Art. 2 
 
Modalita' di trasmissione dei dati delle spese sanitarie  al  Sistema
  TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 
  1. Le strutture sanitarie e i medici trasmettono in via  telematica
al Sistema  TS  i  dati  indicati  nel  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate, relativi alle spese sanitarie  cosi  come
riportati  sul  documento  fiscale  emesso  dai  medesimi   soggetti,
comprensivi del codice fiscale  riportato  sulla  tessera  sanitaria,
nonche' quelli relativi a eventuali rimborsi.  Tali  dati  riguardano
anche  le  tipologie  di  spesa  previste  nell'ambito  del  comma  2
dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. 
  2. Le modalita' di trasmissione telematica sono conformi con quanto
previsto dal dPCM 26/3/2008  e  dall'art.  50  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326  e  sono  riportate,  unitamente  al  tracciato
record dei dati, nell'allegato disciplinare tecnico (Allegato A), che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  3. I dati di cui al comma 1 possono essere tramessi  anche  per  il
tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti  terzi  a  tal
fine individuati e designati dai soggetti di cui al medesimo comma 1,
come responsabili al trattamento dei dati ai sensi dell'art.  29  del
Codice,  nel  rispetto  delle  disposizioni   vigenti   in   materia,
attenendosi alle istruzioni riportate nell'Allegato A. 
  4. I soggetti  individuati  ai  sensi  del  comma  3  del  presente
articolo  richiedono  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
l'abilitazione all'invio telematico  dei  dati,  in  conformita'  con
quanto  previsto  dal  presente  decreto,  per  conto  del   soggetto
delegante. 
  5. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica  di
cui al presente articolo saranno pubblicate  sul  sito  internet  del
Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) da parte  del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto.