Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si  applica  alle  informazioni  coperte  da
segreto di Stato o da classifica di segretezza nazionale,  ovvero  da
classifica attribuita nel quadro del  Trattato  del  Nord  Atlantico,
dell'Unione europea o di qualunque  altro  accordo  o  organizzazione
internazionale di cui l'Italia e' parte, o  a  diffusione  esclusiva,
che soggetti pubblici e privati abbiano necessita'  di  trattare  per
motivi istituzionali, d'impresa o contrattuali. 
  2. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  legge  in  materia  di
esercizio della funzione giurisdizionale e di diritto di  difesa,  le
disposizioni di cui al  presente  regolamento,  fatta  eccezione  per
quelle in materia di NOS nei confronti  degli  appartenenti  ad  ogni
magistratura  nell'esercizio  delle  funzioni   giurisdizionali,   si
applicano agli uffici di cui all'art. 3 del regio decreto 30  gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, nonche'  agli
analoghi uffici presso altri organi giurisdizionali, anche ai fini di
quanto previsto dall'art. 42, comma 8, della legge.