Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) "organismo specificato": isolati  europei  e  non  europei  di
Xylella fastidiosa (Wells et al.); 
    b)  "piante  specificate":  tutti  i  vegetali   destinati   alla
piantagione, ad eccezione delle sementi,  appartenenti  ai  generi  o
alle specie elencate nell'allegato I; 
    c) "piante ospiti": tutti le piante specificate  appartenenti  ai
generi o alle specie elencate nell'allegato II; 
    d) "operatore professionale":  qualsiasi  persona  che  svolge  a
titolo professionale almeno una delle attivita' seguenti in relazione
alle piante: 
      i) piantagione; 
      ii) selezione varietale; 
      iii) produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione ed
il mantenimento; 
      iv) introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e  in
uscita dal territorio dell'Unione; 
      v) messa a disposizione sul mercato.