Art. 2. Requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali 1. Ai sensi dell'articolo 111, comma 2, lett. c), del TUB, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli operatori di microcredito devono possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' previsti dal Regolamento. 2. La verifica del possesso dei requisiti e' condotta, nel caso di organi collegiali, dall'organo di appartenenza dell'esponente aziendale sulla base della documentazione comprovante il possesso dei medesimi (cfr. Allegato 1). Nel caso di organi monocratici, il possesso dei requisiti e' attestato da un'autodichiarazione del soggetto interessato, che confermi in modo dettagliato la presenza dei requisiti richiesti dall'articolo 8 del Regolamento. 3. Nel caso di valutazione condotta da un organo collegiale, la verifica viene effettuata in un'apposita riunione nel corso della quale l'esame e' condotto individualmente per ciascuno dei soggetti interessati e con la loro rispettiva astensione. La relativa delibera da' atto dei presupposti delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine e' conservata presso la societa' per un periodo di dieci anni dalla data della delibera. Entro trenta giorni, gli operatori trasmettono copia dell'autodichiarazione o della delibera con la quale e' stata accertata la sussistenza in capo ai soggetti di cui trattasi dei requisiti di professionalita' e onorabilita' prescritti. La Banca d'Italia puo' richiedere l'esibizione della documentazione esaminata per la verifica dei requisiti prescritti. 4. Per i sindaci supplenti l'accertamento dei requisiti di professionalita' e onorabilita' e' effettuato al momento della nomina. Quando un soggetto muta carica nell'ambito del medesimo intermediario, laddove siano previsti identici requisiti, non e' necessario un nuovo accertamento. 5. Per quanto attiene all'accertamento del requisito di professionalita', i verbali delle delibere assunte dai competenti organi aziendali, o l'autodichiarazione dell'interessato, indicano le attivita' svolte da ciascun soggetto che rilevano ai fini dell'accertamento e i periodi cui esse si riferiscono. Nel caso di organi monocratici, l'autodichiarazione dell'interessato e' corredata da un curriculum vitae del soggetto che riveste la carica. 6. In ordine all'accertamento del requisito di onorabilita', dai verbali, o dall'autodichiarazione dell'interessato, deve risultare, con riferimento a ciascun soggetto, l'indicazione puntuale dei documenti che attestano la sussistenza del requisito. Nel verbale, o nell'autodichiarazione, sono menzionati, se noti all'interessato, eventuali procedimenti in corso per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione. 7. E' rimessa all'autonoma valutazione dell'organo competente la scelta di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilita' in capo agli esponenti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. In questo caso, l'organo competente indica le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altri intermediari vigilati. 8. Nel caso di organi collegiali gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano tempestivamente queste circostanze all'organo competente affinche' possa adottare le misure necessarie. L'organo competente, quando ha accertato la mancanza dei requisiti di cui al comma 1, dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato dall'incarico entro trenta giorni dalla verifica, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia. 9. Nel caso di organo monocratico, gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano tempestivamente queste circostanze all'assemblea dei soci, la quale entro trenta giorni dalla comunicazione dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato dall'incarico e assume i provvedimenti piu' idonei, dandone in ogni caso immediata comunicazione alla Banca d'Italia. 11. In caso di inerzia dei competenti organi aziendali, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. 12. In caso di sostituzione di organi aziendali, la verifica dei requisiti e' effettuata secondo quanto indicato nel presente articolo. 13. Quando l'esponente incorre in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del Regolamento, si applica quanto stabilito dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 10 del Regolamento.