Art. 2 Predisposizione e trasmissione della graduatoria 1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando, i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero, rendendole contestualmente pubbliche. Le graduatorie devono indicare analiticamente la media dei fatturati e il personale dipendente di cui all'art. 4 del regolamento con i relativi punteggi attribuiti in base alla tabella A allegata allo stesso regolamento. Non e' consentito l'inserimento in graduatoria di imprese che ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto per le emittenti televisive private a carattere comunitario. 2. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i 60 giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle imprese collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'art. 4 comma 1, lettere a) e b), del regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all'atto di presentazione della domanda, dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del regolamento. I medesimi organi sono, altresi', tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento.