Art. 2 
 
 
           Predisposizione e trasmissione della graduatoria 
 
  1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente  bando,  i
comitati regionali per le comunicazioni  e,  ove  non  costituiti,  i
comitati regionali per i servizi  radiotelevisivi,  provvedono,  dopo
aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per  beneficiare
del  contributo,  a  predisporre  le   relative   graduatorie   e   a
comunicarle,  entro  trenta  giorni  dalla  loro   approvazione,   al
Ministero,  rendendole  contestualmente  pubbliche.  Le   graduatorie
devono indicare analiticamente la media dei fatturati e il  personale
dipendente di cui all'art. 4 del regolamento con i relativi  punteggi
attribuiti in base alla tabella A allegata allo  stesso  regolamento.
Non e'  consentito  l'inserimento  in  graduatoria  di  imprese   che
ricadano  nelle  condizioni  di  cui  all'art.  5,   comma   2,   del
regolamento,  fatto  salvo  quanto  ivi  previsto  per  le  emittenti
televisive private a carattere comunitario. 
  2. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti,
i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i 60 giorni
successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma  1,
fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del  citato decreto
del Presidente della  Repubblica n.  445  del  2000,  sono  tenuti  a
verificare le dichiarazioni delle imprese  collocate  in  graduatoria
riferite agli elementi di cui all'art. 4 comma 1, lettere  a)  e  b),
del regolamento, ove le medesime non siano state corredate,  all'atto
di presentazione della domanda, dalla documentazione di cui  all'art.
7, comma 1, lettere a) e b), del regolamento. I medesimi organi sono,
altresi', tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art.  7,
commi 2 e 3, del regolamento.