimentazioni  di  sicurezza,  arredi  e
strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e
attrezzature sportive pertinenziali; 
      5)  quelle  relative  a  arredi   e   strumentazioni   per   la
realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture
ricettive.