Art. 2 Modalita' di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 1. Le strutture sanitarie e i medici trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, relativi alle spese sanitarie cosi come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonche' quelli relativi a eventuali rimborsi. Tali dati riguardano anche le tipologie di spesa previste nell'ambito del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. 2. Le modalita' di trasmissione telematica sono conformi con quanto previsto dal dPCM 26/3/2008 e dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e sono riportate, unitamente al tracciato record dei dati, nell'allegato disciplinare tecnico (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. I dati di cui al comma 1 possono essere tramessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi a tal fine individuati e designati dai soggetti di cui al medesimo comma 1, come responsabili al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi alle istruzioni riportate nell'Allegato A. 4. I soggetti individuati ai sensi del comma 3 del presente articolo richiedono al Ministero dell'economia e delle finanze l'abilitazione all'invio telematico dei dati, in conformita' con quanto previsto dal presente decreto, per conto del soggetto delegante. 5. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica di cui al presente articolo saranno pubblicate sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.