Art. 2 
 
            Modalita' di emissione delle note di credito 
 
  Le note di credito devono essere emesse fino  a  concorrenza  degli
importi dovuti alle singole regioni, entro i trenta giorni successivi
alla   pubblicazione   in   Gazzetta   Ufficiale    della    presente
determinazione. 
  Le note di credito dovranno essere riproporzionate tra  le  diverse
strutture sanitarie della regione in base ai dati del registro AIFA e
dovranno essere comunicate sia ad AIFA  che  alle  regioni  entro  le
scadenze stabilite.