Art. 2 1. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto 4 giugno 2012, n. 12808, e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010. 2. L'incarico di cui al citato art. 1, comma 2 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la DOC «Controguerra», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2023. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 24 settembre 2015 Il direttore generale: Gatto