Art. 2 Criteri di inquadramento 1. Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilita', l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilita' e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non puo' comunque dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali e' previsto un piu' elevato livello di inquadramento giuridico iniziale. 2. L'individuazione della posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilita' intercompartimentale deve tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione. 3. La corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi comparti di contrattazione e' individuata anche sulla base del criterio della prossimita' degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza secondo le corrispondenze di cui alle tabelle allegate al presente decreto, fermo restando, comunque, il prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.