Art. 2 Modalita' di concessione dei finanziamenti 1. I finanziamenti di cui all'art. 1, comma 2, sono concessi nella forma del finanziamento agevolato, secondo le modalita' indicate nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, dalla Societa' italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.a., che opera in qualita' di gestore dell'intervento, nei limiti di quanto previsto all'art. 11 del decreto stesso. La percentuale di ogni singolo finanziamento, da imputare alle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, e' stabilita con delibera del comitato di cui all'art. 12 del medesimo decreto, il quale determina anche la quota di agevolazione da imputare alle singole linee di intervento di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto. 2. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, e la Societa' italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.a. sono regolate le modalita' di trasferimento delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, nonche' le modalita' di gestione, monitoraggio e restituzione delle somme rientranti, a seguito di restituzione da parte delle imprese beneficiarie o delle eventuali economie delle somme non utilizzate, al Fondo per la crescita sostenibile. 3. Le somme da restituire ai sensi del comma 2 sono versate dalla SIMEST S.p.a. all'entrata dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e successivamente versate nella contabilita' speciale di cui al comma 4. 4. Gli oneri di cui al presente decreto sono a carico del Fondo per la crescita sostenibile, contabilita' speciale n. 1201. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 ottobre 2015 Il Ministro: Guidi Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3897