Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  si  applica  agli  uffici  della  pubblica
amministrazione,   di   seguito   riassuntivamente   indicati    come
«operatori». 
  2. Ai fini del presente  decreto  per  «soggetto  cui  e'  riferita
l'operazione» si  intende  il  soggetto  (persona  fisica  o  entita'
giuridica)   nei   cui   confronti   gli   uffici   della    pubblica
amministrazione  svolgono  un'attivita'  finalizzata   a   realizzare
un'operazione a contenuto economico, connessa con la  trasmissione  o
la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di  un
obiettivo  di  natura  finanziaria  o  patrimoniale  ovvero  nei  cui
confronti  sono  svolti  i  controlli  di  competenza  degli   uffici
medesimi.