Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto per piante di cannabis,  a  cui  si
applicano le previsioni dell'art. 27 del Testo Unico, si intendono le
piante diverse  da  quelle  di  canapa  coltivate  esclusivamente  da
sementi certificate per la  produzione  di  fibre  o  per  altri  usi
industriali, come consentito dalla normativa dell'Unione europea.