Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai seguenti soggetti: 
    a) banche aventi sede legale in Italia; 
    b) societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e  societa'
appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del
Testo Unico Bancario; 
    c)  societa'  incluse  nella  vigilanza  consolidata   ai   sensi
dell'artizolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario; 
    d) societa' aventi sede legale in Italia incluse nella  vigilanza
consolidata in un altro Stato membro. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 60  e  65,
          primo comma, del citato  decreto  legislativo  n.  385  del
          1993: 
              "Art. 60 (Composizione). - 1.  Il  gruppo  bancario  e'
          composto alternativamente: 
              a) dalla banca italiana  capogruppo  e  dalle  societa'
          bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; 
              b) dalla  societa'  finanziaria  o  dalla  societa'  di
          partecipazione  finanziaria  mista  capogruppo  italiana  e
          dalle  societa'  bancarie,  finanziarie  e  strumentali  da
          questa controllate, quando nell'insieme delle  societa'  da
          essa  partecipate  vi  sia  almeno   una   banca   italiana
          controllata  e  abbiano  rilevanza  determinante,   secondo
          quanto stabilito dalla Banca d'Italia, le partecipazioni in
          societa' bancarie e finanziarie." 
              "Art. 65 (Soggetti inclusi nell'ambito della  vigilanza
          consolidata). - 1. La Banca d'Italia esercita la  vigilanza
          su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti: 
              a) societa' appartenenti a un gruppo bancario; 
              b)  societa'  bancarie,   finanziarie   e   strumentali
          partecipate almeno per il 20% dalle societa' appartenenti a
          un gruppo bancario o da una singola banca; 
              c) societa' bancarie,  finanziarie  e  strumentali  non
          comprese  in  un  gruppo  bancario,  ma  controllate  dalla
          persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario
          ovvero una singola banca; 
              d). 
              e). 
              f). 
              g). 
              h) societa' che controllano almeno una banca; 
              i) societa' diverse da quelle bancarie,  finanziarie  e
          strumentali quando siano controllate da una  singola  banca
          ovvero quando societa' appartenenti a  un  gruppo  bancario
          ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano,  anche
          congiuntamente, una partecipazione di controllo. 
              2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della
          vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione  di  norme
          specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo  la
          disciplina vigente.". 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 60  del  citato
          decreto legislativo n. 385  del  1993,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 1.